Bonus aggregazioni con effetto anche sulla dichiarazione Irap 2020
Riconosciuto il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali fino a 5 milioni di euro
Bonus aggregazioni con ripercussioni anche sul modello Irap 2020. Le istruzioni alla dichiarazione diffusa dalle Entrate il 31 gennaio chiariscono che per i soggetti Ires che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto crescita fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, anche ai fini Irap, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, fino all’importo di 5 milioni di euro. La stessa agevolazione introdotta dal Dl 34/2019 è prevista nel caso di operazioni di conferimento di azienda.
Addio al credito d’imposta del 10% senza dipendenti
Viene meno il credito d’imposta pari al 10% dell’Irap lorda a favore dei soggetti privi di dipendenti a tempo determinato o indeterminato. Il modello Irap 2020 recepisce l’abrogazione dal 1 gennaio 2019 - ad opera dall’articolo 1, comma 1086, della legge di Bilancio 2019 - il credito d’imposta introdotto dalla legge 190/2014 per le imprese prive di dipendenti. Resta comunque presente la sezione XVI del modello, che tuttavia va compilata solo in caso di eccedenza di credito risultante dalla precedente dichiarazione.
Stop alla maggiorazione della deduzione forfettaria al Sud
Il modello recepisce inoltre l’abrogazione della maggiorazione della deduzione forfettaria (15mila euro, aumentato a 21mila euro per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore a 35 anni) per i dipendenti a tempo indeterminato impiegato nelle regioni del Sud. La deduzione forfetaria diventa quindi pari a 7.500 euro, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, incrementato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.
Trasmissione entro il 30 novembre
Le istruzioni al modello Irap 2020 chiariscono che il termine di presentazione della dichiarazione Irap per i soggetti Ires è fissato all’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, recependo anche sotto questo profilo le nuove scadenze introdotte “a regime” dal decreto Crescita (Dl 34/2019). Ai fini della presentazione continua a non assumere rilevanza la data di approvazione del bilancio, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
I minori valori degli emittenti
Sempre in tema novità 2019 viene previsto che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile Irap degli emittenti i minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con specifiche caratteristiche. Tali oneri vanno indicati nel rigo IC51, tra le altre variazioni in aumento (codice 12). Le istruzioni recepiscono sotto questo punto di vista la disposizione introdotta dall’articolo 9 del Dl 34/2019 (decreto crescita), che ha esteso a tutte le imprese la misura già prevista per i soli soggetti finanziari dal comma 22-bis dell’articolo 2 del Dl 138/2011.
Le eccedenze Ace
Viene da ultimo confermata – senza alcuna modifica rispetto alla modulistica dello scorso anno - la sezione relativa alla conversione delle eccedenze Ace in credito Irap, a seguito del ripristino “retroattivo” dell’incentivo alla capitalizzazione operato dalla legge di Bilancio 2020. Il credito è determinato applicando alla parte del rendimento nozionale che supera il reddito dichiarato (eccedenza Ace) l’aliquota Ires ed è utilizzato in diminuzione dell’Irap. Il credito va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
Per il resto le istruzioni ribadiscono infine il principio di «presa diretta» dell’imponibile Irap dalle risultanze del conto economico, confermando che la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione imputati a conto economico (lettere A) e B) dell’articolo 2425 del Codice civile) con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), e 13), nonché dei componenti plus e minusvalenze derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda (imputate nella differenza tra valore e costi della produzione, a seguito dell’eliminazione dell’area straordinaria dagli schemi di bilancio).
Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa.
Il 770 semplificato ai tempi supplementari. In attesa di superare l’ostacolo sul visto per i crediti elevati
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware