ApprofondimentoDiritto

Deleghe e procure in appello, una nuova apertura sull’ammissibilità delle prove

di Eugenio Della Valle

N. 17

settimana-fiscale

In un modello di gravame ad istruttoria chiusa, come quello risultante dalla novella di cui al Dlgs 220/2023, in cui comunque si prevede la possibilità di introdurre in secondo grado prove nuove indispensabili ai fini della decisione o incolpevolmente non dedotte in primo grado, la deroga alla limitata acquisibilità di nova istruttori introdotta per gli atti di conferimento di potere per la Corte risulta priva di una ragionevole ratio distinguendi sotto il profilo delle loro caratteristiche strutturali, effettuali e funzionali. Gli atti coinvolti dalla declaratoria di incostituzionalità non sono solo le deleghe con cui viene attribuito il potere di firma degli atti impositivi e, più in generale, gli atti di conferimento della rappresentanza sul piano sostanziale, ma anche gli atti che costituiscono il presupposto della rappresentanza processuale incidenti sulla capacità di stare in giudizio e quelli di designazione del difensore abilitato all’assistenza tecnica in giudizio. A differente conclusione, invece, la Corte perviene con riferimento al divieto di produzione in appello delle notificazioni dell’atto impugnato e di quelli presupposti.

I giudici delle declatorie di illegittimità

Esito in larga parte scontato quello di cui alla sentenza della Corte costituzionale 36/2025, relativa allo scrutinio dell’articolo 58, commi 1 e 3, del Dlgs 546/1992 sulle nuove prove in appello nonché della relativa disciplina intertemporale quale risultante dall’articolo 4, comma 2, del Dlgs 220/2023. Lo è quantomeno quanto alla declaratoria di incostituzionalità di tale ultima disciplina laddove delle limitazioni alla produzione di nuovi documenti in secondo grado il predetto articolo 4, comma...