Imposte

Irap, non concorrono i compensi per attività all’estero per più di tre mesi

immagine non disponibile

di Michele Brusaterra


Non concorrono alla determinazione della base imponibile Irap i compensi corrisposti a percettori che svolgono la propria attività all’estero per più di tre mesi.

Con l’interpello 17 del 28 settembre scorso, l’agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il caso esaminato riguarda la rilevanza ai fini Irap del valore della produzione realizzato al di fuori del territorio dello Stato da parte di un ufficio estero del Ministero.

Nel caso oggetto di analisi il contribuente determina la base imponibile Irap con il metodo cosiddetto retributivo previsto dall’articolo 10 del Dlgs 446/1997, ossia come somma delle seguenti componenti reddituali: retribuzioni spettanti al personale dipendente, compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionale.

Attraverso la risposta all’interpello 17, sopra citato, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorrono alla formazione del valore della produzione netta i compensi corrisposti ai percettori che svolgono l’attività all’estero se, allo stesso tempo, sussistono due condizioni: tale attività estera si protrae per più di tre mesi e l’ente datore di lavoro esercita esclusivamente attività non commerciale.

Pertanto, nella fattispecie oggetto di interpello, l’Agenzia precisa che concorrono a formare il valore della produzione netta dell’ufficio della pubblica amministrazione gli emolumenti corrisposti a qualsiasi percettore, a prescindere da quali siano la nazionalità di quest’ultimo, la sua residenza anagrafica e la sua residenza fiscale, qualora tale Ufficio operi fuori dal territorio nazionale per un periodo inferiore a tre mesi.

Il chiarimento oggetto di analisi è conforme con quanto precedentemente affermato dall’agenzia delle Entrate con la circolare 263/E/1998 e con la risoluzione 57/E/2003.

Si ricorda, sempre in tema di determinazione della base imponibile Irap, che nell’ipotesi in cui un soggetto passivo fiscalmente residente in Italia eserciti un’attività produttiva all’estero, la quota di valore della produzione a questa attribuibile, ai sensi dell’articolo 12, primo comma, del Dlgs 446/1997, non costituisce ammontare imponibile ai fini Irap, per mancanza del presupposto territoriale.

Secondo l’orientamento espresso dall’agenzia delle Entrate con la già citata circolare 263/E/1998, per le società e gli enti commerciali l’esercizio di attività produttive all’estero sussiste solo in presenza di una stabile organizzazione.

La quota del valore della produzione realizzata all’estero deve essere determinata secondo i criteri previsti dall’articolo 4, secondo comma, del Dlgs 446/1997 che, per la ripartizione della base imponibile tra le varie Regioni e Province autonome, dispone che, se l’attività è esercitata nel territorio di più regioni, si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato, che abbia operato per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna stessa regione.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©