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Fattura elettronica, gli errori nelle dichiarazioni d’intento portano allo scarto

Con le nuove specifiche tecniche sono state introdotte alcune novità sul contenuto del documento elettronico, dall’estensione del documento TD28 per sanare la mancata applicazione del meccanismo del reverse charge alla possibilità per gli agricoli di indicare l’aliquota di compensazione

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a cura di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

A partire dallo scorso 1° febbraio 2024 sono entrate in produzione le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica, versione 1.8 del 12 dicembre 2023.

Va subito detto che le nuove specifiche non hanno comportato modifiche di alcun tipo allo schema Xsd della fattura elettronica, per cui non è stato necessario effettuare modifiche ai sistemi di generazione automatica dei file Xml utilizzati dai software gestionali prodotti dalle società di software associate ad AssoSoftware.

Le novità riguardano invece il contenuto della fattura, in particolare:

a) l’introduzione di un nuovo controllo che prevede lo scarto delle fatture emesse con Natura «N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento», nelle quali sono stati indicati estremi delle dichiarazioni d’intento non corretti o facenti riferimento a dichiarazioni d’intento non valide;

b) la possibilità di indicare, nelle fatture emesse dai produttori agricoli, anche l’aliquota di compensazione, al fine di poter ottenere la corretta predisposizione dei documenti Iva “precompilati” da parte dell’agenzia delle Entrate. Si tratta comunque di una facoltà e non di un obbligo;

c) la possibilità di sanare, con l’emissione di un documento di tipo TD28, la mancata applicazione del meccanismo del reverse charge da parte del cessionario nazionale, in relazione alle fatture ricevute da fornitori esteri titolari di partita Iva italiana (ad esempio, soggetti identificati in Italia) erroneamente emesse con Iva nei confronti del cessionario nazionale stesso.

In relazione al punto a), relativo al controllo sugli estremi delle dichiarazioni di intento, va ricordato che nel blocco vanno compilati l’elemento con la stringa «INTENTO», l’elemento con il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno «-» oppure dal segno «/» (es. 08060120341234567-000001) e infine l’elemento con la data della ricevuta telematica contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Qualora gli estremi non risultassero corretti ovvero la dichiarazione d’intento indicata risultasse invalidata, la fattura verrebbe scartata con codice d’errore 00477.

In relazione al punto b), concernente la facoltà di indicare nelle fatture emesse dai produttori agricoli anche l’aliquota di compensazione, nel blocco va compilato l’elemento con la stringa:

  • ALI-COMP, nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della Tabella A;
  • NO-COMP, nel caso di prodotti agricoli e ittici non compresi nella parte prima della Tabella A;
  • OCC34BIS, nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all’articolo 34-bis del Dpr 633/1972.

Nel primo dei tre casi, concernente le cessioni di prodotti della Tabella A, nell’elemento va indicata la percentuale di compensazione.

L’ultima novità indicata al punto c) è relativa alla possibilità di emettere un documento elettronico di tipo TD28 per adempiere all’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (Esterometro) da parte del cessionario, in relazione a fatture di acquisto cartacee ricevute da fornitori esteri non stabiliti in Italia, ma ivi identificati e titolari di partita Iva italiana, erroneamente emesse con Iva nei confronti del cessionario stesso.

Il documento di integrazione TD28, finora in uso solo per gli acquisti da fornitori residenti a San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta, viene quindi esteso a tutti i fornitori esteri identificati in Italia.

Nel corso dell’ultimo Telefisco l’agenzia delle Entrate comunque ha precisato che, in tale situazione, l’emissione del TD28 assolve esclusivamente alla predetta funzione di Esterometro. Tuttavia, poiché il cessionario viene a trovarsi nell’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis.1, del Dlgs 471/97, in cui avrebbe dovuto assolvere l’Iva mediante inversione contabile, mentre invece l’Iva è stata erroneamente addebitata dal fornitore, il cessionario è comunque punibile con sanzione amministrativa. Resta però fermo il diritto alla detrazione dell’Iva, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Dpr 633/1972.

Tutte queste novità dovrebbero avere impatti limitati sui cicli di fatturazione delle aziende e dei professionisti.