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Dai dati catastali al progressivo del Sal: quali sono gli errori formali nella cessione dei bonus casa

Gli errori formali che possono colpire le comunicazioni di cessione dei crediti o di sconto in fattura elencati nella circolare 33/E/2022

di Cristiano Dell'Oste

Dal codice fiscale del rappresentante ai dati catastali dell’immobile, la circolare 33/E/2022 delle Entrate contiene un elenco degli errori formali che possono colpire le comunicazioni di cessione dei crediti d’imposta o di sconto in fattura. È una lista esemplificativa, quindi aperta, ma molto utile, perché il concetto di errore formale è spesso al centro di incertezze e discussioni.

Sono errori formali, innanzitutto, quelli che riguardano le seguenti informazioni presenti nel frontespizio del modello di comunicazione:

● recapiti (e-mail e telefono);

● codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;

● indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo «Condominio minimo»;

● codice identificativo dell’asseverazione presentata all’Enea per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus;

● codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista.

Da notare che l’errore nell’indicazione del codice fiscale del beneficiario non è un errore formale, ma sostanziale.

Le Entrate confermano la nozione generale di errore formale, inteso come l’errore o l’omissione nei dati della comunicazione che non comporta «la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto». La difficoltà, però, è passare dalla teoria alla pratica. È importante, perciò, vedere quali altri errori l’Agenzia considera formali negli altri quadri della comunicazione:

Quadro A:

● indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020;

● stato di avanzamento lavori (Sal) ed eventuale protocollo della comunicazione;

Quadro B:

● i dati catastali.

Quadro D:

● data di esercizio dell’opzione;

● tipologia del cessionario.

In caso di errori formali la comunicazione è valida e non ci sono sanzioni. Le Entrate chiedono però di inviare una nota in cui si segnala l’errore via Pec all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it

La nota va inviata anche se l’errore era già stato segnalato con altre modalità (ad esempio, una Pec alla direzione provinciale competente per territorio).

Un caso che andrebbe approfondito è quello dei lavori agevolati dal superbonus (o da altri bonus casa) eseguiti dall’unico proprietario di un edificio composto da più unità immobiliari. A rigore non si può parlare di un condominio – proprio perché il proprietario è uno solo – ma si interviene su quelle che la prassi storica delle Entrate in tema di bonus casa ha sempre considerato come “parti comuni” a più unità immobiliari “in senso oggettivo”.

Altre ipotesi di errore formale

Al di fuori dell’elenco contenuto nella circolare 33/E non ci sono liste di errori formali, che certo sarebbero utili nell’ambito dei bonus edilizi, le cui normative si sono fatte via via più complicate nel corso degli anni.

È certamente formale l’errore nell’indicazione della causale nel bonifico tracciabile per il pagamento dei lavori agevolati. Come dire: una volta che il bonifico fa scattare la ritenuta dell’8% da parte della banca e contiene le altre informazioni essenziali (codice fiscale del beneficiario e partita Iva del destinatario del pagamento), la causale errata non ha effetti sostanziali.

Non è invece qualificata come errore formale la mancata comunicazione all’Enea nel caso di interventi agevolati dalla detrazione del 50% sulle ristrutturazioni o dal bonus mobili per l’acquisto di elettrodomestici, ma l’omissione di questo adempimento non è causa di decadenza (risoluzione 46/E del 2019).