Nell’ambito di un consolidato nazionale in cui la consolidata ha corrisposto in via separata anche il secondo acconto (successivo alla presentazione della dichiarazione con cui avrebbe dovuto comunicare l’opzione) non si ha diritto alla remissione in bonis, che è invece ammessa per la consolidata neocostituita che non paga acconti per il primo anno e nelle scritture contabili evidenzia i rapporti intercompany da consolidato fiscale. Così le risposte a interpello 293/2025 e 294/2025 delle Entrate....

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