Contabilità

Imprese sociali, prima chiamata per gli adeguamenti con assemblea ordinaria

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Per le imprese sociali si avvicina la scadenza per adeguare gli statuti al Dlgs 112/2017, con modalità semplificate. Il termine è il prossimo 20 gennaio e riguarda le “vecchie” imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore della riforma (20 luglio 2017) in base al Dlgs 155/2006. Per queste ultime, il legislatore ha pensato a un procedimento più snello, che consente di adottare con delibera dell'assemblea ordinaria tutte le modifiche statutarie finalizzate ad adeguarsi a nuove disposizioni inderogabili o a escludere l'applicazione di nuove disposizioni derogabili (articolo 17 del Dlgs 112/2017).

È il caso, ad esempio, dell'organo di controllo interno (che diviene obbligatorio in base all'articolo 10), dell'obbligo di coinvolgimento dei lavoratori alle attività dell'impresa (riveduto e ampliato in base all'articolo 11 del Dlgs 112/2017), o ancora delle nuove regole in tema di retribuzione dei lavoratori (articolo 13 del Dlgs 112/2017), che impongono un trattamento economico almeno pari a quello dei contratti collettivi e una differenza retributiva tra lavoratori dell'impresa non superiore al rapporto di uno a otto.

In tutte queste ipotesi è sempre necessario rivolgersi ad un notaio per la redazione del verbale, ma, se avviene nei tempi, per la delibera non sono richiesti i quorum rafforzati dell'assemblea straordinaria (al fine di facilitare il recepimento delle nuove disposizioni).

Regole dell’assemblea straordinaria dopo il 20 gennaio
Il mancato rispetto del termine dovrebbe rilevare solo in termini procedurali: le imprese sociali potranno fare gli adeguamenti anche dopo il 20 gennaio, ma dovranno sottostare alle normali regole dell'assemblea straordinaria. Nessuna conseguenza, quindi, dovrebbe esserci in termini di perdita della qualifica o cancellazione dal Registro delle imprese. Simili provvedimenti, del resto, entrano in gioco per le violazioni più gravi, non sanabili dall'ente (o non sanate dopo apposita diffida dell'autorità competente ai controlli).

Le cooperative sociali
Discorso a parte per le cooperative sociali. Queste ultime con la riforma passano da «Onlus di diritto» a «imprese sociali di diritto» e ciò avviene in maniera automatica, attraverso l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative, gestito dal ministero dello Sviluppo economico, e il Registro delle imprese (decreto Mise 16 marzo 2018).

Rispetto alla precedente disciplina del Dlgs 155/2006 - che consentiva alle cooperative sociali di acquisire la qualifica di impresa sociale previo inserimento nello statuto di previsioni su coinvolgimento dei lavoratori e bilancio sociale - l'assunzione della nuova qualifica spetta a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti richiesti dalla riforma.

Di conseguenza, a differenza degli altri enti, le coop sociali non sono obbligate a modificare gli statuti, pur potendolo fare, ove ritenuto opportuno. In questo caso, però, non potranno avvalersi della procedura semplificata, trattandosi di una scelta discrezionale dell'ente.

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