Compensazioni, visto di conformità sul credito Iva infrannuale
Ulteriore stretta sulle
Il visto sulle istanze
Di conseguenza il vincolo si applicherà ora per tutti i contribuenti che intendano utilizzare in compensazione il credito superiore a 5mila euro, sia che esso derivi dalla dichiarazione annuale, sia che quest’ultimo venga generato a seguito della presentazione di un’istanza infrannuale Iva. In termini pratici questo vuol dire che già dalla prossima istanza riguardante il secondo trimestre (aprile-maggio-giugno 2017), da presentarsi entro la fine del mese di luglio prossimo, il modello TR dovrà essere munito del visto di conformità di cui all’articolo 35 comma 1 lettera a) del Dlgs 241/97 nell’ipotesi in cui vi sia la volontà di utilizzare in compensazione il credito per una somma superiore a 5mila euro.
Si tratta, in buona sostanza della stragrande maggioranza degli operatori economici che accumulano durante l’anno crediti Iva elevati e che avendone diritto presentano l’istanza al fine di poter recuperare in corsa quanto spettante, senza per forza dover attendere la dichiarazione annuale. Da ora in avanti, questi contribuenti, dovranno preoccuparsi di dotare il modello con il visto di conformità necessario, pena il divieto assoluto alla compensazione.
Le sanzioni
L’emendamento, infatti, prevede altresì che, pure in caso di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da istanze (oltre che da dichiarazioni) con visto di conformità o sottoscrizione apposti in violazione degli obblighi previsti o da soggetti diversi da quelli abilitati, l’amministrazione proceda al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all’
Inoltre è stato esteso il divieto di compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, in presenza di versamento all’Erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati, anche in ipotesi di iscrizione a ruolo. Pertanto, nella fattispecie di indebita compensazione, in sede di “riversamento” dell’imposta, quest’ultima non potrà più essere compensata con altri crediti vantati dal contribuente e questo in nessuna circostanza, né al momento dell’inoltro dell’avviso, né nell’eventuale fase successiva dell’iscrizione a ruolo.
La presentazione dell’ F24
In tema di Iva vengono accorciati i termini dai quali sarà possibile presentare il modello F24 per la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5mila euro. Dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito, si passa al giorno 10, anticipando così di sei giorni la possibilità di presentare la delega in compensazione.
Infine si segnala che, con l’aggiunta del nuovo comma 4-bis all’articolo 3 del Dl 50/2017, viene previsto che il
La stretta definitiva
Con l’approvazione degli emendamenti in commento si completa così l’estensione, per così dire a 360 gradi, dell’obbligo di apposizione del visto che interessa ora non solo le dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap, ma pure le istanze infrannuali. È facile intuire che questo ulteriore coinvolgimento, complice anche l’abbassamento del limite originariamente previsto da 15mila a 5mila euro, comporterà nuovi aggravi, non solo economici, per le imprese che dovranno velocemente adeguarsi ai nuovi standard imposti.
Il testo della manovrina con le modifiche apportate dalla Camera
Le schede di lettura delle modifiche apportate alla Camera







