Irap, le imprese in contratto di appalto possono dedurre il costo del lavoro
La Ctr Friuli Venezia Giulia: il beneficio spetta perché nel caso affrontato non si tratta di una concessione
Le imprese di trasporto pubblico che operano in forza di contratto di appalto, a differenza di quelle operanti in concessione e a tariffa, possono usufruire, ai fini Irap, delle deduzioni inerenti al costo del lavoro previste dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs 446/1997. Questo è il principio che emerge dalla sentenza 34/1/2020 della Ctr Friuli Venezia Giulia.
La vicenda trae origine dal diniego da parte dell’agenzia delle Entrate ad un’istanza di rimborso Irap, effettuata da un’impresa di trasporto pubblico per il periodo 2013, in connessione ad una maggior imposta versata rispetto a quanto dovuto laddove si fossero applicate le deduzioni da cuneo fiscale. Dopo essere stata soccombente in primo grado, la società aveva proposto appello lamentando di poter godere delle deduzioni di cui trattasi in quanto operante in regime di appalto e non in forza di una concessione.
In effetti, l’articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2, 3 e 4 del Dlgs 446/1997 prevede che i contribuenti possano fruire, ai fini Irap, di una deduzione forfettaria per ciascun dipendente impiegato con contratto a tempo indeterminato nonché della deduzione, per tali dipendenti, dei contributi previdenziali ed assistenziali. La norma, tuttavia, esclude da tale misura le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Al fine di poter godere di tali sgravi, diviene, pertanto, essenziale cogliere il sottile discrimine esistente tra l’istituto della concessione e quello dell’appalto, considerando che le imprese operanti in appalto di servizi non soggiacciono ad alcuna limitazione ad effettuare le deduzioni in questione. Ebbene, nell’evidenziare questo principio, la Ctr Friuli Venezia Giulia rileva che in caso di concessione l’impresa trae la propria remunerazione direttamente dall’utenza venendosi a creare un vero e proprio rapporto trilaterale tra la Pa concedente, l’impresa concessionaria e l’utente. Al contrario, qualora sussista la casistica dell’appalto, l’impresa ottiene il proprio compenso dall’Amministrazione e non dal cittadino che fruisce del servizio.
In definitiva, i giudici friulani concludono che la modalità di remunerazione è il tratto distintivo della concessione dall’appalto. In questo secondo caso, il rischio e l’onere del servizio continuano a permanere in capo all’Amministrazione, venendosi a costituire un rapporto bilaterale tra la stessa e l’appaltatore. Essendo quest’ultima la casistica sottoposta all’attenzione dei giudici, la Ctr Friuli Venezia Giulia finisce per accogliere le ragioni del contribuente a cui vengono pertanto riconosciute le deduzioni da cuneo fiscale.
Da ultimo, giova ricordare che, a partire dal 2015, ai sensi del comma 4-octies dell’articolo 11 del Dlgs 446/1997, il costo del lavoro a tempo indeterminato è divenuto completamente deducibile ai fini Irap. La tecnica legislativa utilizzata è consistita nel prevedere la deducibilità della differenza tra il costo complessivo per il personale a tempo indeterminato e le deduzioni già esistenti. Considerando che tale deduzione “residuale”, come confermato dall’agenzia delle Entrate (circolare 22/E del 2015) spetta anche alle «public utilities», la questione di cui trattasi rimane rilevante esclusivamente per le annualità antecedenti al 2015.
Elisa Chizzola
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