Adempimenti

In dogana non rileva il titolo di possesso

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Obbligatoria la dichiarazione in dogana per l’introduzione in Italia di merce da un Paese non Ue. La dichiarazione deve essere preventiva perché l’obbligo doganale di corresponsione dei dazi e dell’Iva all’importazione sorge a prescindere dal titolo di possesso della merce. Inoltre, non conta neppure la mancanza di conoscenza del suo valore di mercato che può essere rideterminato con perizia. Infine la risposta negativa alla richiesta circa l’esistenza di merce da dichiarare è, in caso di introduzione clandestina, una dichiarazione non veritiera che legittima la pretesa di tributi e di sanzioni indipendentemente dall’elemento soggettivo della condotta. Così la Ctp Como, sentenza 31/4/2018 (presidente Spera, relatore Avagliano).

Il caso riguarda una contribuente in transito dalla Svizzera in Italia cui la dogana, dopo una perquisizione, contesta il possesso di oggetti di oreficeria con preziosi non dichiarati e quindi irregolarmente introdotti in Italia.

Da qui l’acquisizione in temporanea custodia dei bijoux e una sequela di atti redatti dalla dogana. Intanto il Pvc. Inoltre, partendo da un valore di oltre 495mila euro l’invito al pagamento per il 2,5% di dazi doganali, il 22% di Iva all’importazione per complessivi 121mila euro. Infine l’atto di contestazione della sanzione nella misura del minimo edittale di 30mila euro.

La contribuente si difende. A suo parere non c’è stata nessuna violazione del Testo unico delle leggi doganali (Tuld) circa l’introduzione illecita nella Ue di merce illecitamente introdotta perché si tratta di gioielli contenuti in una cassetta di sicurezza dei quali l’agenzia delle Dogane non era neppure a conoscenza del valore.

L’amministrazione resiste. In primo luogo, il Fisco sostiene che la contribuente non ha spiegato per quale motivo fosse in possesso di gioielli non dichiarati e quindi ha presunto l’irregolare introduzione nel territorio Ue. Non rileva poi neppure il titolo di possesso, perché il valore della merce è noto per essere stata la merce importata corredata dalla perizia di stima di un gemmologo.

La Ctp rigetta il ricorso perché in caso di introduzione di merce in Italia:

non rileva il titolo di possesso della merce, perché l’ordinamento tributario doganale si basa sulla dichiarazione preventiva, espressa o tacita, da rendersi obbligatoriamente per il solo fatto che la merce attraversa la linea di confine, e non rileva che chi la trasporta ne abbia, legittimamente o meno, la proprietà, il possesso o la mera detenzione;

non rileva la mancanza di conoscenza del suo valore, che va sempre dichiarato se supera la franchigia dei 300 euro, anche se tale valore può essere rideterminato tramite perizia se i doganieri non lo ritengono congruo;

la risposta negativa alla richiesta di «merce da dichiarare» è per la dogana «dichiarazione non veritiera» che legittima la richiesta di tributi e sanzioni, dovuti indipendentemente dall’elemento soggettivo dell’illecito e dalla condotta tenuta, sia questa caratterizzata dall’elemento psicologico doloso o colposo.

Ctp Como, sentenza 31/4/2018

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