Baratto amministrativo esteso ai debiti tributari, così gli obblighi fiscali per i Comuni
L’articolo 24 del Dl 133/2014 , ha introdotto un meccanismo di pagamento dei debiti di alcuni soggetti nei confronti dei Comuni definito oramai correntemente come «baratto amministrativo».
L’istituto normativo
La norma stabilisce che i Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi presentati da cittadini singoli o associati, che possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade e in genere la valorizzazione di una zona del territorio urbano o extraurbano.
In relazione ai predetti interventi, i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi, concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute, per un periodo limitato e definito, per specifici tributi.
L’interpretazione dell’Ifel
L’Ifel è intervenuta in un primo tempo con nota del 16 ottobre scorso rendendo un’interpretazione restrittiva della disposizione stabilendo che, ad esempio, le riduzioni d’imposta non si estendevano al pagamento di eventuali debiti pregressi, considerando possibile tale estensione in relazione alle sole entrate patrimoniali.
In seguito con nota del 22 ottobre 2015 l’Ifel ha comunicato che «appare ammissibile estendere il riferimento al “periodo limitato e definito” delle agevolazioni, al fine di comprendere la compensazione di debiti tributari pregressi attraverso gli interventi previsti dalla norma, con particolare riguardo a situazioni di disagio economico-sociale».
In sostanza un cittadino o un’associazione (anche un’impresa, visto che nella norma non si rinvengono limitazioni esplicite) può saldare i suoi debiti nei confronti del Comune, sia di carattere patrimoniale che tributario, prestando la propria opera per le fattispecie previste dalla norma.
Inquadramento dell’attività e adempimenti fiscali
In questo quadro è opportuno stabilire quali siano gli obblighi fiscali che incombono sui soggetti destinatari di questa norma. Nella pratica un soggetto esegue una prestazione nei confronti del Comune, il cui valore viene stabilito d’accordo tra le parti, valore che ridurrà o estinguerà il debito del soggetto nei confronti dell’ente. Dal punto di vista giuridico si configura una operazione di compensazione tra il credito vantato dall’ente e il credito che scaturisce dall’esecuzione della prestazione da parte del soggetto debitore. Dal punto di vista fiscale la prestazione posta in essere dal soggetto dovrà essere inquadrata nelle categorie reddituali previste dal Tuir , Dpr 917/1986, al fine di individuare i corrispondenti obblighi fiscali.
Escludendo per evidenti motivi il reddito da lavoro dipendente, la prestazione può rientrare alternativamente tra le collaborazioni coordinate e continuative (più precisamente cosiddette mini co.co.co.) se il soggetto utilizza i mezzi dell’ente e svolge l’attività sotto la direzione di un responsabile, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir, se il soggetto utilizza, ancorchè non abitualmente, mezzi propri e quindi dispone di una minima organizzazione d’impresa, redditi di lavoro autonomo occasionale o obblighi di fare non fare permettere di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir, redditi d’impresa o di lavoro autonomo abituale quando la prestazione viene eseguita da un soggetto dotato di partita Iva.
Ognuna di queste fattispecie comporta per l’ente e per il soggetto debitore l’assolvimento di obblighi fiscali, in alcuni casi di non poco conto. Così nel caso di co.co.co. l’ente dovrà versare la contribuzione Inps alla gestione separata per conto del prestatore e assicurarlo all’Inail, nonché predisporre un cedolino paga effettuando le ritenute erariali e fornire la Certificazione Unica.
Nel caso di attività commerciali non esercitate abitualmente l’ente non è obbligato a effettuare la ritenuta d’acconto in quanto non si tratta di lavoro autonomo, ma dovrà farsi rilasciare regolare ricevuta. Nel caso di redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir il soggetto dovrà rilasciare ricevuta di pagamento sulla quale l’ente dovrà trattenere e versare la ritenuta d’acconto e fornire la relativa Certificazione Unica e applicare la contribuzione previdenziale nei casi previsti dalla legge.
Nel caso di soggetto dotato di partita Iva l’ente riceverà fattura, ma in tal caso a causa dello split payment il soggetto si vedrà riconoscere, a compensazione del proprio debito, la sola parte imponibile della fattura. Dal punto di vista dei soggetti che forniscono la prestazione questa rileva ai fini delle imposte sui redditi e l’importo così come valorizzato dovrà essere indicato in dichiarazione dei redditi ai fini impositivi.