Professione

Il nuovo codice Ateco non sostituisce il titolo di commercialista

Il Consiglio nazionale con l’informativa 38 chiarisce che la nuova classificazione non ha ripercussioni sul titolo professionale

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di Federico Gavioli

I codici Ateco utilizzati dall’agenzia delle Entrate hanno finalità statistiche e non sostituiscono il titolo professionale dell’iscritto all’albo; il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con l’informativa 38 del 14 aprile torna , a distanza di poche settimane, a fornire chiarimenti in merito alla nuova classificazione dei codici Ateco.

L’informativa di marzo

Il Cndcec con l’informativa 33 del 21 marzo 2022, ha portato a conoscenza dei propri iscritti che sono state riorganizzate, anche su sollecitazione dello stesso Consiglio nazionale, le sottocategorie all’interno della categoria Ateco 69.20.1 - Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile.

In particolare, è stato modificato il contenuto del codice Ateco 69.20.11, già riservato ai «servizi forniti da dottori commercialisti», che ora è invece dedicato ai «servizi forniti da commercialisti», includendovi pertanto tutti gli iscritti nella sezione “A” dell'Albo unico e quindi anche i ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice Ateco 69.20.12 (già «servizi forniti da ragionieri e periti commerciali»). Il contenuto del codice Ateco 69.20.12 è stato, conseguentemente, anch’esso modificato, per cui ora esso accoglie i «servizi forniti da esperti contabili», ossia da soggetti iscritti nella sezione “B” dell'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

I nuovi chiarimenti

Con l’informativo 38 il Cndcec evidenzia che, a seguito dell’aggiornamento operato dall’Istat ai codici Ateco 2007, si è sviluppato un dibattito sull’uso dei titoli professionali previsti dall’ordinamento professionale dei commercialisti e sulla correttezza della nuova classificazione operata dallo stesso Istat.

Il Cndcec chiarisce che non esiste alcuna sovrapponibilità tra i codici Ateco, utilizzati per classificare le attività economiche a fini statistici, e i titoli professionali con i quali sono individuati e restano qualificati i professionisti iscritti nel Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L’informativa evidenzia che l’attività di revisione dei codici Ateco non coinvolge direttamente il Cndcec che, tra l’altro, aveva sia all’Istat, sia all’agenzia delle Entrate, fatto presente con diverse note inviate dal 2009 al 2018, la necessità di operare una revisione dei codici Ateco al fine di tener conto della nuova organizzazione dell’albo unico e dell’istituzione delle due sezioni dello stesso.

L’Istat ha chiarito che i codici Ateco costituiscono una classificazione “statistica” delle attività economiche e le finalità statistiche dei codici Ateco e la necessaria definizione sintetica delle attività economiche impediscono di utilizzare i codici Ateco per individuare i professionisti iscritti nel loro albo e per specificare con precisione tutte le attività esercitabili dagli stessi.

In sintesi, conclude l’informativa del Cndcec , indipendentemente dal fatto che i codici Ateco siano utilizzati dall’agenzia delle Entrate per attribuire il numero di partita Iva, non è consentito al codice Ateco di sostituirsi al titolo professionale riconosciuto ad ogni iscritto nell’albo in applicazione delle esigenti disposizioni dell’ordinamento professionale.

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