L’accesso al concordato preventivo blocca le azioni esecutive
Il Tribunale di Milano ha accolto i motivi di opposizione presentati dalla debitrice inibendo il creditore pubblico
Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo fino al momento in cui il relativo decreto di omologa diviene definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore allo stesso non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Così prevedeva il vecchio articolo 168 della Legge fallimentare che trovava applicazione automatica. Oggi invece l’inibitoria delle azioni esecutive è stata inclusa ...