Imposte

Informazioni da pubblicare sui portali vigilati

di Angelo Busani e Elisabetta Smaniotto

Le informazioni che servono ai potenziali investitori per decidere se impiegare denaro (tramite internet) in strumenti finanziari emessi da Pmi sono consultabili sui portali online che si occupano di equity crowdfunding. Sono piattaforme vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del capitale di rischio a favore delle Pmi.

Questi portali forniscono dunque le informazioni sulle Pmi emittenti e sulle singole offerte da esse lanciate sul mercato attraverso apposite schede (redatte secondo il modello standard allegato al regolamento Consob n. 18592) le quali possono essere presentate anche con strumenti multimediali e, quindi, anche mediante immagini e video. Le presentazioni sono normalmente allestite in formato powerpoint, e descrivono l’azienda, la sua idea di business, le persone che le dirigono e i progetti che intendono sviluppare con l’investimento cercato.

Proprio per il ruolo cruciale che questi portali svolgono, il legislatore ha ritenuto necessario garantire l’affidabilità e la qualità del servizio fornito dai portali stessi. Per questi motivi la gestione di portali è stata riservata solo a due categorie di soggetti:

• i soggetti autorizzati dalla Consob (e iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob medesima), dotati di determinati requisiti di affidabilità, di professionalità e di onorabilità;

• le banche e alle imprese di investimento (Sim) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (questi sono “gestori di diritto”).

L’elenco dei gestori di portali è consultabile sul sito della Consob al seguente indirizzo: http://www.consob.it/main/intermediari/cf_gestori/index.html .

Le Pmi possono offrire, sui portali on-line, unicamente “strumenti di capitale di rischio”: si tratta cioè dell’offerta di azioni di società per azioni oppure di quote di società a responsabilità limitata.

Non è dunque possibile che si svolgano offerte aventi ad oggetto titoli di debito (ad esempio: le obbligazioni).

Chi acquista titoli di capitale ha diritto a percepire annualmente il dividendo (cioè, una quota parte) sugli utili che la società abbia conseguito nell’esercizio precedente; peraltro, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede (il dividendo) è legata all’andamento economico della società emittente (e cioè alla presenza di utili).

La remunerazione del soggetto che acquista un titolo di debito corrisponde invece al pagamento degli interessi e il rischio che si sopporta (e cioè il mancato pagamento degli interessi) sussiste solo in caso di dissesto finanziario della società emittente (e prescinde, quindi, dalla presenza o meno di utili: infatti, gli interessi dei titoli di debito devono comunque essere pagati dalla società emittente, a meno che la società stessa non si venga a trovare in uno stato di dissesto e, quindi, non disponga delle risorse occorrenti per pagare questi interessi).

Un’altra rilevante differenza tra titoli di capitale e titoli di debito è che, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito possono partecipare, insieme agli altri creditori, alla suddivisione (che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi) dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

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