Professione

Bonus contributivi vincolati al Durc

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Il datore di lavoro per poter fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, fermi restando gli altri obblighi ed il rispetto della normativa contrattuale, anche aziendale, deve essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc).

È quanto evidenzia l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) con la lettera circolare prot. n. 255 del 18 ottobre scorso, con la quale vengono dettate le linee operative agli uffici periferici in merito all’esatta applicazione della normativa che regola la materia.

Focalizzando il richiamo all’accertamento dell’omissione contributiva, è stato rilevato che essa può essere accertata anche in sede ispettiva, costituendo una delle cause di irregolarità così come avviene per le altre eventuali irregolarità già accertate nei confronti del datore di lavoro, che impediscono il rilascio del Durc on line ove questi, in seguito ad invito dell’Istituto a regolarizzare la propria posizione, non abbia provveduto al pagamento dei contributi richiesti.

Parimenti, le violazioni accertate in sede ispettiva, anche quando abbiano effetti sull’imponibile contributivo, rappresentano il mancato rispetto degli «altri obblighi di legge», così come previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (Finanziaria del 2007). Pertanto, tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti, ma limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte anche se sia avvenuta una successiva regolarizzazione.

In tal caso il versamento della contribuzione tardiva relativa al lavoratore oggetto dell’accertamento inciderà in senso positivo ai fini del rilascio del Durc.

Le predette violazioni, tuttavia, sono da ritenersi irrilevanti ai fini del rilascio del Durc qualora la loro regolarizzazione avvenga prima dell’avvio di un qualsiasi accertamento ispettivo.

Per le altre violazioni la nota ministeriale individua, tra l’altro: l’omessa presentazione all'Inps della denuncia Uniemens o delle denunce retributive per l’autoliquidazione annuale del premio assicurativo dovuto all’Inail, l’omesso versamento alle scadenze legali dei contributi mensili e dei premi assicurativi scaduti entro la fine del secondo mese antecedente la data in cui è effettuata la richiesta del Durc.

Il procedimento di regolarizzazione, previo invito, ai sensi dell’articolo 4 del Dm 30 gennaio 2015, come ricorda la lettera circolare in esame, non può legittimamente operare nel caso in cui l’accertamento si riferisca ad una delle specifiche violazioni elencate nell’allegato al citato decreto ministeriale del 2015.

Trattasi, nella fattispecie, di violazioni direttamente od indirettamente connesse alla sicurezza sul lavoro. Riguardano, in particolare: i delitti per l’omissione dolosa delle misure di sicurezza, dell’omicidio o lesioni gravi con violazione delle misure di sicurezza; le gravi violazioni al Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 (il cosiddetto Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e del Dpr n. 320/1956 (Sicurezza nei lavori in sotterraneo) punite, nei casi più gravi, fino all’arresto da 4 ad 8 mesi; la mancata concessione del riposo giornaliero di 11 ore consecutive, e la mancata concessione dei riposo settimanale; l’occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero scaduto annullato o revocato; la mancata osservanza delle disposizioni relative all’emersione del lavoro nero.

Tali violazioni costituiscono cause ostative al rilascio del Durc per le quali non c’è possibilità di regolarizzazione, ma il rilascio del documento viene sospeso per un periodo da un minimo di 3 mesi (riposi) ad un massimo di 24 mesi (sicurezza), corrispondente a ciascuna tipologia delle suddette violazioni accertate in via definitiva (rispettivamente, con sentenza esecutiva, per i reati, ed emissione dell’ordinanza ingiunzione, in caso di illeciti amministrativi).

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