Cartiere costituite come Snc: al riparo con regole prudenziali
Nei rapporti con i soggetti minori gli indici elaborati dall’Uif non escludono altre accortezze
Gli indici elaborati dall’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia per individuare le società cartiere – oltre a essere utili a scopo di verifica – possono fornire anche spunti di difesa ai contribuenti ai quali si contesta di aver cooperato con una società di questo tipo (si veda NT+ Fisco del 9 dicembre).
Le informazioni contenute negli indici, però, si basano su elementi desumibili dal bilancio d’esercizio – quali immobilizzazioni, capitalizzazione, natura e incidenza delle componenti economiche e finanziarie – il cui deposito presso i pubblici registri è obbligatorio solo per le società di capitali. Società di persone e ditte individuali, in questo senso, non sono coinvolte negli indici, in quanto non sono tenute a redigere e depositare il bilancio.
I problemi per l’acquirente
In generale una delle situazioni più delicate per l’acquirente riguarda le operazioni effettivamente realizzate, ma fatturate da un soggetto diverso dall’esecutore (inesistenza soggettiva). Questo “soggetto” può assumere – e spesso assume – la veste giuridica di una società di persone (o di una ditta individuale) vista la scarsità di adempimenti pubblicitari che caratterizza queste realtà.
Si tratta di situazioni particolarmente insidiose, poiché spesso il cliente è del tutto ignaro di essere parte di una frode o di trovarsi di fronte a un soggetto fiscalmente infedele.
In questi casi il Fisco si muove spesso sulla base del set informativo di cui dispone grazie all’anagrafe tributaria – non accessibile ai privati – e sulla scorta di elementi relativi all’emittente (ad esempio, assenza o scarsità di beni strumentali, di personale dipendente e violazioni tributarie di varia natura). Il contribuente, di contro, è tenuto a fornire la prova contraria circa la propria estraneità e buona fede.
La giurisprudenza
La Corte di cassazione, pur avendo un orientamento non sempre univoco, ha stabilito che l’amministrazione finanziaria non può limitarsi a dimostrare l’inidoneità operativa del cedente, ma deve provare – anche tramite presunzioni, purché gravi, precise e concordanti – che il cessionario fosse in grado di percepire tale inidoneità in base alla diligenza specifica di un operatore medio del settore (pronunce 34723/2019; 2483 e 4428 del 2020).
Per contro, nessun valore viene attribuito alle fatture e al loro pagamento, poiché potrebbero avere il solo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (27112/2020). È comunque consigliabile il pagamento tramite mezzi tracciabili, che consentano di risalire al beneficiario.
Gli strumenti di tutela
Per chi si trova a operare nei confronti di società di persone e imprese individuale – in un campo in cui, come detto, gli indici dell’Uif risultano inapplicabili – il modo più efficace per cautelarsi dal rischio di entrare in contatto con una società cartiera resta quello di affidarsi alle collaudate regole d’esperienza stratificatesi nel tempo. Regole empiriche che, per quanto possano sembrare banali, sono spesso tralasciate nell’attività quotidiana delle imprese (e, comunque, restano utili anche quando ci si trova a entrare in relazione con società di capitali).
Le verifiche in sintesi
1.Prima di entrare in rapporti con il possibile fornitore, sarà quindi opportuno fare una verifica presso il Registro delle imprese per appurarne esistenza, storia e compatibilità tra l’attività dichiarata e quella realmente svolta;
2. In parallelo, sarà necessario verificare che il numero di partita Iva sia attivo (tramite il servizio fornito dall’agenzia delle Entrate). Anche se l’introduzione della fattura elettronica ha ovviato in parte al problema, occorre considerare che vi sono molti soggetti che ne sono ancora dispensati;
3. È inoltre consigliabile controllare l’effettiva esistenza della sede legale e operativa per appurare se il fornitore sia dotato, o meno, di una struttura idonea a eseguire l’operazione richiesta;
4. Fondamentale anche la stipula di un contratto in forma scritta e dotato di data certa. Elemento, quest’ultimo, la cui mancanza viene di norma invocata dai verificatori per negare la valenza probatoria al documento prodotto;
5. Altro elemento degno di attenzione sono gli scambi di comunicazioni (email, chat, scritti, lettere, appunti, eccetera) tra cedente e cessionario, utili a dimostrare l’effettiva vitalità del rapporto contrattuale;
6. Altra tematica rilevante è quella dei prezzi praticati dal cedente, che devono essere in linea con quelli di mercato: offerte molto ribassate, infatti, sono possibili solo grazie al mancato versamento di imposte come l’Iva;
7. Bisogna fare attenzione all’indicazione in fattura delle operazioni svolte, che non deve essere generica.