Entro 30 giorni si può chiedere l’audizione
L’accertamento delle violazioni di natura amministrativa è disciplinato dall’articolo 65 della legge 689/1981. In particolare il comma 9 prevede che al procedimento sanzionatorio di competenza del Mef «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689». L’articolo 14, comma 1 della stessa legge prevede che l’autorità tenuta ad accertare l’infrazione contesti immediatamente la violazione tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Quando non è possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione vanno notificati al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento. Dopodiché si avvia la fase istruttoria, a cura del Tesoro (Mef) e, per il trasgressore, iniziano a maturare i termini di 60 giorni per aderire all’oblazione (si veda articolo di fianco).
L’atto di contestazione non prevede l’immediata irrogazione della sanzione, ma viene “eccepita” l’irregolarità del comportamento (la mancata indicazione della clausola «non trasferibile»). Contestualmente indica la possibilità di evitare l’irrogazione della sanzione (da 3.000 a 50.000 euro) con il pagamento dell’oblazione, pari a 6.000 euro (due volte la sanzione minima) in modo da “rimuovere” l’irregolarità commessa.
In conseguenza delle novità previste dal Dlgs 90/2017, che ha inasprito le sanzioni, con conseguenti effetti sull’importo dell’oblazione, si sta pensando di intervenire nuovamente con una riduzione delle penalità. Lo scorso 27 febbraio la Commissione finanze della Camera ha espresso parere favorevole alla modifica e ha raccomandato al Governo di tenere conto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle sanzioni rispetto alle violazioni commesse. È possibile, quindi, che in futuro le penalità tornino a essere graduate in ragione dell’importo dell’assegno emesso senza “clausola”.
In linea di principio, se la violazione viene definita con il pagamento dell’oblazione, eventuali riduzioni future della penalità non attribuiscono alcun diritto alla restituzione delle somme già versate. Anche in questo caso è allo studio una soluzione che preveda la restituzione delle somme versate a titolo di oblazione (si veda Il Sole 24 Ore del 28 marzo 2018).
Il pagamento dell’oblazione non è, però, l’unica soluzione per il trasgressore. Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione, gli interessati, inclusi coloro che hanno rinunciato alla facoltà di oblazione, possono produrre al Mef scritti difensivi e documenti e possono chiedere la personale audizione. Potrebbe anche verificarsi che - dopo le difese - il trasgressore non riceva il decreto sanzionatorio. Al termine della fase istruttoria, gli atti vengono inviati alla commissione prevista dall’articolo 1 del Dpr 114/2007 per un parere non obbligatorio nè vincolante. Il procedimento sanzionatorio è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato. Quindi, alla fine dell’iter può o meno arrivare il decreto sanzionatorio.