Imposte

E-commerce e Iva, due opzioni per gestire le regole dal 1° luglio

Superati i 10mila euro l’imposta è dovuta nello Stato d’arrivo dei beni

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Manca poco più di un mese all’entrata in vigore delle nuove regole per l’e-commerce, prevista per il 1° luglio. Sono senz’altro interessate le imprese, incluse quelle in regime forfettario, che effettuano vendite a distanza di beni a privati in altri Stati Ue. Limitandosi alle cessioni eseguite direttamente o tramite un proprio sito internet, escluse quindi le vendite facilitate da interfacce elettroniche, è bene fissare qualche punto.
Il primo aspetto riguarda l’importo complessivo di tali operazioni. Chi vende a privati in altri paesi Ue intervenendo nel trasporto (come prevede la disciplina per le vendite a distanza), deve infatti considerare che, superata la soglia unica, netto Iva, di 10mila euro, l’Iva è dovuta nello Stato d’arrivo dei beni. Il nuovo limite va calcolato sommando le vendite effettuate in tutti i paesi Ue (non ci sono più soglie per singolo Paese) ed è dunque facile superarlo.

Quando ciò avviene, ci sono due vie:
1.
il soggetto s’identifica ai fini Iva (o nomina un rappresentante fiscale) in ogni singolo Stato membro in cui esegue le vendite al fine d’applicare l’Iva locale con le relative regole;
2.
aderisce al regime Oss che consente di applicare l’imposta dell’altro Stato senza dovervi aprire una posizione Iva (identificazione o adesione all’Oss sono possibili anche se non si supera la soglia). Peraltro, il regime speciale non prevede l’emissione di fattura che, se è emessa, segue le regole dello Stato in cui si aderisce al regime. L’imposta sulle vendite in ogni Paese Ue con le rispettive aliquote, sarà dichiarata e versata trimestralmente all’Erario nazionale per essere ripartita fra i vari Stati. Nel calcolo dei 10mila euro, oltre alle vendite a distanza intra-Ue, entrano anche i servizi Tte (verso privati comunitari), ma non le vendite a distanza interne né gli altri servizi B2C (si veda l’articolo in pagina). La tassazione a destino non scatta se il limite non è stato superato nell’anno precedente e fintanto che non è superato in quello in corso. A oggi non è stato detto se occorra riferirsi alle vendite 2020 e a quelle dei primi sei mesi del 2021. Tuttavia, chi avesse superato il limite in uno di questi periodi è bene che, in vista del 1° luglio, effettui volontariamente la scelta: identificazione o adesione all’Oss (la pre-iscrizione è già possibile).

L’identificazione

Dato che l’Oss è un regime nuovo dovrebbe essere consentito revocare l'opzione per l’identificazione/rappresentante fiscale in altro Stato (sempre se non necessaria ad altri fini) che sia stata esercitata in passato, senza attendere il termine del biennio successivo all’esercizio della scelta. Su questo (e altro) sono attesi chiarimenti. Attenzione, però: se l’operatore ha aperto una posizione Iva per spostare beni in un deposito di un altro Stato Ue ai fini di successive cessioni “in loco”, le novità in arrivo non incidono, visto che riguardano le vendite a distanza intra-Ue con trasferimento da uno Stato all’altro e non quelle di beni già ubicati in altro Stato (a meno che non si tratti di vendite interne facilitate da interfacce elettroniche, che possono essere dichiarate in regime Oss dall’interfaccia).

In tal caso, non si potrà chiudere la partita Iva estera, che continuerà a essere utilizzata per le vendite interne a privati da assoggettare alle regole di quel paese Ue. Sempre in quest’ipotesi, potranno essere gestite in Oss, oltre alle vendite intra-Ue a privati con partenza dei beni dall’Italia, anche le analoghe cessioni di beni che partono dal deposito dello Stato in cui si è aperta la partita Iva (Francia, per esempio) se destinati a privati di uno Stato membro diverso.Le regole riguardano anche i forfettari, in mancanza di esclusioni di legge (peraltro di dubbia compatibilità comunitaria). Pertanto, se il forfettario effettua vendite a distanza intra-Ue “oltre soglia”, dovrà scegliere se aderire all’Oss o acquisire la partita Iva di ogni Stato membro in cui esegue le vendite. Fino a 10mila euro, invece, tali vendite avvengono senza applicazione dell’imposta al pari delle normali cessioni interne.

IL QUADRO DELLE REGOLE EUROPEE

Le linee guida Ue per l’applicazione della direttiva 2017/2455 in attesa delle norme nazionali

1. Le nuove regole in vigore dal 1° luglio 2021 riguardano le vendite a distanza di beni (anche importati da territori o Paesi terzi), quelle effettuate (facilitate) attraverso marketplace e le prestazioni di servizi verso privati. Si tratta di un allargamento del Moss (che diventa Oss) alle vendite di beni e alle altre prestazioni di servizi verso privati, dell’introduzione di un analogo sportello unico (Ioss) per le vendite a privati di beni importati di valore intrinseco non superiore a 150 euro, e di semplificazioni per le stesse vendite se non si ricorre all’Ioss.

2. Le imprese italiane che effettuano vendite a distanza di beni a privati in altri Stati membri possono aderire all’Oss per evitare di doversi identificare (o nominare un rappresentante fiscale) in ciascun Paese, al superamento della soglia di 10mila euro.
Nell’Oss dovranno confluire anche i servizi resi a privati Ue, anche se diversi dai servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione (Tte).

3. L’Ioss riguarda invece le cessioni a privati di beni importati di modico valore (valore intrinseco non superiore a 150 euro).
Consente di evitare il pagamento dell’imposta in dogana, versandola a ciascun Paese mediante lo sportello unico “aperto” in uno di essi.

4. I soggetti coinvolti come «facilitatori» (marketplace, portali) sono trattati come se intervenissero in proprio nella transazione. Ciò vale per:
- i beni inclusi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro importati nella Ue e forniti a un acquirente privato, ovunque sia stabilito il “vero” venditore;

-
i beni già immessi in libera pratica nella Ue e beni comunitari ivi esistenti, se forniti ad acquirenti privati nella Ue, quale che sia il valore, quando il venditore/fornitore indiretto non è stabilito nella Ue.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©