Gli ex soci possono chiedere il rimborso dell’Iva
Sono legittimati a richiedere il rimborso del credito Iva gli ex soci titolari di una società di persone cessata in quanto successori nei rapporti della società. Né l’amministrazione può opporre agli ex soci il passaggio in giudicato della sentenza già sfavorevole sul punto emessa nei confronti del soggetto giuridico estintosi. Questo perché il giudicato esplica i suoi effetti verso i soggetti che hanno preso parte al processo e tali non erano i soci nel processo favorevole all’Erario. Così la sentenza 119/1/17 della Ctp Treviso (presidente Chiarelli, relatore Fadel) depositata lo scorso 15 febbraio 2017.
Il contenzioso dell’ex-società
Una Snc immobiliare nel dicembre 2007 si estingue senza procedura di liquidazione per assenza di debiti e crediti. Dal modello Unico SP 2008 emerge un credito Iva di oltre 24mila euro che viene poi chiesto a rimborso nel maggio 2014 dall’ultimo legale rappresentante. Ma l’amministrazione rigetta espressamente la richiesta di rimborso nel giugno 2014 per tardività dell’istanza perché presentata oltre due anni. La società ricorre il tramite dell’allora legale rappresentante.
Ma la Ctp dichiara inammissibile il ricorso con sentenza emessa nel marzo 2015 perché la procura è stata rilasciata a soggetto non più legittimato a rappresentare un soggetto giuridico estintosi da tempo.
Il contenzioso degli ex-soci
Gli ex soci non ci stanno e nel dicembre 2015 presentano analoga domanda di rimborso. Anche in questo caso l’amministrazione rigetta la richiesta qualificata come un mero riesame in autotutela della precedente richiesta e già decisa con sentenza favorevole all’ufficio passata in giudicato. Nulla rileva circa la legittimità del credito. Anche se la sentenza della società era passata in giudicato, gli ex soci ricorrono in Ctp perché spetta loro il rimborso in quanto soggetti legittimati a subentrare nei rapporti della estintasi società.
E stavolta il giudice dà ragione ai contribuenti. La decisione non appellata produce effetti solo verso le parti del giudizio e tali sicuramente non erano gli ex soci cui pertanto alcun giudicato può essere opposto. Nella fattispecie spetta il rimborso agli ex soci legittimi successori nei rapporti della società estinta e, nella fattispecie, il credito non è stato contestato dall’ufficio.