Transizione 4.0, gestionali allineati alla procedura di prenotazione
Sono in continua evoluzione le regole per la determinazione e per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui a piani Transizione 4.0 e 5.0, la cui normativa era stata oggetto - alla fine dello scorso anno - di una generale revisione da parte della legge di Bilancio 2025.
Evoluzione continua che comporta la necessità di un adeguamento costante dei gestionali prodotti dalle società di software associate ad AssoSoftware, da anni oramai predisposti non solamente per effettuare il calcolo degli ammortamenti e per la gestione del libro cespiti in relazione ai beni strumentali acquisiti in proprietà, ovvero per gestire le problematiche contabili e fiscali di quelli in locazione finanziaria, ma anche per determinare l’ammontare del credito d’imposta spettante ai fini dei piani Transizione 4.0 e 5.0, per gestirne le scritture contabili e consentirne la fruizione in compensazione in delega unica tramite il modello F24.
In particolare, per quanto riguarda il piano Transizione 4.0, l’articolo 1, commi 445-448, della legge n. 207/2024 aveva rimodulato i termini e le modalità con le quali viene riconosciuto il credito d’imposta.
Per cui, dal primo gennaio 2025:
- è venuta meno la possibilità di effettuare investimenti in beni immateriali, di cui all’articolo 1, comma 1058-ter, della legge n. 178/2020;
- gli investimenti in beni materiali, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178/2020, sono sottoposti a vincoli procedurali e amministrativi simili a quelle già in uso per il credito d’imposta Transizione 5.0, con i connessi obblighi di comunicazione al Gestore dei servizi energetici (Gse).
Ciò in quanto l’articolo 1, comma 447, della legge di Bilancio 2025 aveva stabilito che l’impresa deve trasmettere telematicamente al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del Mimit del 24 aprile 2024.
Con decreto direttoriale del 15 maggio 2025 (si vedano i precedenti articoli «Tre comunicazioni per ottenere il credito Transizione 4.0» e «Transizione 4.0, un salvagente per l’acconto insufficiente»), il Mimit ha quindi definito il contenuto, le modalità e i termini di invio del nuovo modello di comunicazione delle informazioni riguardanti gli investimenti in beni materiali nuovi di cui al citato comma 1057-bis, effettuati dal primo al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, in presenza di acconti.
L’articolo 1, comma 3 del decreto direttoriale ha però previsto l’emanazione di un ulteriore decreto del direttore generale con cui dovranno essere individuati i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entrerà in vigore e sarà reso disponibile in formato editabile, per la trasmissione esclusivamente telematica attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gse.
Le modifiche che è stato necessario apportare ai gestionali riguardano sostanzialmente l’inserimento di specifici campi dove l’importo del credito d’imposta può essere catalogato tra:
- importo calcolato teoricamente spettante;
- importo prenotato;
- importo effettivamente autorizzato;
- importo già utilizzato in compensazione.
Quindi, a differenza di quanto accadeva in passato, le procedure non riportano più in delega unica modello F24 l’importo calcolato, bensì l’importo effettivamente autorizzato rilevabile dal cassetto fiscale del contribuente.
I gestionali in grado di accedere al cassetto fiscale possono recuperare tale informazione automaticamente.
Ricordiamo che il meccanismo autorizzativo prevede che il Mimit trasmetta mensilmente all’Ade, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del relativo credito d’imposta autorizzato utilizzabile in compensazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Ade, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati da parte del Mimit alle Entrate.
Anche i riporti sul quadro RU dei modelli Redditi devono tener conto delle nuove regole di gestione del credito d’imposta.