Diritto

Crisi d’impresa, piena disclosure nel concordato

Il Tribunale di Ivrea dà i termini all’esperto per completare la proposta di «semplificato»

di Fabio Cesare

La prima pronuncia sul concordato semplificato - Tribunale Ivrea, 27 maggio, presidente Bevilaqua - pone l’accento sulla necessità di evidenziare in modo chiaro le azioni di massa nella proposta di concordato semplificato.

L’articolo 18 del Dl 118/21 ha introdotto una procedura concorsuale minore, senza voto né percentuale minima, accessibile solo se l’esperto attesta che le trattative si sono concluse secondo correttezza e buona fede.

Il Tribunale è stato chiamato a vagliare la ritualità della proposta di concordato semplificato con prededuzione e privilegio al valore nominale, e ai chirografari un pagamento di poco superiore a 1%, mediante la vendita un ramo d’azienda promesso da un terzo che già la conduceva in affitto, con la liquidazione di crediti e asset non strategici.

Con il decreto di apertura sono stati chiesti al debitore chiarimenti sulle azioni di responsabilità e sulle revocatorie che devono essere rese note al ceto creditorio già durante le trattative perché ricorra la necessaria buona fede.

Diversamente, argomenta il Tribunale, i creditori non possono valutare compiutamente la proposta della composizione negoziata rispetto alla soluzione fallimentare che contempla invece le azioni di massa: pertanto, in questa ipotesi le trattative non si possono considerare condotte con correttezza.

La pronuncia, tuttavia, non pare escludere l’omologa per effetto della mancata indicazione delle possibili iniziative fallimentari nel parere dell’esperto. Se così fosse stato, il Tribunale avrebbe potuto rigettare il ricorso e omettere la fissazione dell'udienza di omologa motivando che esso si discostava dal modello legislativo, poiché non vagliava revocatorie e azioni di responsabilità, mentre invece ha preferito assegnare un termine all’esperto per la regolarizzazione.

Ne consegue che la procedura può essere aperta anche con il parere non compiutamente elaborato, ma i creditori possono opporsi all’omologa eccependo la mancanza di buona fede nella fase delle trattative.

Il Tribunale richiede poi al ricorrente una dilatazione degli impegni rivenienti dall’affitto d’azienda in modo da renderli più solidi e più compatibili con l’arco piano.

La pronuncia accoglie una tesi restrittiva sul presupposto di accesso della buona fede e assai ampia invece sul perimetro di indagine del Tribunale nella verifica della ritualità della domanda, posto che l’articolo 18 comma terzo del Dl 118/2021 limita il sindacato del tribunale alla ritualità del ricorso.

Resta da comprendere come sia compatibile un’informativa completa su aspetti così delicati con la riservatezza imposta nelle trattative anche all’esperto a norma dell’articolo 4 comma terzo del citato decreto legge 118/2021.

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