Imposte

Il rebus del calcolo transitorio

di Luca Gaiani

Rebus superammortamento transitorio per i beni industria 4.0 entrati in funzione, ma non ancora interconnessi. La circolare 4/E/2017 stabilisce che, in questi casi, l’impresa stanzierà il superammortamento nel primo anno, calcolando l’iper, al netto della maggiorazione già dedotta, solo da quello successivo. Questo doppio conteggio complica la gestione dell’agevolazione e ci si chiede se sia possibile evitarlo nel 2018 e nel 2019 anche per non dover stabilire se, e in che misura, spetti il superammortamento.

L’avvio della deduzione maggiorata del 150% (o di quella a scaglioni della legge 145/2018) richiede che, entro la fine dell’esercizio, il bene, oltre all’entrata in funzione, sia dotato dell’interconnessione, con perizia giurata. L’Agenzia ha previsto che, se l’interconnessione e/o la redazione della perizia (risoluzione 27/E/2018) slittano a esercizi successivi all’entrata in funzione, il bene potrà fruire del superammortamento per poi passare all’iperammortamento nell’anno di interconnessione, con un conteggio pari alla differenza tra il 150% e la quota dedotta nel primo anno. Ad esempio, per un bene con coefficiente del 20% (ridotto alla metà nel primo esercizio), entrato in funzione nel 2017 e interconnesso e periziato nel 2018, si avrà una deduzione del 4% del costo nel 2017 (40% x 20% : 2) e un iperammortamento calcolato sul 146% del costo (150 - 4) dal 2018.

Per gli investimenti 2018 interconnessi dal 2019, l’impresa che intenda seguire le istruzioni sopra ricordate dovrà stabilire se il superammortamento temporaneo vada calcolato al 40% (beni prenotati con ordine e acconto del 20% entro fine 2017 e consegnati entro il 30 giugno 2018) o al 30% (beni consegnati nel secondo semestre 2018 o nel primo in assenza di prenotazione del 2017). Analogamente, per gli acquisti di beni del 2019 interconnessi dal 2020, si dovrà stabilire se il superammortamento (che sarà in questo caso del 30%) spetti (beni consegnati nel primo semestre con ordine e acconto entro il 31 dicembre 2018), oppure no (beni del secondo semestre 2019, ovvero anche del primo se non prenotati nel 2018).

Non è chiaro se questo calcolo transitorio del superammortamento, che per il 2018 e il 2019 si traduce in un vero e proprio rebus, costituisca un obbligo o, come si ritiene preferibile, una facoltà dei contribuenti. In quest’ultimo caso, le imprese, onde evitare di dovere ricostruire (con elevato rischio di errore) se il superammortamento sarebbe spettato, e in che misura, potranno passare direttamente alla deduzione del 150% dall’esercizio di interconnessione e perizia, saltando il super transitorio. È però necessario che questa possibilità venga confermata dalle Entrate per evitare che gli Uffici contestino poi l’indeducibilità come iperammortamento della quota non stanziata nel primo anno a titolo di super.

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