Imposte

La partecipazione al premio artistico paga l’Iva in Italia

La risposta a interpello 62/2020: la quota si qualifica come corrispettivo versato per la competizione

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Partecipazione a un concorso per l’assegnazione di un premio fiscalmente qualificata come accesso a una manifestazione. L’agenzia delle Entrate, con la risposta 62/2020 del 19 febbraio, ha ricondotto la partecipazione a una competizione da parte di diversi artisti, cui verrà assegnato un premio, come una prestazione di servizi relativa all’accesso ad attività culturali e artistiche.

In particolare l’istante, soggetto che opera nel settore dell’arte, intende organizzare in Italia un premio artistico al quale parteciperanno diversi artisti da tutto il mondo, sia privati che soggetti passivi Iva. Per partecipare al premio artistico i diversi artisti dovranno iscriversi a un portale on-line e versare una quota di partecipazione in misura fissa che garantirà all’artista l’iscrizione alla competizione e la visibilità della propria opera d’arte sul portale.

Successivamente, tutte le opere d’arte pervenute saranno valutate da una giuria internazionale che ammetterà solo un centinaio di esse ad una mostra espositiva che si terrà in Italia. Durante questa mostra le opere d’arte saranno esposte al pubblico, con accesso gratuito, e valutate da un’ulteriore giuria, che agli artisti migliori assegnerà un premio in denaro.

Ebbene, secondo l’agenzia delle Entrate, la quota di partecipazione che l’artista è tenuto a pagare al momento dell’iscrizione alla competizione si qualifica come corrispettivo versato per l’accesso alla competizione e, come tale, segue le regole dell’articolo 7-quinquies del Dpr 633/1972, secondo cui si considerano territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia se ivi effettuate, sia se rese a committenti soggetti passivi, sia se rese a committenti non soggetti passivi.

Le questioni aperte
Tale interpretazione non è scevra di incertezze. Si ritiene, infatti, che la quota di iscrizione per poter partecipare ad una manifestazione, in veste attiva e non come spettatore, sia il vero discrimine tra l’applicazione della normativa relativa alle prestazioni di servizi generici (come peraltro proposta dall’istante) rispetto a quella derogatoria prevista dall’articolo 7-quinquies. Si legge infatti nella norma interna, nonché nella normativa unionale agli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/Ce, una chiara distinzione fra i servizi artistici e culturali e i servizi per l’accesso a tali manifestazioni che, come chiarito dall’articolo 33 del regolamento n. 282/2011, sono i servizi «forniti alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo».

È chiaro, quindi, come le prestazioni di servizi di accesso alla manifestazione sono quelli forniti a coloro che assistono alle manifestazioni stesse, mentre i servizi artistici e culturali sono quelli forniti a chi fruisce o partecipa attivamente alla realizzazione di dette attività.

L’interpretazione dell’ufficio, sinteticamente riportata nella risposta in commento, sembrerebbe tutt’oggi ancorata alla precedente formulazione della norma, che sposava il principio relativo al luogo di “utilizzo” del servizio, e non all’attuale principio della committenza, condiviso in ambito unionale. Sarebbe auspicabile, quindi, un approfondimento sul tema e sulla corretta interpretazione delle norme, anche in conformità al dettato unionale, per non incorrere nel rischio di veder tassata due volte una medesima operazione.

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