In compensazione con i crediti i ruoli 2017
Estensione ai carichi a ruolo 2017 della compensazione con i crediti certificati verso le Pa. Con l’entrata in vigore (dal 12 agosto, ossia il giorno successivo alla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale») della legge 96/2018 di conversione del Dl 87/2018 , è operativa la previsione dell’articolo 12-bis che ha prorogato una misura vigente da oltre cinque anni. Mentre nelle versioni precedenti occorreva attendere un decreto attuativo, in questo caso la legge richiama le regole del Dm 24 settembre 2014.
Sono interessati alla compensazione tutti gli operatori economici che vantano crediti verso il settore pubblico, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto. Può dunque trattarsi di imprese individuali e societarie nonché di professionisti. Dal lato passivo, il soggetto debitore dell’operatore economico deve essere una Pa, individuata con richiamo all’articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001.
Possono essere compensati tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati a titolo di somministrazioni, appalti, forniture e prestazioni professionali. Perché siano realizzate tali condizioni occorre che il credito trovi titolo in un contratto, che la prestazione sia stata eseguita senza contestazioni da parte dell’ente pubblico e che sia maturata la scadenza di pagamento delle somme dovute. La sussistenza dei requisiti di legge è comunque attestata dalla certificazione rilasciata dall’ente pubblico attraverso la piattaforma informatica dedicata. La procedura deve essere attivata su iniziativa dell’operatore economico.
A tale riguardo, è stabilito che il termine per il rilascio sia di 30 giorni dalla richiesta; in caso di ritardo o di omissione è prevista la nomina di un commissario ad acta che si sostituisce all’ente pubblico, provvedendo entro 50 giorni ad attestare il credito. Un dato fondamentale della certificazione è l’indicazione della data prevista di pagamento del credito.
Una volta ottenuta la certificazione, il contribuente può utilizzare il credito attestato per il pagamento delle somme dovute tramite presentazione della certificazione all’agente della riscossione.
Con la nuova norma, possono essere estinti i debiti affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. Il riferimento dunque non è alla data di notifica della cartella ma a quella di trasmissione del carico, ponendo così sullo stesso piano tanto le procedure di recupero coattivo che si svolgono tramite ruolo che quelle conseguenti ad accertamenti esecutivi. Sempre sotto il profilo temporale, si ritiene che per ovvie ragioni di coerenza con l’interpretazione fornita con circolare 2/2017/E, tenuto conto della identità della formulazione adottata rispetto a quella di cui all’articolo 6 del Dl 193/16, allo scopo di individuare gli affidamenti rilevanti si debba guardare non già alla presa in carico degli stessi da parte dell’agente della riscossione, bensì alla data in cui la pretesa è uscita dalla disponibilità dell’ente creditore. Questo mutamento del parametro normativo pone un problema di conoscibilità del debito affidato. Sarà dunque opportuno chiedere il rilascio di un estratto di ruolo. Come confermato in occasione della precedente definizione agevolata, i crediti così certificati si possono usare per pagare le rate della rottamazione dei carichi affidati fino al 30 settembre 2017. A tal riguardo, si ricorda che le prossime scadenze cadono a settembre, ottobre, novembre e febbraio 2019.
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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware