Controlli e liti

Deducibili i prelievi riqualificati a compensi degli amministratori

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di Simone Buffoni e Damiano Tomassini

I prelevamenti sul conto corrente della società, riqualificati dall’ufficio in compensi amministratori, sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi. È questo il principio espresso dalla Ctp Como 201/2/2021 (presidente e relatore Abate).

La vicenda prende le mosse dall’emissione di un avviso di accertamento che, per quanto si comprende, rideterminava il reddito di una Srl e riqualificava i prelevamenti effettuati sul conto corrente della stessa in compensi degli amministratori. In particolare, l’ufficio da un lato sanzionava la contribuente per omessa effettuazione della ritenuta, ma dall’altro non includeva i componenti negativi nel calcolo del reddito imponibile.

La società impugnava l’atto impositivo, eccependo, tra l’altro, il fatto che le Entrate contestavano la corresponsione di compensi agli amministratori non dichiarati, tuttavia nel rideterminare il reddito imponibile non tenevano conto – come “simmetricamente” avrebbero dovuto fare – di tali componenti negativi.

Il collegio ha accolto, in parte, il ricorso della contribuente. Preliminarmente ha affermato il principio generale per il quale dati o elementi incompleti e non forniti in sede di contradditorio in costanza di controllo possono essere validamente integrati successivamente laddove risultino da elementi certi e provati. E ha ricordato che era la stessa Agenzia a qualificare le somme prelevate come compensi.

Di conseguenza, la Ctp ha ritenuto che i prelevamenti dovevano rientrare nella categoria dei componenti negativi e, come tali, essere dedotti dall’imponibile. Inoltre, ha concluso che la contribuente doveva comunque essere sanzionata per aver mancato nel suo ruolo di sostituto d’imposta, a prescindere da ogni indagine sulla consapevolezza della condotta.

La decisione, sia in punto di deducibilità dei compensi amministratori, sia sotto il superamento della preclusione ex articolo 32 Dpr 600/73 connessa all’utilizzo di elementi non addotti in costanza di controllo, risulta condivisibile. La qualificazione attribuita dall’ufficio sembra infatti integrare quegli «elementi certi e precisi» che, ex articolo 109, comma 4, del Tuir, consentono ai componenti negativi non imputati a conto economico di concorrere a formare il reddito. Ciò in sintonia con il principio di capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione

L’ufficio, del resto, non dimentica di recuperare a tassazione il reddito in capo all’amministratore e quindi il collegio impone il rispetto della simmetria (insita nell’ordinamento tributario) tra imponibilità del compenso in capo al precettore e deducibilità dello stesso dal reddito d’impresa.

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