Imposte

Chiusa la partita Iva, compensi nei redditi diversi

Per gli ex minimi le somme percepite dopo l’estinzione non sono più da lavoro autonomo

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di Alessandra Caputo

Il compenso riscosso da un professionista dopo la cessazione dell'attività esercitata nel regime dei “minimi” ha natura di reddito diverso e va dichiarato nel quadro RL del modello di dichiarazione. Lo precisa la risposta 299 a una istanza di interpello pubblicata ieri dall'agenzia delle Entrate.

Il caso riguardava un contribuente residente all'estero che, dalla fine del 2017, non risultava più titolare di partita Iva. Nel 2019,gli erano però stati liquidati alcuni crediti relativi aun patrocinio esercitato a spese dello Stato, per i quali aveva emesso, a suo tempo, regolare fattura.

Tali somme, quindi, pur essendo riconducibili a una attività di lavoro autonomo, erano state liquidate dopo la cessazione dell'attività stessa.

Il contribuente interpellava le Entrate per chiedere come tali importi dovessero essere indicati nel modello di dichiarazione.

I redditi derivanti dall'attività in regime dei minimi di cui all'articolo 27 del DL 98/2011 sono generalmente indicati nella sezione I del quadro LM della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, il contribuente, non essendo più in possesso di regolare partita Iva, non poteva compilare tale quadro del modello di dichiarazione.

La circostanza che il contribuente, al momento dell'incasso del compenso, non abbia partita Iva non consente tuttavia di riscontrare il requisito soggettivo dell'abitualità che è alla base delle attività di lavoro autonomo.

Pertanto, il compenso ricevuto deve essere considerato un reddito diverso e, come tale, indicato nel rigo RL15 del modello Redditi PF 2020.

Come precisato dall'Agenzia nella circolare 17/2012 di commento al regime fiscale di vantaggio, si ricorda infine, che i contribuenti che adottano il regime dei minimi (ma lo stesso vale per i contribuenti forfetari di cui alla Legge 190/2014, come ricordato nella circolare 10E/2016) possono far concorrere alla determinazione del reddito anche ricavi ancora da incassare al momento della chiusura della partita Iva, imputando all'ultimo anno di attività anche le operazioni che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria.

Pertanto, i contribuenti che adottano un regime agevolato hanno due possibilità con riferimento ai compensi non ancora incassati al momento della cessazione della partita Iva:

la prima è quella di “anticipare” la tassazione facendo concorrere il compenso (non incassato) alla determinazione del reddito dell'ultimo anno di attività;

la seconda è quella di dichiarare il compenso come reddito diverso al momento dell'incasso dello stesso.

Il principio espresso dalla Agenzia vale anche per i contribuenti in contabilità semplificata.

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