Professione

In banca adeguata verifica anche a distanza

di Ranieri Razzante

Identificazione audio/video per i clienti a distanza, nuovi indicatori reputazionali, verifica più stringente per clienti dei Paesi terzi. Sono alcune delle importanti novità contenute nelle «Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela» emanate dalla Banca d’Italia il 30 luglio, dopo una lunga consultazione. Aggiornano il Provvedimento del 2013 sugli adempimenti di identificazione.

Il Dlgs 90/2017, di recepimento della Quarta direttiva antiriciclaggio, modificando significativamente il Dlgs 231/2007 (il “decreto antiriciclaggio”) ha reso necessaria una profonda revisione del Provvedimento. Si attuano le importanti novità introdotte dal Dlgs 90, come il più sistematico ricorso al principio dell’approccio basato sul rischio: l’Autorità richiede ora agli intermediari di definire, nelle proprie policy antiriciclaggio, in modo analitico, motivato e «sufficientemente dettagliato» le scelte sui vari profili rilevanti in materia di adeguata verifica. Ogni cliente e prodotto dovrà avere regole puntuali di profilazione.

Sono state, inoltre, chiarite alcune definizioni. Per la titolarità effettiva dei soggetti privi di personalità giuridica (società di persone o altri soggetti giuridici, pubblici o privati), si applicano i criteri per le società di capitali, ossia le percentuali di possesso azionario superiore al 25 %, la proprietà indiretta, la rappresentanza.

Data l’eliminazione delle fattispecie qualificate ex lege come a basso rischio (con adeguata verifica semplificata), ora si suggeriscono alcune fattispecie che possono ancora essere ritenute tali. Tra esse, la qualifica di intermediario bancario o finanziario che può essere ritenuta un fattore di potenziale basso rischio, secondo quanto indicato anche negli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee (Aev) del 2018.

Si precisa, comunque, che laddove gli intermediari decidano di ricorrere ad altri elementi indicativi di basso rischio, dovranno motivare «adeguatamente» la scelta nella propria policy.

Le Disposizioni individuano anche le misure rafforzate adottabili sulla base dei fattori di rischio elevato previsti dal decreto antiriciclaggio. In aggiunta, all’allegato 2 presentano casistiche da esaminare per individuare il grado di rischiosità della clientela. Ad esempio, sono riconducibili a profilo di rischio elevato le imprese che hanno emesso azioni al portatore, soprattutto in Paesi esteri che in base alle valutazioni del Gafi presentano «rating sfavorevoli» in materia di obblighi di trasparenza societari, così come le attività economiche al alto rischio corruzione (erogazione fondi comunitari, appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento rifiuti, produzione di energie rinnovabili).

Un altro elemento di sicura novità è la definizione di moderne procedure di adeguata verifica “a distanza”. Gli intermediari potranno anche avvalersi di «meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative e affidabili», come le forme di riconoscimento biometrico. L’allegato 3 definisce anche procedure per l’adeguata verifica in digitale da remoto attraverso registrazioni audio/video, che ricalcano il Regolamento Spid (Sistema pubblico di identità digitale) del 2015. Questa sezione risulta di strategica importanza, perché le criticità riferibili all’assenza del cliente all’atto dell’identificazione vengono a tutt’oggi ritenute come il principale ostacolo ad un processo di accurata selezione della clientela.

Queste disposizioni andranno integrate nelle policy degli intermediari entro il 1 gennaio 2020. E per i nuovi soggetti o prodotti non più esenti si dovrà provvedere alla prima occasione utile.

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