Il Fisco difende gli atti digitali notificati con raccomandata
Le Entrate richiamano la Cassazione: con firma digitale non occorre la Pec. Il funzionario che ha formato l’atto digitale ha qualifica di pubblico ufficiale
La notifica dell’atto impositivo firmato digitalmente può anche avvenire con raccomandata e non necessariamente con Pec. L’attestazione di conformità della copia analogica all’originale formato digitalmente è apposta dallo stesso funzionario che ha redatto l’atto in quanto “munito” della qualifica di pubblico ufficiale.
Sono questi gli aspetti di maggiore rilievo che si ricavano dalle istruzioni interne diramate dall’agenzia delle Entrate agli uffici periferici in relazione alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (cosiddetto Cad), per le quali recentemente è intervenuta la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione 21 gennaio 2021, n. 1150 e 26 gennaio 2021, n. 1557). Nel documento rivolto agli uffici vengono riassunte le più ricorrenti contestazioni sollevate dai contribuenti avverso gli atti impositivi prodotti in forma digitale.
Un primo gruppo di contestazioni riguarda la nullità dell’atto impositivo, eccepita dai contribuenti, in relazione alla violazione dell’articolo 2, comma 6, del Cad, che stabiliva, nel testo vigente tra il 14 settembre 2016 e il 26 gennaio 2018, l’inapplicabilità delle proprie disposizioni in relazione all’attività e alle funzioni ispettive e di controllo fiscale (non però per gli atti impositivi). Al riguardo, l’agenzia delle Entrate ricorda agli uffici le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli atti impositivi formati digitalmente sono senz’altro ammessi già alla data del 14 settembre 2016. Ciò che risultava inibito era la formazione digitale degli atti istruttori, come i processi verbali di constatazione.
Circa le contestazioni dei contribuenti che hanno eccepito in numerosi ricorsi il vizio relativo alla notificazione dell’atto, in quanto non eseguita a mezzo Pec, viene rilevato che la possibilità per gli uffici di provvedere, peraltro in via facoltativa, alla notifica degli atti a mezzo Pec, è stata introdotta a far data dal 1° luglio 2017. Sul punto l’Agenzia dà atto delle conclusioni delle citate sentenze nn. 1150 e 1557 di quest’anno della Cassazione che hanno recepito le difese degli uffici stabilendo che l’Agenzia «non potendo utilizzare la notifica a mezzo Pec prima di tale data (1° luglio 2017), ha correttamente proceduto alla notifica ordinaria di una copia analogica dell’atto informatico… non sussistendo alcun indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo Pec». Peraltro, le stesse pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno condivisibilmente concluso, a nostro avviso, che il vizio della nullità della notificazione risulta comunque sanato in ragione dell’avvenuta impugnazione dell’atto; questo per effetto del consolidato principio che l’invalidità dell’atto non può essere dichiarata in presenza di «raggiungimento dello scopo».
Altra frequente contestazione di taluni difensori dei contribuenti riguarda l’inesistenza giuridica dell’atto contestato per l’assenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al funzionario che ha attestato la conformità della copia analogica dell’atto impositivo. In proposito le disposizioni di riferimento risultano quelle del Dpr 445/2000, relative alle copie autentiche e alle autenticazioni delle sottoscrizioni da parte degli organi della pubblica amministrazione e, in relazione all’attestazione di conformità apposta su di una copia analogica di un documento informatico, la previsione dell’articolo 23, comma 1, del Cad.
In conseguenza di tali disposizioni non vi è dubbio alcuno – secondo l’Agenzia – circa la qualifica di pubblico ufficiale autorizzato in capo al funzionario dell’ufficio controlli che ha apposto l’attestazione di conformità sulla copia analogica dell’avviso di accertamento, in quanto soggetto che ha emesso l’atto stesso. Le Entrate ulteriormente precisano che il funzionario dell’Agenzia che ha apposto l’attestazione di conformità sulla copia analogica dell’atto impositivo risulta preventivamente autorizzato al compimento di tale attività attraverso il rilascio dello specifico profilo abilitativo che gli consente di operare sul sistema informativo dell’Agenzia ai fini dell’apposizione dell’attestazione di conformità. Ad ogni modo, il documento invita gli uffici, al fine di evitare contestazioni di questo tipo, a depositare in giudizio il provvedimento del capo struttura che autorizza i funzionari appartenenti alla medesima struttura, la quale ha emanato l’atto, ad apporre l’attestazione di conformità.