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Attività di intrattenimento: entro il 31 dicembre opzione per l’Iva ordinaria del 2021

Scade il termine per dare comunicazione all’ufficio Siae dell’opzione per l’applicazione dell’imposta

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di Federico Gavioli


Entro giovedì 31 dicembre 2020 per gli esercenti le attività, i giochi e gli intrattenimenti, di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/1972, scade il termine per dare comunicazione all’ufficio Siae, competente per domicilio fiscale, dell’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.

Come si versa l’imposta sugli intrattenimenti

L’articolo 74, comma 6, del Dpr 633/1972 prevede che per le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/1972, l’Iva sia applicata sulla stessa base imponibile utilizzata ai fini della determinazione dell’imposta sugli intrattenimenti.

La detrazione di cui all’articolo 19, del Dpr 633 del 1972 è determinata in modalità forfetaria in misura pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Qualora vengano effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, la detrazione è determinata in modalità forfetaria in misura pari a un terzo.

Le imprese che svolgono attività di intrattenimento rientrano naturalmente, salvo revoca, nel regime Iva speciale per cui devono adottare una contabilità separata (comma 4, articolo 36, Dpr 633/1972) per distinguere l’attività di intrattenimento rispetto alle altre attività eventualmente esercitate, ad esempio quella di somministrazione di alimenti e bevande, e fatturare il passaggio dei beni da un’attività all’altra. La separazione delle attività non è necessaria se l’impresa esercita esclusivamente l’attività di intrattenimento ovvero se opta, per il regime normale Iva, comunicando l’opzione.

Il motivo dell’opzione

Il motivo dell’opzione dipende da convenienze, o meno, aziendali; se per esempio si presume che l’attività per il 2021 comporti acquisti di rilevanti entità che portano ad avere dei crediti Iva, la scelta può essere conveniente in quanto l’Iva si può utilizzare in compensazione; applicandosi la detrazione forfetaria prevista per il regime speciale per gli intrattenimenti, infatti, non è possibile portare in detrazione l’imposta sugli acquisti di beni o di servizi inerenti l’attività di intrattenimento.

La comunicazione dell’opzione

L’esercizio dell’opzione per il regime ordinario di applicazione dell’Iva va fatta comunicando alla Siae, tramite raccomandata (si ritiene sufficiente anche una Pec) entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a partire dal quale si intende avvalersene. Pertanto affinché l’opzione in esame abbia validità a decorrere dal 1° gennaio 2021, deve essere trasmessa entro il 31 dicembre 2020.

La medesima comunicazione deve essere effettuata all’agenzia delle Entrate. In tal caso l’esercizio dell’opzione va effettuato secondo le disposizioni di cui al Dpr 442 del 1997, ossia esso si desume dal comportamento concludente del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

Il contribuente è comunque obbligato a comunicare tale opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.In particolare, relativamente all’opzione da fare entro il 31 dicembre 2020, la comunicazione all’agenzia delle Entrate relativa all’opzione andrà esercitata compilando il rigo VO7 della dichiarazione Iva da presentare entro il 30 aprile 2022, con riferimento all’anno 2021. Attenzione, però, perché tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio , decorrente dal primo gennaio dell’anno in cui la scelta è operata.