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Nella soccida soggetti d’imposta autonomi

Per gli introiti derivanti dalla vendita dei capi acquistati dal soccidario devono essere applicati i criteri analitici di determinazione del reddito

Il soccidante e il soccidario conservano la propria posizione di autonomi soggetti d’imposta anche per i redditi derivanti dalla soccida. L’affermazione risale a una vecchia risoluzione ministeriale (9/1266 del 1979) che, sebbene datata, rappresenta ancora un documento importante per delineare la corretta tassazione nel caso del contratto di soccida. Come noto, la soccida rappresenta un contratto associativo disciplinato dall’articolo 2170 del Codice civile. Ai fini fiscali non è prevista una norma...