Imposte

Confusione tra spese e detrazioni: il test del decreto definitivo

Cresce l’attesa per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: per alcuni interventi è impossibile individuare i limiti

di Luca De Stefani

Incongruenze nel decreto Mise sulle asseverazioni, reso noto ad agosto. Incongruenze che si spera siano state eliminate nel frattempo: è di lunedì 21 settembre la notizia data dal sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa che la Corte dei conti ha registrato sia il decreto Asseverazioni che quello sui Requisiti.

Vediamo alcune delle incongruenze del decreto asseverazioni nel testo reso noto ad Agosto e che dovrebbero essere state corrette.

Il decreto Rilancio prevede infatti che, in caso di applicazione del superbonus agli interventi sul risparmio energetico «qualificato», si applichino gli stessi «limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente». Questa regola viene ripetuta anche nella nota dell’allegato B del decreto del Mise del 6 agosto 2020 (non ancora pubblicato) e dalla tabella 4 della Guida delle Entrate del 24 luglio 2020 sul superbonus. Leggendo un esempio contenuto dell’allegato 1 del Dm Mise sulle asseverazioni, invece, sembra che gli interventi dell’ecobonus «trainati» al 110% non possano superare i «limiti di detrazione» (e non di spesa) dell’ecobonus originario.

Le norme sull’ecobonus non prevedono «limiti di spesa» massimi, ma solo limiti di «detrazione» massimi, pertanto, per determinare i relativi limiti di spesa, vanno effettuati appositi calcoli. Ad esempio, per l’installazione delle finestre comprensive di infissi, la norma originaria prevede una detrazione Irpef e Ires massima di 60mila euro (parametrata a una detrazione del 50%), pertanto, il limite di spesa è di 120mila euro (60mila/50%). Applicando le condizioni introdotte dal Dl Rilancio per il 110%, quindi, questa nuova percentuale di detrazione dovrebbe essere moltiplicata alla spesa massima di 120mila euro. Così facendo, la detrazione massima per le finestre sarebbe di 132mila euro (120mila x 110%).

Va detto, però, che in base all’ecobonus originario, per calcolare il superamento o meno del limite massimo di detrazione di 60mila euro, si devono considerare sia le spese per gli infissi che quelle per le strutture opache verticali od orizzontali (oltre che per le schermature solari). Per l’isolamento termico, la detrazione massima per l’ecobonus del 65%, quindi, è sempre di 60mila euro, con un limite di spesa massima di 92.307,69 euro. Seguendo le indicazioni del decreto Rilancio per il 110%, pertanto, si dovrebbe moltiplicare questa percentuale di detrazione sulla spesa massima di 92.307,69 euro. Così facendo, la detrazione massima al 110% sarebbe di 101.538,50 euro (92.307,69 x 110%).

Seguendo questi nuovi limiti, però, se un contribuente volesse beneficiare del 110% sia per le finestre che per il cappotto, non saprebbe quale limite di detrazione rispettare: 132mila euro (delle finestre) o 101.538,50 euro (del cappotto).

Questa problematica sembra essere risolta dall’allegato 1 del decreto del Mise sulle asseverazioni (ancora atteso in Gazzetta ufficiale), il quale, non seguendo quanto previsto dal decreto Rilancio, afferma che «la spesa massima ammissibile» al 110% per le finestre e l’isolamento termico è pari a 54.545 euro: «60mila euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento, diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro».

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