Impugnazione al giudice dove ha sede l’esattore
L’impugnazione contro l’atto della riscossione e il provvedimento presupposto viene decisa dal giudice della sede dell’esattoria e non dell’ente impositore. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza 28064.
Ecco i fatti. Un contribuente impugnava un atto di pignoramento dell’agente della riscossione di Milano conseguente all’omesso pagamento di una cartella per una pretesa delle dogane di Firenze.
Il ricorso veniva proposto dinanzi alla Ctp di Milano contestando anche l’atto presupposto. Il giudice adito dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore della Ctp di Firenze, in quanto l’impugnazione era diretta contro l’atto presupposto alla cartella (il ruolo).
La decisione veniva confermata anche in grado di appello e il contribuente ricorreva in Cassazione.
I giudici di legittimità hanno rilevato che l’articolo 4 del Dlgs 546/92, prima delle modifiche intervenute nel 2015, prevedeva che «le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle Entrate o del Territorio del ministero delle Finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione».
In seguito alla riforma del 2015 (Dlgs 156/15), le commissioni tributarie sono competenti per «le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/97, che hanno sede nella loro circoscrizione».
La Cassazione ha così rilevato che qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere anche in via esclusiva vizi propri del ruolo non notificato precedentemente e quindi conosciuto solo tramite la cartella è competente la commissione tributaria rispetto alla sede dell’agente della riscossione, anche se non coincide con l’ufficio impositore che ha formato il ruolo. Occorre considerare in modo unitario i due atti (ruolo e cartella esattoriale) così escludendo il frazionamento delle controversie e la discrezionalità del ricorrente nella scelta del giudice competente.
La commissione nella cui circoscrizione ha sede l’agente della riscossione viene così investita anche degli atti precedentemente adottati ma non notificati.
Secondo la sentenza tale regola non è applicabile per i tributi locali.
La Corte costituzionale (sentenza 44/16) ha dichiarato l’illegittimità del citato articolo 4 Dlgs 546/92 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 Dlgs 446/97 sia competente la commissione tributaria nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale. Secondo la Consulta l’ente locale non ha un limite geografico nell’affidare ad un terzo il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, con il conseguente spostamento richiesto al contribuente. Per tale ragione, limitatamente ai tributi locali, il giudice va individuato rispetto alla sede dell’ente locale.
Corte di cassazione, sentenza 28064/2019