Imposte

Nelle compensazioni senza visto due crediti sotto i 5mila euro

Da quest’anno innalzato a due milioni il limite complessivo con la legge di Bilancio

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

La compensazione, introdotta dal maggio del 1998 dal Dlgs 41/1997, chiamata anche compensazione “esterna”, “mista” o “orizzontale”, consente lo scambio tra debiti e crediti di diversi tributi, contributi e premi; così, ad esempio, il credito Iva può essere usato per compensare i versamenti di tributi, contributi o premi, da fare con il modello F24, cioè con gli importi a debito di qualsiasi sezione dello stesso F24, Iva compresa.

Chi si avvale della compensazione deve presentare il modello F24, anche nel caso in cui il saldo è uguale a zero, perché i crediti sono d’importo pari o superiore ai debiti. I crediti possono essere usati per le vecchie e per le nuove compensazioni. I contribuenti che eseguono la compensazione “vecchia” o “interna” sono esclusi da qualsiasi divieto. Restano “libere”, ad esempio, le compensazioni “Iva da Iva”, “Irpef da Irpef”, “Ires da Ires”, sia se si esegue la compensazione interna, senza presentare il modello F24, sia se si presenta il modello F24 per evidenziare la compensazione.

Per incrementare le compensazioni fiscali, con la legge di Bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72), dal 2022, il limite massimo compensabile è passato “a regime” a due milioni di euro per ciascun anno solare. Rimane fermo che, se l’importo dei crediti è superiore al limite, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari, o può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, dell’Iva, delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Irap, per importi superiori a 5mila euro annui, potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno dopo quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

È consentito l’utilizzo di crediti per importi fino a 5mila euro annui, a partire dal 1° gennaio dopo quello di maturazione del credito.

Il limite di 5mila euro si riferisce ai singoli tipi di credito emergenti dalla dichiarazione. Ad esempio, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti di ammontare non superiore a 5mila euro, ma d’importo totale superiore alla soglia, i crediti potranno essere usati in compensazione senza apporre il visto di conformità (circolare 10/E/14). I contribuenti, che intendono usare in compensazione crediti relativi all’Iva o alle altre imposte, per importi superiori a 5mila euro annui, devono chiedere l’apposizione del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dalle quali emerge il credito.

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