Controlli e liti

Dividendi intra Ue, ritenuta ridotta anche sugli utili del periodo 2004-2008

Cassazione: per il rimborso della maggiore ritenuta applicata, la società estera che ha percepito i dividendi deve solo dimostrare l’astratta imposizione, nel proprio Paese, sul reddito delle società

di Giacomo Monti

Anche sui dividendi formatisi tra il 2004 e il 2008, distribuiti a una società europea, si può applicare la ritenuta ridotta (articolo 27, comma 3-ter, del Dpr 600/1973), che, a livello normativo, prevale sulla ritenuta ordinaria, seppure mitigata dal regime convenzionale (comma 3 sempre dell’articolo 27). Solo così, infatti, si può dare piena ed effettiva applicazione all’interpretazione del principio di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali all’interno dell’Unione, fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 540 del 2009. È il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 21159/2022.

Il caso affrontato riguarda una banca lussemburghese che, tra il 2005 e il 2007, aveva percepito dividendi dalla propria partecipata italiana, sui quali era stata trattenuta la ritenuta convenzionale, e a cui era stato negato il rimborso della maggiore ritenuta subita, rispetto a quella ridotta.

In base a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 27 del Dpr 600/1973, gli utili corrisposti a soggetti esteri sono soggetti alla ritenuta del 27%, con diritto del percettore di richiedere – seppure entro una determinata soglia fissata dalla norma – il rimborso dell’imposta estera che si dimostri di aver pagato in via definitiva sui dividendi stessi. Tale ritenuta viene mitigata dalle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, che, afferma la Cassazione, non introducono una specifica e autonoma disciplina prevalente su quella nazionale ma pongono solamente un limite massimo all’aliquota interna della ritenuta alla fonte applicabile.

L’aliquota ridotta

A decorrere dal 2008, la legge 244/2007 introduce, sempre nell’articolo 27, il comma 3-ter, disciplinante l’applicazione della ritenuta di imposta ridotta (pari attualmente all’1,20%) sui dividendi in uscita verso i Paesi comunitari, corrisposti a società ed enti esteri soggetti, nel proprio Paese, all’analoga imposta italiana sul reddito delle società e che non possono beneficiare del regime di esenzione previsto dall’articolo 27-bis del Dpr 600/1973 (attuativo della direttiva 90/435/Ce, la cosiddetta direttiva «madre-figlia»).

Confermando l’orientamento già recentemente espresso con l’ordinanza 5152/2022, la Cassazione ritiene che l’introduzione dell’aliquota ridotta, seppure disposta con la legge 244/2007, fosse legata al deferimento, avvenuto nel 2007, dell’Italia presso la Corte di giustizia per la violazione del principio di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali all’interno dell’Unione europea, pertanto, il comma 3 ter dell’articolo 27 del Dpr 600/1973 trova necessariamente applicazione anche con riguardo agli utili formatisi dal 2004 (anno di introduzione dell’Ires nel nostro ordinamento).

Il rimborso

Inoltre, ai fini dell’ottenimento del rimborso della maggiore ritenuta applicata, la Cassazione ritiene che la società estera, che ha percepito i dividendi, debba semplicemente dimostrare l’astratta assoggettabilità, nel proprio paese, alla locale imposta sul reddito delle società, senza dover provare l’effettivo prelievo fiscale estero sui dividendi percepiti.

Pertanto, nei casi in cui sia applicabile il comma 3-ter dell’articolo 27 del Dpr 600/1973, la richiesta di rimborso della maggiore ritenuta subita fa sorgere, a carico del percipiente estero, un onere probatorio meno intenso rispetto a quello previsto a carico dei soggetti esteri per i quali sia applicabile il solo terzo comma del medesimo articolo 27.

Questo articolo è realizzato da uno degli autori del Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore.

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