Imposte

Iva, la società in house che opera per la Asl non è soggetto passivo

di Laura Ambrosi

Non è soggetto passivo Iva la società in house providing che svolge prestazioni socio-sanitarie e assistenziali per il soddisfacimento di interessi pubblici. Ad affermarlo è la Ctp di Foggia 1954/4/2017 (presidente Pecoriello, relatore Nardelli).

Una Srl partecipata al 100% da una Asl riceve un accertamento con cui l’Agenzia contestava, tra l’altro, la mancata applicazione dell’Iva per prestazioni rese all’Asl stessa, per l’impiego di personale nella struttura sanitaria pubblica per l’ausiliariato, per il servizio di manutenzione, per l’assistenza infermieristica presso le carceri e per gli autisti utilizzati presso alcuni pronti soccorso e per il supporto veterinario.

La società impugnava la pretesa in Ctp eccependo di non potersi qualificare soggetto passivo Iva non esercitando – quale società in house – un’attività indipendente rispetto al socio pubblico.

L’ufficio rilevava, invece, che trattandosi di una Srl, a norma dell’articolo 4, comma 2, n. 1) del Dpr 633/72, doveva ritenersi soggetto Iva a tutti gli effetti. Secondo tale disposizione, si considerano svolte nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte, tra le altre, dalle Srl

La Ctr ha accolto il ricorso ritenendo la Srl in house non provvista di soggettività passiva Iva.

Il collegio dà atto che la tesi sostenuta dall’Agenzia era già stata positivamente valutata dalla Ctr Liguria (1219/2017) e dalla Ctr Piemonte (914/2015), secondo le quali, in sintesi, deve ritenersi prevalente la disposizione contenuta nel Dpr 633/72, con la conseguenza che, trattandosi di società capitali, deve sempre essere riconosciuta la soggettività passiva Iva, a nulla rilevando se esse siano, o meno, in house providing.

Di contrario avviso la Ctr Lombardia (sezione di Brescia) che, con la sentenza 1017/2016, ha ritenuto esenti da Iva operazioni analoghe, ricordando che la norma tributaria ricomprende tra i soggetti esenti gli organismi di diritto pubblico, intesi ai sensi della direttiva Ue n. 92/50 come «qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale».

La Ctp di Foggia segnala poi che secondo la Corte di giustizia il fatto che un soggetto sia strutturato alla stregua di una società commerciale non vale a escluderne la riconduzione nella diretta sfera dell’ente quando ricorrono determinate condizioni:

• l’esistenza di un controllo dell’ente analogo rispetto a quello esercitato verso i propri uffici;

• lo svolgimento della maggior parte dell’attività, da parte del soggetto terzo, con l’ente stesso.

Nella specie la società ricorrente:

• rientra nell’ambito soggettivo dell’ente (la Asl) stante la partecipazione al 100%;

• svolge attività propria delle Asl, quale prestazioni nel settore socio sanitario a supporto di aziende e strutture sanitarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

Ctp di Foggia, sentenza 931/4/2017

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