Fondazioni ammesse all’art-bonus
Anche le
Il bonus
Dal 2014, alle persone fisiche e ai titolari di reddito d’impresa spetta un credito di imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro destinate alla cultura. Tra le varie finalità di queste donazioni, indicate nell’articolo 1, comma 1, decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, vi sono anche quelle destinate al «sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica», come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali.
L’istanza
Nell’istanza presentata all’agenzia delle Entrate è stato chiesto se una fondazione di diritto privato, costituita da un ministero per gestire beni artistici e architettonici di proprietà dello Stato, possa essere considerata istituto o luogo della cultura di “appartenenza pubblica”. Le Entrate hanno chiesto un parere al ministero dei Beni culturali, il quale si è espresso positivamente.
Può essere destinatario di queste erogazioni liberali agevolate, infatti, qualunque istituto della cultura, avente personalità giuridica di diritto privato (ad esempio, perché fondazione), a patto che rispetti uno o più delle seguenti caratteristiche (esemplificative e non esaustive):
sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione (trasparenza o appalti pubblici);
sia sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.
Nel caso della fondazione istante sono rispettate addirittura due di queste caratteristiche: la costituzione per iniziativa di un ministero e la gestione di beni artistici e architettonici di proprietà dello Stato.