Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/Bovini e suini ancora senza percentuali di compensazione Iva

di Gian Paolo Tosoni

Le imprese agricole sono in attesa del decreto ministeriale che fissa le percentuali di compensazione per le cessioni animali vivi della specie bovina e suina che sarebbero state necessarie per l’effettuazione della liquidazione Iva del mese di gennaio 2019, il cui termine è già trascorso.

Il decreto è previsto dalla disposizione contenuta nel comma 506 dell’articolo 1, della legge 205/2017, che prevede per le annualità dal 2018 al 2020, l’aumento delle percentuali di compensazione nel settore zootecnico con un impegno di spesa massimo di 20 milioni di euro annui, a carico del bilancio dello stato. La predetta disposizione contenuta nella legge di bilancio 2018 prevede l’emanazione di un decreto del ministero dell’Economia di concerto con il ministero delle Politiche agricole per ciascuno dei predetti anni entro il termine del 31 gennaio.

Il provvedimento emanato per l’anno 2018 confermava l’aumento già previsto per gli anni 2016 e 2017 nella misura del 7,65% (in luogo del 7%) per le cessioni di bovini vivi, ma la categoria comprende anche il genere del bufalo e del 7,95% (anziché del 7,3%). La aliquota Iva per la cessione di questi beni è stabilita nella misura del 10 per cento. Tutto fa pensare che anche il decreto ministeriale per l’anno 2019 confermi le percentuali nella predetta misura.

Questo ritardo nell’emanazione del decreto crea incertezza alle imprese zootecniche interessate in quanto in sede di liquidazione periodica Iva non sanno quale percentuale di compensazione applicare e peraltro relativamente al mese di gennaio 2019 il termine è già scaduto. Si ricorda che le percentuali di compensazione determinano l’ammontare dell’Iva detraibile per i produttori agricoli che applicano il regime speciale Iva di cui all’articolo 34 del Dpr 633/72. Si formula l’esempio di un allevatore di suini che abbia ceduto animali per 10mila euro addebitando Iva per 1.000 euro, versa all’erario 205 euro di imposta e ne detrae 795 euro. L’Iva assolta sugli acquisti non è detraibile.

Le percentuali di compensazione sono rilevanti anche ai fini della determinazione della rettifica Iva per le imprese agricole che dal 1 gennaio 2019 hanno cambiato regime Iva vuoi nel caso in cui abbiano optato per il regime normale Iva, sia qualora, dopo che sia trascorso il triennio, siano rientrate nel regime speciale Iva (articolo 19-bis 2, comma 3, del Dpr 633/1972). Le predette percentuali si applicano sui prodotti agricoli in giacenza alla data del 1 gennaio sul loro valore normale. L’imposta risultante è detraibile nel primo caso mentre invece è dovuta qualora l’impresa agricola sia rientrata nel regime speciale.
Le percentuali di compensazione sono invece ininfluenti per le imprese agricole che continuano ad applicare il regime normale Iva.

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