Adempimenti

L’invio della dichiarazione guida la conservazione elettronica

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di Michele Brusaterra

Per il calcolo del termine di scadenza per effettuare la conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali occorre avere riguardo all'anno di produzione e trasmissione telematica del singolo documento.

È questo il chiarimento ufficiale giunto dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E di ieri che analizza le modalità di determinazione dei termini per la conservazione dei modelli «dichiarativi, comunicativi e di versamento». In altre parole, facendo riferimento alla fattispecie analizzata dal documento di prassi, ossia la dichiarazione dei redditi per il 2016 presentata entro il 30 settembre 2017, per la sua conservazione elettronica si deve fare riferimento al termine di 3 mesi dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la dichiarazione è stata prodotta e trasmessa.

In questo caso la dichiarazione dei redditi relativa al 2016 è stata prodotta e trasmessa nel 2017 e, pertanto, la conservazione va effettuata entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di produzione e trasmissione, ossia a quella da presentare entro il 30 settembre 2018 riferita al 2017.

La conservazione, quindi, di dichiarazioni, comunicazioni e versamenti prodotti e trasmessi nel 2017, va effettuata entro il 31 dicembre 2018.

Facendo notare che per i soggetti che inviano lo spesometro, la dichiarazione relativa al 2017 andrà inviata entro il 31 ottobre 2018 e, quindi, la conservazione dei documenti appena indicati slitterà al 31 gennaio 19 – terzo mese successivo – il chiarimento si affianca ad un altro recente fornito sempre dall’Agenzia e che riguarda ancora una volta il processo di conservazione dei documenti informatici in genere.

Viene infatti evidenziato che proprio a causa dello slittamento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2016, dal 30 settembre al 31ottobre 2017, anche la conservazione sostitutiva dei documenti informatici slitta dal 31.12.17 al 31.01.18, alla luce del fatto che l'articolo 3, comma 3, del Dm del 17 giugno 14, che a sua volta rinvia, per la determinazione dei tempi per la predetta conservazione, alla norma di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del Dl 357/94, individua in tre mesi dalla presentazione «delle relative dichiarazioni annuali» i termini per la regolare tenuta di qualsiasi registro contabile.

Chiarisce quindi l'Agenzia che, malgrado le diverse scadenze che oggi coinvolgono le dichiarazioni annuali, il riferimento per la conservazione in commento deve intendersi riferito alla sola dichiarazione dei redditi. Essendo scaduto tale termine, con riferimento al periodo d'imposta 2016, al 31 ottobre 17, i tre mesi, come già detto, si conteggiano da quest'ultima data.

Un conteggio particolare per la determinazione sempre dei termini di conservazione, va effettuato con riferimento ai soggetti con esercizio a cavallo. Supponendo, infatti, che una società abbia l'esercizio che va dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, la conservazione sostitutiva dei documenti Iva riferiti all'anno 2017 dovrà avvenire entro il terzo mese successivo al termine previsto per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al 31 dicembre 2017.

Visto che, nell'esempio, la prima dichiarazione dei redditi che va presentata entro il 31 marzo 2018, è quella relativa all'esercizio che va dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, la conservazione dei documenti informatici Iva relativi al 2017 andrà effettuata entro tre mesi da tale data, ossia entro il 30 giugno 2018.

Risoluzione 9/E del 29 gennaio 2017

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