Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/Conferimento d’azienda o terreno in società semplice con registro proporzionale

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di Gian Paolo Tosoni

Il conferimento di un’azienda agricola o di un terreno agricolo in società semplice e la successiva cessione di quote concretizza la cessione di beni immobili e quindi soggetta alle imposte proporzionali di registro senza agevolazioni. La conferma è contenuta nella sentenza 28065/2017 della Cassazione .

La questione è articolata e coinvolge due filoni normativi: il “solito” articolo 20 del Dpr 131/1986 e cioè la riqualificazione degli atti sottoposti a registrazione che devono essere interpretati secondo gli effetti giuridici indipendentemente dalla forma apparente ed in secondo luogo la applicazione delle agevolazioni fiscali (piccola proprietà contadina) all’articolo 2 del Dlgs 99/2004. Nella fattispecie la sentenza disconosce la applicazione della aliquota agevolata del 4% ma si deve trattare di un refuso in quanto se l’acquisto di un terreno agricolo usufruisse dell’agevolazione l’aliquota sarebbe dell’1% di imposta catastale (legge 25/2010).

Quindi l’antefatto riguarda il conferimento di una azienda agricola in una società semplice con la successiva cessione delle quote societarie ottenute a seguito del conferimento. Sul tema la sentenza della Corte di Cassazione ripercorre la posizione nota e comune a precedenti sentenze: ritiene che non si tratti di operazione elusiva cosicché non grava sull’amministrazione Finanziaria l’onere di provare i presupposti dell’abuso del diritto in quanto i termini giuridici della questione sono contenuti nell’articolo 20 del Testo unico sull’imposta di registro. La applicazione dell’imposta di registro piena è legittimata dalla reale volontà dei contraenti, i quali mediante due distinti atti, pur aventi diversa causa e diverso oggetto, hanno realizzato una unica operazione di compravendita di immobili. A nostro parere tale interpretazione non è condivisibile in quanto l’Agenzia quando riqualifica l’atto invoca gli effetti giuridici, ma di fatto fa riferimento agli effetti economici che invece non sono considerati nel citato articolo 20. Tuttavia questo filone accertativo è fortunatamente destinato ad esaurirsi con la proposta di legge contenuta nel disegno di legge di bilancio 2018 in cui la norma viene modificata nel senso che gli effetti giuridici devono essere valutati sulla base degli elementi desumibili dall’atto sottoposto a registrazione prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.
Peraltro nella fattispecie sembra di capire che il conferimento non riguardava una azienda agricola che avrebbe beneficiato delle imposte fisse di registro e ipocatastali ai sensi dell’articolo 4, della tariffa allegata al Dpr 131/1986. Sembra che il terreno fosse affittato e quindi i conferenti non potevano essere in possesso di una azienda in quanto in caso di contratto di affitto la azienda la possiede l’affittuario; ineccepibile su questo punto la decisione della Suprema corte.

Un’ultima questione riguarda la disapplicazione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 2 del Dl 194/2009 convertito nella legge25/2010. Nella fattispecie viene previsto che l’acquirente di un terreno agricolo in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto (Dlgs 99/2004), anche se costituito in forma societaria (risoluzione 3/E/2008), può usufruire della agevolazione della applicazione della tassa fissa di registro e ipotecaria. Ma questa disposizione richiede che l’acquirente, o come in questo caso la società conferitaria, disponga del terreno agricolo libero da affittanze al fine di poterlo coltivare direttamente per cinque anni almeno. Trattandosi di terreno affittato la società conferitaria non poteva rispettare questa prescrizione.

Cassazione, sentenza 28065/2017

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