Imposte

L’immobile della fondazione non paga l’Ici se destinato ad attività oggettivamente esenti

di Massimo Romeo

L’immobile di proprietà di una Fondazione è da considerarsi esente ai fini dell’Ici (imposta comunale sugli immobili) anche se viene utilizzato da terzi , nella misura in cui lo stesso sia destinato ad attività oggettivamente esenti; la concessione dell’immobile in comodato gratuito ( e non in locazione onerosa) e il fatto che l’ente utilizzatore svolga su tale suolo attività socialmente meritevoli costituiscono elementi di fatto che , se non specificamente contestati, legittimano il diritto ad usufruire del regime di esenzione come prescritto dalla norma agevolativa di riferimento.
Questo uno dei principi affermati dalla sentenza della Ctr Lombardia 3578/2019 (Venditti-Monterisi) del 24 settembre 2019.

Il caso

La sentenza qui commentata è di particolare interesse perché affronta congiuntamente più temi controversi in materia di Ici (esenzione soggettiva/oggettiva – edificabilità dell’area – limite all’autonomia impositiva degli enti locali).
Si trattava dell’impugnazione da parte di una Fondazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune in materia di Ici scaturente dall’asserita omessa denuncia dell’area, da parte della ricorrente, divenuta edificabile, in seguito al mutamento della destinazione urbanistica, con conseguente assoggettamento all’imposta. La contestazione della Fondazione si basava su una perizia di parte che , per quanto concerne l’edificabilità dell’area , specificava come la destinazione del Pgt accreditava ai proprietari un indice perequato e diffuso sul territorio (0,35 mq/mq) prevedendo altresì che la costruzione non potesse essere nella maggior parte dei casi ubicata su un’area con tale destinazione, ma trasferita in altra area con destinazione compatibile nonché, quanto al diritto edificatorio, che lo stesso si consolidava sul territorio ma , per diventare fruibile, era necessario che il proprietario cedesse l’area gratuitamente al Comune, rimanendo, pertanto, titolare di un diritto edificatorio non ubicato sul territorio. La ricorrente eccepiva anche una carenza di comunicazione , chiedendo in via subordinata l’annullamento delle sanzioni irrogate per omessa dichiarazione, dal momento che il Comune non aveva informato, ex lege, la Fondazione proprietaria del cambio di destinazione d’uso. La Ctp accoglieva solo parzialmente il ricorso e relativamente a quest’ultimo aspetto (sanzionatorio) affermando che l’Ente locale non può sanzionare il contribuente che non abbia adeguato i pagamenti al maggior valore attribuito al terreno qualora non abbia provveduto ad informare (obbligo) lo stesso contribuente della variazione di destinazione d’uso apportata.


I giudici d’appello

La Ctr , riformando la sentenza, decide per l’accoglimento dell’appello e , per l’effetto, l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento in questione.

Quanto al regime di esenzione non riconosciuto dai giudici provinciali, richiamando l’orientamento di legittimità (sezione V, n.25508/2015 - sezione VI, n.23821/2018- Cassazione V, n.8821/2012 ), i giudici d’appello sottolineano come l’immobile in questione , di proprietà della Fondazione, fosse da esentare da Ici dal momento che lo stesso era destinato ad “attività oggettivamente esenti” con gestione affidata gratuitamente ad un ente non commerciale al fine di svolgere attività gratuite in favore dei più poveri: la concessione in comodato gratuito ( e non in locazione onerosa) e il fatto che l’ente utilizzatore svolgesse su tale suolo attività sicuramente socialmente meritevoli costituivano prove ( non contestate) del diritto al regime di esenzione.

Quanto all’autonomia impositiva del Comune il collegio rammenta che essa trova il suo limite nel disposto dell’articolo 23 della Costituzione che stabilisce «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», con la conseguenza, quindi, che avendo il Comune, in campo tributario, solo un potere regolamentare non può modificare il contenuto normativo (Dlgs 504/92) dovendo operare nel rispetto della disciplina generale dei tributi, materia riservata alla legge che determina tanto il soggetto passivo, quanto la fattispecie imponibile che le esenzioni.

Quanto, infine, all’edificabilità dell’area in esame il Collegio non concorda con quanto sostenuto dall’ente e avallato dai primi giudici ovvero che tali terreni avessero una potenzialità edificatoria derivante dalla cosiddetta “perequazione” ( quindi commerciabilità) per avere il Pgt previsto che ai proprietari delle aree destinate a “pertinenza indiretta” fosse attribuito «un indice di Utilizzazione territoriale unico ... liberamente trasferibile e utilizzabile su tutto il territorio comunale edificabile», previa cessione dell’area al Comune; proprio per quest’ultimo aspetto la Ctr ritiene che tale area si dovesse qualificare quale «area a pertinenza indiretta», sulla quale non era possibile edificare direttamente da parte del proprietario e destinata ad «essere ceduta gratuitamente al Comune»; tale vincolo , in analogia a quella giurisprudenza di Cassazione che si è espressa in tema di vincoli di destinazione ( ex multis Cassazione civile, sezione V, sentenza 10231/2018), conduce a dover considerare i terreni della Fondazione appellante inedificabili in assoluto con la consequenziale inesistenza del presupposto impositivo Ici.

Ctr Lombardia, sentenza 3578/2019

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