Imposte

Iperammortamento anche con perizia successiva

immagine non disponibile

di Giorgio Gavelli

Anche i beni consegnati e interconnessi nel 2017 ma periziati nel 2018 possono fruire dell’iperammortamento. Sembra questa la conclusione cui si giunge esaminando la disciplina dell’agevolazione e la prassi, anche se la circolare 4/E/2017 lascia margini di interpretazione circa il periodo d’imposta di decorrenza, soprattutto alla luce degli adempimenti a cui debbono ottemperare le imprese.

Infatti, da un lato la circolare, a più riprese, dispone che la maggiorazione del 150% del costo ai fini della deduzione degli ammortamenti o dei canoni di leasing è fruibile a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione del bene al sistema aziendale. A supporto, è formulato anche un esempio di un bene iperammortizzabile acquistato nel 2017, ed entrato in funzione nello stesso anno, ma interconnesso dal 2018. Dal 2018, si afferma, si può iniziare a usufruire dell’iperammortamento (fermo restando la possibilità di fruire del super ammortamento per la quota 2017).

Dall’altro lato, invece, relativamente agli obblighi a cui sono tenute le aziende, è previsto che le imprese conservino una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero (per i beni di costo unitario oltre 500mila euro) una perizia tecnica giurata o un attestato di conformità, dalle quali si evinca che il bene sia annoverato tra quelli agevolabili e che risulti interconnesso al sistema aziendale. Proprio a tal proposito, la circolare 4/E/2017, al punto 6.3., richiamando la relazione illustrativa al Ddl di bilancio 2017, raccomanda che «la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura». Tale assunto può generare dubbi in merito all’esercizio di decorrenza dell’iperammortamento per tutti quei beni che saranno interconnessi nelle ultime settimane del 2017 ma per i quali, per motivi (festività, chiusura dei tribunali ecc.) non dipendenti dall’impresa, la perizia/attestato di conformità non potrà essere redatta prima dei primi mesi del 2018. Per tali beni, si ritiene che il beneficio possa decorrere comunque dal 2017, ancorché la perizia/attestato sia resa successivamente, in quanto nel 2017 si sono verificate le tre condizioni oggettive per l’ammissibilità dei beni alla maggiorazione del 150% e l’inizio dell’ammortamento maggiorato: consegna (o ultimazione negli appalti), entrata in funzione e interconnessione.

Può venire in soccorso a tale orientamento la posizione assunta dalle Entrate sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui al Dl 145/2013 ed espressa con le circolari n. 5/E 2016 e 13/E/2017. In tali documenti l’amministrazione ha previsto che:

la documentazione richiesta ai fini dei controlli sia certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti in R&S;

il mancato rispetto del termine entro cui deve essere certificata la documentazione contabile non inficia il diritto al credito di imposta e costituisce una violazione formale, non sanzionabile;

la mancata allegazione al bilancio della certificazione contabile non inficia il diritto al credito, ma costituisce una violazione di natura formale, alla quale si rende applicabile la sanzione da 250 a 2mila euro, con possibilità di ravvedimento operoso.

La circolare 4/E/17 dell’agenzia delle Entrate

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©