Controlli e liti

Giochi, dieci giorni per le segnalazioni

di Ranieri Razzante

L’agenzia delle Dogane fornisce le prime indicazioni agli operatori del settore giochi sul nuovo decreto antiriciclaggio. L’articolo 4 del Dlgs 90/2017 ha sostituito il Titolo IV del Dlgs 231/2007, prevedendo specifiche disposizioni per i prestatori dei servizi di gioco, mentre l’articolo 5 ha sostituto l’articolo 64, stabilendo un nuovo impianto sanzionatorio. Ciò ha dato luogo a non pochi problemi per gli operatori.

Innanzitutto, le Dogane chiariscono l’ambito applicativo del nuovo decreto. Quest’ultimo si applica al gioco on line, agli apparecchi di intrattenimento, al bingo e a tutte le tipologie di scommesse, incluse quelle su eventi simulati. Sono esclusi (come prevedeva anche il Dlgs 231/2007) i settori delle lotterie nazionali, sia ad estrazione fissa che differita, i giochi numerici a totalizzatore, i giochi numerici a quota fissa e i concorsi pronostici su base sportiva e ippica. In ogni caso, sono i concessionari a dover adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L’Aams precisa che il decreto è entrato in vigore il 4 luglio 2017 con l’eccezione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, che prevede il termine di dodici mesi – 4 luglio 2018 – per gli adeguamenti tecnologici dei processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo IV.

Dunque, di immediata applicazione le disposizioni che obbligano i concessionari, i distributori e gli esercenti a verificare l’identità dei clienti e a conservare i dati di ogni singolo “ticket” di importo pari o superiore a 500 euro. E ancora, gli operatori del settore Vlt devono, tramite adeguate procedure, monitorare le operazioni di ogni sessione di gioco nel periodo massimo di una settimana e i comportamenti anomali relativi all’entità elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati. Distributori ed esercenti sono tenuti all’invio dei dati relativi al cliente e all’operazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall’effettuazione della giocata. Inoltre, gli operatori di gioco online dovranno monitorare eventuali anomalie nell’utilizzo dei conti di gioco. Infine, chi gestisce case da gioco (casinò) e scommesse in agenzia dovrà identificare e verificare i clienti che richiedono o effettuano, presso il medesimo operatore, una o più operazioni di gioco, per un importo complessivo pari o superiore a 2mila euro.

Rimane l’obbligo di adeguata verifica della clientela in tutti i casi in cui vi sia anche solo il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ancora una volta, pertanto, l’adeguata verifica è fondamentale per prevenire il riciclaggio.

In ultimo, diventa effettivo anche l’obbligo dei concessionari della verifica del possesso e del controllo dei requisiti reputazionali di distributori ed esercenti, laddove le convenzioni di concessione prevedano tali adempimenti e i meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, a fronte del venir meno dei requisiti medesimi, ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate. Per l’adempimento degli altri obblighi, come detto, ci sarà tempo fino al 4 luglio 2018.

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