Imposte

Autotrasporto con deduzioni forfettarie a 48 euro

Il ministero dell’Economia ha reso note le deduzioni forfettarie spettanti agli autotrasportatori: importo ridotto rispetto ai precedenti 55 euro

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Con il comunicato stampa n. 103 del 16 giugno, il ministero dell’Economia e delle finanze ha reso note le deduzioni forfettarie spettanti agli autotrasportatori. Rispetto allo scorso anno, la misura di 55 euro è stata ridotta a 48 euro, cioè all’importo già applicato per gli anni 2020 e 2021.

La misura agevolativa riguarda le deduzioni forfettarie per spese non documentate, di cui all’articolo 66, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, a favore degli autotrasportatori, per il periodo d’imposta 2022. Pertanto, per i trasporti fatti personalmente dall’imprenditore, oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto merci per conto di terzi, è prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2022, nella misura di 48 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, a prescindere dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti fatti personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale.

Con un separato comunicato stampa diramato sempre il 16 giugno, l’agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per riportare, nel modello Redditi 2023, le deduzioni forfettarie previste per il 2022. L’importo delle deduzioni per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va indicato nel quadro RF per le imprese in contabilità ordinaria, e nel quadro RG per le imprese in contabilità semplificata, usando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come specificato nelle istruzioni del modello Redditi 2023, per il periodo d’imposta 2022.

I due comunicati stampa diramati dal Mef e dall’agenzia delle Entrate uniti alla mini – proroga dei versamenti delle imposte, consentiranno ai contribuenti di predisporre le dichiarazioni dei redditi senza correre il rischio, come successo in alcuni anni precedenti, di rifare le dichiarazioni per la tardività con la quale sono state comunicate le misure degli sconti forfettari spettanti agli autotrasportatori. Tenuto conto che, di norma, gli autotrasportatori sono soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), essi potranno quindi “chiudere” regolarmente la dichiarazione dei redditi ed eseguire i pagamenti del saldo delle imposte relative ai modelli Irap 2023 e Redditi 2023, per l’anno 2022, e del primo acconto 2023, entro il termine prorogato del 20 luglio 2023. Potranno anche eseguire i pagamenti con lo 0,40% in più, dal 21 luglio al 31 luglio 2023.

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