Controlli e liti

Chi ha già il sequestro conservativo è interessato a chiedere anche la revocatoria

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di Romina Morrone

Lo scarto diacronico tra il sequestro conservativo, volto a rendere inefficace, in via preventiva, un atto dispositivo solo temuto, e la revocatoria, volta a rendere relativamente inefficace, in via successiva, un atto già compiuto, non rende “fungibili” le due tutele. Deve, quindi, riconoscersi al creditore, che ha già chiesto e ottenuto il sequestro conservativo, l'interesse, concreto e attuale, ad esperire anche l'azione revocatoria. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 22835 del 29 settembre.
I giudici di legittimità sono stati chiamati a valutare se il creditore, che ha chiesto e ottenuto il sequestro conservativo, è altresì legittimato, prima della conversione del sequestro in pignoramento (con estensione dell'importo autorizzato) e dell'inefficacia dello stesso pignoramento (per inosservanza degli adempimenti ex articolo 156 disp.att. cpc), a proporre anche azione revocatoria avverso l'atto di vendita con il quale il debitore ha ceduto a terzi la propria quota indivisa dell'immobile sequestrato. Tenendo conto anche che, nella fattispecie, il provvedimento di sequestro è stato trascritto dalla creditrice prima dell'atto di vendita.


La sentenza

I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto sussistente l'interesse della creditrice ad agire in revocatoria , escludendo che le tutele assicurate da entrambi i mezzi potessero essere considerate equivalenti. In particolare, la Corte ha evidenziato che, nonostante entrambi gli istituti condividano l'effetto di determinare l'inefficacia, per il creditore, degli atti di disposizione patrimoniale dal debitore, i due mezzi non sono sovrapponibili. Ciò in quanto:

• la tutela revocatoria, in mancanza di conversione del sequestro in pignoramento, giova solo al creditore che se ne avvale, con possibilità di aggredire il bene presso il terzo acquirente e senza che all'esecuzione possano partecipare altri creditori in concorso con il procedente;

• la tutela assicurata dal sequestro, diversamente dalla revocatoria, è limitata all'importo autorizzato, vincolante per la sua attuazione, opponibilità ai terzi e successiva esecuzione;

• è condizionata alle vicende del procedimento cautelare e del giudizio di merito, è esposta alla possibilità di revoca o riduzione della misura e all'eventualità dell'estinzione del pignoramento, con effetti irreversibili.

Nella fattispecie esaminata, quindi, la Corte ha concluso che, per i loro diversi presupposti, le due misure erano entrambe esperibili: proprio il loro scarto temporale ben poteva consentire alla creditrice, che aveva già ottenuto il sequestro, di esperire poi la revocatoria, assicurandosi così una tutela più ampia (senza concorso con altri creditori) e non esposta ai rischi di capienza o di inefficacia del sequestro e del pignoramento.

Cassazione, III sezione civile, sentenza 22835 del 29 settembre 2017

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