I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dall’1 al 9 ottobre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni di prassi dell'ultima settimana

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di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Aliquote

Risposta a istanza di consulenza giuridica, agenzia delle Entrate 2 ottobre 2020, n. 10
Misura dell'imposta applicabile all'installazione di schermature solari
Nell'ambito di interventi edilizi (manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché lavori di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ai quali si applica l'aliquota Iva al 10% ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera b), legge 488/1999), l'installazione di schermature solari che svolgono la medesima funzione dei sistemi oscuranti tradizionali (ossia la protezione degli infissi dagli agenti atmosferici o la schermatura degli ambienti interni dalla luce), beneficiano dell'Iva agevolata al 10%.
Trattasi, infatti, di beni accessori, già indicati nella Cm 12 luglio 2018, n. 15/E (tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate e grate di sicurezza) ritenuti funzionalmente autonomi rispetto agli infissi, con la conseguenza che il loro costo non è ricompreso nel valore degli infissi, quali "beni significativi" (di cui al Dm 29 dicembre 1999), ma piuttosto nel valore della prestazione di servizio alla quale si applica l'aliquota Iva agevolata.
Ad esempio le schermature solari sono "sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi, in risposta alle sollecitazioni solari" (Dlgs 311/2006). L'allegato M al citato decreto individua poi le tipologie di schermature solari che beneficiano della detrazione Irpef, fra le quali rientrano tende esterne, chiusure oscuranti, dispositivi di protezione solare, e le relative caratteristiche tecniche che devono avere.

Iva/Depositi Iva

Provvedimento agenzia delle Entrate 5 ottobre 2020
Garanzia per non pagare l'Iva all'immissione in consumo di carburanti: approvati i modelli
Sono stati approvati i nuovi modelli – che dovranno essere utilizzati dagli intermediari, dalle banche e dalle società – per costituire il deposito vincolato in titoli di Stato o garantito dallo Stato e per il rilascio della polizza fideiussoria (rilasciata da compagnie di assicurazione o da società che offrono determinate garanzie di solvibilità) o della fideiussione bancaria al fine di prelevare da un deposito fiscale ed immettere in consumo, senza versamento diretto della relativa Iva (con modello F24 senza possibilità di compensazione), benzina o gasolio per uso autotrazione.
Il Dm 13 febbraio 2018 - attuando le disposizioni anti-frode previste dall'articolo 1, commi da 937 a 943, legge 27 dicembre 2017, n. 205 – ha previsto che nel caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità e che presti idonea garanzia (commi 940 e 941 della legge 205 citata), ai sensi degli articoli 3 e 4 del menzionato Dm, il versamento diretto dell'Iva è derogato.
La garanzia, accettata dall'agenzia delle Entrate (è necessario che avvenga la comunicazione dell'accettazione al gestore del deposito), deve avere una durata minima pari a 12 mesi dall'immissione in consumo dal deposito fiscale, per l'importo corrispondente all'Iva dovuta. A tal fine, è richiesta la presentazione di alcuni specifici modelli che devono essere compilati a cura dell'intermediario finanziario autorizzato o della banca che rilascia la garanzia.
I due modelli approvati con il provvedimento in esame (che sostituisce quello dell'1 marzo 2018) sono destinati: agli intermediari/banche per prestare garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato (in base all'articolo 83-octies, Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58, per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi dell'articolo 79-quater del citato Dlgs 58/1998); alle società o alle banche che prestano la garanzia in esame attraverso il rilascio della polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria.
Tra le novità si segnala che è stata introdotta la possibilità di presentare una garanzia cumulativa, per più immissioni in consumo effettuate da un medesimo deposito fiscale nel corso dello stesso anno solare. In tal caso la garanzia avrà efficacia fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale le immissioni in consumo sono effettuate, al fine di rispettare la durata minima di 12 mesi per le immissioni in consumo eseguite durante tutto l'anno solare considerato.

Iva/Operazioni imponibili

Risoluzione agenzia delle Entrate 5 ottobre 2020, n. 63/E
Regime Iva applicabile alla gestione dei sinistri nell'ambito di un'attività di riassicurazione
Viene precisato il regime Iva applicabile alle prestazioni di servizi relative alla gestione dei sinistri svolte da società di riassicurazione che operano quali mandatari con rappresentanza delle società assicurative. Si è trattato di stabilire se l'attività è da considerarsi: autonoma rispetto a quella di assicurazione (e quindi assoggettata ad Iva quale prestazione generica di servizi, di cui all'articolo 3, Dpr 633/1972) ovvero accessoria a quella assicurativa vera e propria (e quindi rientrante tra i servizi esenti ai sensi dell'articolo 10, Dpr 633/1972).
L'esenzione, si ricorda, spetta anche alle attività dei mediatori o intermediari, qualora presentano una connessione con la ricerca di potenziali clienti per la conclusione di contratti con le imprese assicuratrici.
Sul punto si è già espressa: la Corte di Giustizia Ue, sentenza 17 marzo 2016, causa C-40/5, Aspiro, la quale ha negato l'esenzione Iva all'attività di liquidazione dei danni derivanti da sinistri che era stata affidata a terzi in quanto, non sussisteva un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio e l'assicurato (articolo 1929 Codice civile). In assenza di tale vincolo, quindi, la prestazione di servizi, pur costituendo una componente essenziale dell'operazione di assicurazione, viene a costituire il frazionamento di una delle attività esercitate dalle imprese di assicurazione e, per tale motivo, si perde la qualifica di operazione esente; la Corte di Cassazione 11 maggio 2018, n. 11442, la quale – oltre alla precisazione che il rapporto deve avvenire sia con l'assicuratore sia con l'assicurato – ha chiarito che il servizio prestato deve ricomprendere aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come ricercare i potenziali clienti e metterli in relazione con l'assicuratore.
Pertanto, l'impossibilità di configurare l'attività delle società che gestiscono i sinistri quale attività di mediazione o intermediazione comporta il mancato riconoscimento del carattere di accessorietà alle attività di gestione e liquidazione dei sinistri. Pertanto, tali attività le attività effettuate dalle società riassicuratrici, in assenza dei presupposti per l'applicazione del regime di esenzione Iva di cui all'articolo 10, comma 1, nn. 2 e 9 del decreto Iva, sono da considerare operazioni imponibili assoggettabili a Iva, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto.

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 ottobre 2020, n. 445
Esenzione Iva per le navi che ospitano migranti in quarantena
Le navi che ospitano i migranti in quarantena per via del Covid-19 sono equiparabili alle strutture assistenziali di residenza come gli orfanotrofi, i brefotrofi e le case di riposto per anziani. Pertanto si applica il regime di esenzione da Iva – previsto dall'articolo 10, comma 1, numero 21), Dpr 633/1972 – al servizio di affidamento ad una società del servizio di noleggio di unità navali battenti bandiera italiana e comunitaria, funzionale all'assistenza e sorveglianza dei migranti soccorsi in mare oppure arrivati in Italia a seguito di sbarchi autonomi. Il regime di esenzione, viene ricordato, ha natura oggettiva (Rm 27 settembre 2018, n. 74/E). L'elemento qualificante ai fini dell'esenzione, quindi, è la fornitura del ricovero o di alloggio (Corte di Cassazione 3 settembre 2001, n. 11353) a persone meritevoli di particolare protezione (Rm 8 gennaio 2002, n. 1/E; Rm 16 marzo 2004, n. 39/E), mentre gli altri servizi hanno natura meramente accessoria. A nulla rileva il soggetto che la pone in essere e le modalità con le quali la prestazione viene effettuata.


Immobili/Ecobonus

DDmm Sviluppo economico 6 agosto 2020, GU 5 ottobre 2020, n. 246
Requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
Sono stati pubblicati il decreto requisiti tecnici e il decreto asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
Per la definizione dei requisiti tecnici degli interventi finalizzati contestualmente alla riduzione del rischio sismico si applicano le disposizioni del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017, mentre gli interventi di riqualificazione energetica globale devono rispettare i requisiti indicati nell'allegato A al decreto.
Le detrazioni fiscali per i predetti interventi seguono i valori indicati nell'allegato B al decreto in esame. Fermi restando i massimali indicati nell'allegato B, l'importo massimo delle detrazioni viene calcolato in base ai massimali di costo specifici per ciascuna tipologia di intervento.
L'unica eccezione è rappresentata dagli interventi mirati alla riduzione del rischio sismico per i quali non vi sono massimali specifici di costo.
Qualora uno degli interventi rappresenti una prosecuzione di interventi riconducibili alla stessa categoria iniziati precedentemente, per stabilire l'importo massimo della detrazione bisogna tenere conto delle detrazioni già fruite negli anni passati.
Quanto al decreto asseverazioni, costituiscono elementi essenziali dell'asseverazione la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, e la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.
Inoltre, a pena d'invalidità, il tecnico deve allegare copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.
Si precisa che il decreto "Requisiti" è entrato in vigore il 6 ottobre 2020 e si applica per gli interventi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore. Si applicano, ove compatibili, le precedenti disposizioni (di cui al Dm 19 febbraio 2007) per gli interventi la cui data di inizio, comprovata tramite idonea documentazione, è precedente (articolo 12, commi 1, 2 e 4 del medesimo decreto "Requisiti").

Immobili/Sisma bonus

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 1 ottobre 2020, nn. 422 e 423
Asseverazione tardiva e detrazione per gli acquirenti di unità immobiliari
Anche se l'asseverazione (di cui all'articolo 3, Dm 58/2017) non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, i potenziali acquirenti delle singole unità immobiliari potranno usufruire del bonus fiscale cd. sisma bonus (articolo 16, comma 1-septies, Dl 4 giugno 2013, n. 63). La deroga è ammessa per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Sul punto si segnala che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici-Servizio tecnico centrale con nota 5 giugno 2020, n. 4260 ha chiarito che il comma 1-septies) dell'articolo 16, Dl 63/2013, "tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sisma bonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari".
Tuttavia, occorre che l'asseverazione venga comunque presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.

Immobili/Ecobonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1 ottobre 2020, n. 425
Detrazione e cessione del credito in presenza di più fornitori
Nel caso in cui gli altri esecutori dei lavori abbiano rinunciato all'acquisto della loro percentuale dell'ecobonus (articolo 14, Dl 63/2013), la cessione di tutto l'ammontare della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica può avvenire anche nei confronti di un solo fornitore.

Immobili/Ecobonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 ottobre 2020, n. 432
Detrazione e cessione del credito da parte di un soggetto in regime forfetario
Viene confermato che è possibile trasferire il credito d'imposta corrispondente allo sconto fiscale (articolo 121, Dl 19 maggio 2020, n. 34) anche da parte del soggetto che possiede redditi soggetti a imposte sostitutive (nel caso, professionista in regime forfetario).
La cessione può avvenire in favore di qualunque soggetto (nel caso di specie la cessione avviene al genitore del professionista) "ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, in precedenza (Cm 11/E/2018) indispensabile.
La ratio risiede nel fatto che l'istituto della cessione è finalizzato a incentivare la realizzazione di interventi (es. quelli finalizzati all'efficienza energetica), prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente.
Pertanto, secondo l'Amministrazione, il professionista istante può, in relazione alle spese sostenute nel 2020 per interventi rientranti nell'ecobonus, cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante al proprio genitore.

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 ottobre 2020, n. 434
Facciata solo parzialmente visibile dalla strada
Consentono di fruire della detrazione relativa al bonus facciate (nella misura del 90% della spesa sostenuta nel 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B, come individuate dal Dm 1444/1968; articolo 1, commi da 219 a 223, legge 160/2019) i lavori alla facciata anche se visibile soltanto in parte dall'esterno. La detrazione non spetta, invece, per la riverniciatura di scuri e persiane, in quanto strutture accessorie e di completamento degli infissi, né per la pulitura e tinteggiatura del muro di cinta.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 ottobre 2020, n. 455
Demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce abitazione principale
Nel caso in cui vengano eseguiti sul medesimo immobile sia interventi di recupero del patrimonio edilizio sia interventi antisismici la detrazione spetta nel limite complessivo di spesa di 96.000 euro. Infatti, gli interventi ammessi al sisma bonus non fruiscono di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili. Viene, peraltro, precisato che anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Pertanto, il Superbonus si applica, ad esempio, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie, 96.000 euro), anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'intervento di demolizione e ricostruzione oggetto dell'istanza.
Per edificio unifamiliare s'intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. A tal fine, un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. L'unico limite posto dalla norma riguarda gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari: la detrazione spetta nel limite massimo di due unità abitative, ferma restando la possibilità di usufruire della detrazione per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
E' possibile fruire della maggior detrazione (110% della spesa; articolo 119, Dl 34/2020) per interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio a prescindere dal fatto che lo stesso venga adibito ad abitazione principale o meno, atteso che tale condizione non viene più richiesta ai fini del Superbonus (il requisito non è più richiesto dal comma 10 dell'articolo 119, Dl 34/2020 come modificato dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione). Si vedano anche la Cm 8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 1.2 e la risposta ad interrogazione parlamentare 28 luglio 2020, n. 5-04432.
Per quanto riguarda l'ipotesi di "demolizione e ricostruzione", la medesima Cm 24/E/2020 ha chiarito che l'agevolazione "spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Tale norma è stata recentemente rinnovata ad opera dell'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2, Dl 76/2020 (cd. decreto Semplificazioni), che annovera tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con la possibilità di cambiarne la sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, e di realizzare "incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana", se previsti dalle norme vigenti e dagli strumenti urbanistici comunali.
Pertanto, ferma restando la qualificazione delle opere edilizie che spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale competente, nonché l'effettuazione di ogni adempimento richiesto dalle norme, si ritiene possibile che le spese relative a detti interventi, che consentirebbero il miglioramento di più due classi energetiche e di rischio sismico, siano agevolabili al 110% anche se, a seguito interventi, l'edificio risultante avrà una diversa sagoma e una diversa volumetria (nel caso, leggermente diminuita).


Agevolazioni/Contributi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 ottobre 2020, n. 426
Contributo a fondo perduto: affitto di azienda
Ai fini della determinazione della soglia di accesso al contributo a fondo perduto (articolo 25, Dl 34/2020) e delle modalità di calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di azienda in affitto. viene chiarito che il soggetto avente causa del contratto deve includere nel conteggio l'ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili all'azienda oggetto del trasferimento.
Si applicano, quindi, i medesimi chiarimenti forniti in relazione ad altre operazioni di riorganizzazione societaria che determinano aggregazione e/o disaggregazione di complessi aziendali (Cm 15/E/2020; cfr. anche Cm 22/E/2020 e Cm 25/E/2020). Ossia: per i soggetti "aventi causa" di un'operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, occorre considerare gli effetti dell'evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia di accesso al contributo sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.
Ne deriva che il soggetto "avente causa" deve, nella determinazione della soglia di accesso, includere i ricavi riferibili all'azienda ricevuta in affitto e, per il calcolo della riduzione del fatturato, confrontare i dati dei due mesi oggetto di analisi considerando, oltre al proprio fatturato, quello relativo all'azienda trasferita (anche con contratto di affitto).
Diversamente, il soggetto "dante causa" deve, nella determinazione della soglia di accesso, scalare dai propri ricavi quelli riferibili all'azienda data in affitto e, per il calcolo della riduzione del fatturato, confrontare i dati dei mesi oggetto di analisi eliminando dal fatturato gli importi relativi all'azienda trasferita.

Agevolazioni/Contributi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 ottobre 2020, n. 427
Contributo a fondo perduto: consorzio tra imprese
Il consorzio tra imprese che, richiesto (e incassato) il contributo a fondo perduto (articolo 25, Dl 34/2020) sulla base delle disposizioni vigenti alla data dell'istanza, in un secondo momento - alla luce di nuove interpretazioni amministrative - risulta averlo ricevuto indebitamente, può restituire l'importo, maggiorato degli interessi (per i codici tributo si veda la Rm 37/E/2020), senza però dover corrispondere alcuna sanzione (articolo 10, comma 3, legge 212/2000).
Secondo la Cm 21 luglio 2020, n. 22/E i consorzi tra imprese (status giuridico del soggetto interpellante, il quale ha chiesto il contributo in data 18 giugno 2020) sono esclusi dal beneficio, in quanto tali soggetti "si limitano a operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo … evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti". Di fatto, è stata rettificata l'indicazione fornita con la precedente Cm 13 giugno 2020, n. 15/E, nella quale era stato detto che tra i soggetti destinatari del contributo rientrano gli enti e le società specificati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, quindi anche i consorzi tra imprese.

Agevolazioni/Credito d'imposta

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2020, nn. 438 e 439
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Sono forniti chiarimenti circa la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili per fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 184 a 197, legge 160/2019).
In particolare si fornisce la soluzione in merito alla mancata indicazione nelle fatture di acquisto, e nel contratto di locazione finanziaria, del riferimento normativo di cui alla legge 160/2019 (come richiesta dal comma 195). Sul punto l'agenzia delle Entrate ritiene che le previsioni normative di cui alla legge di Bilancio 2020 risultano nella sostanza equivalenti a quanto previsto dal legislatore nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. Viene pertanto richiamato il decreto Mise/Mef 25 gennaio 2016. In ragione della sostanziale equivalenza delle previsioni normative, l'agenzia ritiene che: la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione (articolo 10, comma 6, Dm 25 gennaio 2016); in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della Legge 160/2019, può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; in relazione alle fatture elettroniche il beneficiario, in alternativa, può: a) stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, Dpr 600/1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto Iva); b) oppure realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella Cm 14/E/2019 (si veda anche la Rm 46/E/2017 e la Cm 13/E/2018).
La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell'impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Agevolazioni/Bonus locazione

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2020, nn. 440 e 442
Tax credit locazioni: chiarimenti
Vengono fornite ulteriori risposte in relazione al credito d'imposta per le locazioni di immobili ad uso non abitativo previsto dall'articolo 28, Dl 34/2020.
In relazione al calo del fatturato (pari ad almeno il 50% rispetto al medesimo periodo di riferimento del 2019; il requisito in parola non va considerato in relazione ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall' 1 gennaio 2019 e ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19) viene risolto il caso della società ALFA (istante) che ha iniziato la propria attività stipulando, nel mese di settembre 2019, un contratto di affitto d'azienda con l'impresa individuale BETA di TIZIO, a cui ha già corrisposto i canoni di affitto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020: ai fini della verifica del calo del fatturato è possibile confrontare i valori di ALFA nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 con quelli di BETA negli stessi mesi dell'anno 2019.
In relazione alla data di versamento dei canoni, si precisa che – ancorché il credito di imposta spetta in relazione ai canoni corrisposti nel 2020 (il comma 5 del menzionato articolo 28 dispone che "il credito d'imposta … è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno"; cfr. Cm 6 giugno 2020, n. 14/E, paragrafo 5) – in caso di canone pagato anticipatamente alla stipula del contratto, avvenuta nel 2019, se la competenza economica riguarda l'anno 2020 (mesi da marzo a giugno; luglio per i soggetti operanti nell'ambito del turismo) è comunque possibile fruire del beneficio.

Agevolazioni/Bonus sanificazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2020, n. 441
Escluso dall'agevolazione il servizio di telemedicina
Circa il credito d'imposta (nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti) spettante per le spese previste dall'articolo 125, comma 2, lettera e), Dl 34/2020 si chiarisce che il servizio di telemedicina non rientra nel bonus sanificazione, in quanto tale servizio non è assimilabile alle fattispecie previste.
Le spese ammissibili possono essere classificate in due categorie: quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; quelle sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione, dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
La Cm 20/E/2020 ha già chiarito che il comma 2 dell'articolo 125 in parola contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili. L'elenco non è esaustivo, ma le spese sostenute devono necessariamente essere riconducibili alle attività elencate nel comma 1.
Nel caso in esame, la lettera e) del comma 2, nell'ambito della quale l'istante ritiene di poter ricondurre l'acquisto del macchinario per il servizio di telemedicina, fa riferimento ai "dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione".
L'agenzia ritiene che i dispositivi menzionati dalla norma sono quelli volti ad arginare, contenere, ostacolare la diffusione del Covid-19 nel caso in cui l'attività sia svolta in presenza.
Tale conclusione è supportata dalla natura dell'esemplificazione compiuta dal legislatore alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 125 del Tuir (barriere e pannelli protettivi) e dalla ratio della disposizione agevolativa in esame, finalizzata a consentire la riapertura delle attività in sicurezza.

Agevolazioni/Credito d'imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 ottobre 2020, n. 454
Credito d'imposta per ricerca e sviluppo: rientra anche la borsa di studio
Il finanziamento, da parte di un'impresa, per la borsa di studio può rientrare nelle spese di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 198, legge 160/2019), al pari delle spese per contratti con le università, purché il risultato della ricerca divenga di proprietà dell'impresa stessa (Cm 5/E/2016) o anche in comproprietà con l'università.


Redditi di lavoro dipendente/Vitalizi

Risoluzione agenzia delle Entrate 7 ottobre 2020, n. 64/E
Consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato: contributi vitalizi e indennità differite fuori dal reddito
Viene analizzato il trattamento fiscale dei contributi finalizzati all'erogazione dei trattamenti economici vitalizi, calcolati con il metodo contributivo, spettanti ai consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato.
Nella fattispecie in esame, l'agenzia delle Entrate richiama, oltre alla legge regionale, l'articolo 14, comma 1, lettera f), Dl 138/2011 e l'articolo 1, commi 965 e 966, legge 145/2018.
L'agenzia conclude che il trattamento in questione, maturato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere, sia riconducibile all'ambito dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, quale reddito derivante da pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati.
Poiché la riforma dell'istituto del vitalizio ha comportato un mutamento di regime, con conseguenti riflessi sulla determinazione della base imponibile del trattamento economico percepito a fine mandato dai consiglieri, ne deriva che sia i contributi versati dai consiglieri sia quelli a carico dell'ente erogatore (nel caso, la Regione) non concorrano alla formazione del reddito in quanto riconducibili all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir.
Infine, viene osservato che le medesime regole di determinazione della base imponibile sono applicabili in relazione al trattamento economico percepito dagli assessori, inquadrabile tra i redditi di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera g) del Tuir).


Accertamento delle imposte/Abuso del diritto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1 ottobre 2020, n. 421
Scissione parziale proporzionale e norma anti-abuso
L'operazione di scissione parziale non proporzionale (articolo 173 del Tuir) non è abusiva, specie se essa si pone come soluzione alla conflittualità tra i soci e come alternativa all'eventuale scioglimento della società stessa nel caso in cui fosse impossibile proseguire l'attività. Si consente, in altri termini, la prosecuzione dell'attività d'impresa con due diversi soggetti giuridici aventi ciascuno una consistenza patrimoniale adeguata a consentire l'esercizio dell'attività già svolta nel pieno rispetto del principio dell'operatività. Come, inoltre, precisato dalla società, la scissione in parola non è preordinata alla successiva vendita delle quote da parte dei soci e ha come unico scopo quello di far proseguire l'attività della società da parte dei suoi soci autonomamente.

Accertamento delle imposte/Abuso del diritto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 ottobre 2020, n. 429
Compravendita di partecipazione e conferimento con realizzo controllato
Non si ravvede abuso del diritto se le operazioni (compravendita di partecipazione e conferimento con realizzo controllato ai sensi dell'articolo 177 del Tuir), sia se valutate singolarmente sia se valutate complessivamente, sono parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e si presentano, insieme al conferimento che le segue, coerenti con le finalità riorganizzative.
È quindi lecito il vantaggio fiscale che ne deriva. Peraltro, la scelta del regime di realizzo controllato di cui al comma 2-bis dell'articolo 177 del Tuir (in luogo del regime realizzativo, di cui all'articolo 9 del Tuir) non risulta sindacabile in un'ottica anti-abuso. Si viene, piuttosto, a collocare su un piano di pari dignità nell'ordinamento tributario.

Accertamento delle imposte/Tracciabilità dei pagamenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 ottobre 2020, n. 431
Oneri detraibili dall'Irpef e modalità di pagamento
Il pagamento avvenuto da parte del titolare di una carta di credito, attivata su un conto corrente cointestato con il coniuge a firme disgiunte, consente di fruire della detrazione Irpef anche per le spese detraibili riferite al coniuge stesso.
La circostanza che il conto sia intestato a entrambi, infatti, dimostra che la titolare della spesa può essere la moglie. In base alle nuove misure sulla tracciabilità (articolo 1, comma 679, legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241") rileva il mezzo di pagamento, non l'esecutore.


Modello 770/Somme soggette a ritenuta

Provvedimenti agenzia delle Entrate 5 ottobre 2020
Elenchi dei percipienti somme e valori corrisposti nel 2019 da Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale, Senato e Camera: modalità di trasmissione
Con quattro distinti provvedimenti (nn. 320663, 320664, 320686, 320689) viene disposta la modalità di trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nel periodo di imposta 2019 dalle amministrazioni della Presidenza della Repubblica, della Corte costituzionale, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
In particolare, le quattro amministrazioni provvedono a trasmettere telematicamente al Fisco i dati fiscali relativi ai versamenti, ai crediti e alle compensazioni effettuati sulle somme e valori assoggettati a ritenuta d'acconto nonché gli altri dati, previsti dalla normativa in vigore, entro il 31 ottobre 2020, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2020.
I provvedimenti sono emanati in ossequio all'articolo 4, comma 6-bis, Dpr 322/1998, che prevede che i soggetti indicati all'articolo 29, comma 3, Dpr 600/1973, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'agenzia delle Entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti, i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria, nonché i dati relativi ai conguagli a credito o a debito.
A seguito dell'introduzione del comma 6-quinquies dell'articolo 4, ad opera dell'articolo 2 del Dlgs 175/2014, i dati fiscali e contributivi dei percipienti sono trasmessi in via telematica tramite la Cu entro il 7 marzo 2020.
I provvedimenti sono necessari per consentire la trasmissione dei dati contenuti nei prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY del modello 770/2020, definendo, d'intesa con le singole amministrazioni costituzionali, il contenuto, i termini e le modalità degli invii telematici.


Cassa integrazione/Domanda

Dl 7 ottobre 2020, n. 125 e Delibera Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, n. 66, GU 7 ottobre 2020, n. 248
Proroga dello stato di emergenza da Covid-19 e di altri termini
È stata disposta la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d'emergenza.
Vengono così prorogate a tala data le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Coronavirus.
Tra l'altro, si prevede di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si dispone l'uso obbligatorio della mascherina (tranne alcune eccezioni). Le Regioni potranno adottare misure più restrittive.
Nell'occasione è stato altresì differito al 31 ottobre 2020 il termine per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga Covid (misura attesa, non contenuta nel maxiemendamento presentato in sede di conversione del Dl 104/2020, e già anticipata con la circolare Inps 115/2020).