La plusvalenza da sale & lease back concorre al reddito in base alla durata del contratto
La plusvalenza da sale & lease back concorre alla formazione del reddito d’impresa in funzione della durata del contratto di leasing, in aderenza alle risultanze del conto economico.
Il chiarimento arriva dalla risoluzione delle Entrate n. 77/E del 23 giugno scorso, che interviene su un tema molto controverso, che finora – in un contesto normativo precedente l’adozione dei nuovi principi contabili - ha visto l’Agenzia assumere una posizione opposta, contrastata dalla dottrina e da parte della giurisprudenza tributaria. La risoluzione, peraltro, rappresenta anche il primo intervento dell’Agenzia sul nuovo principio di derivazione rafforzata per i soggetti Oic.
Il tema nasce dalle modalità di contabilizzazione della plusvalenza derivante dal contratto di sale & lease back che, in base all’articolo 2425 bis codice civile, deve essere contabilmente ripartita lungo la durata del contratto di leasing di ritorno. Tale impostazione è coerente con la natura del contratto di lease-back, nell’ambito del quale la plusvalenza conseguita dal cedente-utilizzatore viene poi “bilanciata” da maggiori canoni addebitati dalla società di leasing.
Nonostante l’impostazione contabile, le Entrate hanno costantemente ritenuto che la plusvalenza da lease-back dovesse essere integralmente tassata nell’esercizio di realizzo (fatta salva la possibilità di rateizzazione in cinque esercizi), trattandosi formalmente di una “plusvalenza realizzata” che quindi ricade nella disciplina dell’art. 86 del Tuir (risoluzione n. 237/E/2009 e circolare 38/E/2010). Ciò indipendentemente dalla natura finanziaria del contratto di lease-back, stante la prevalenza dei criteri giuridico-formali per la determinazione del reddito d’impresa ed il principio di competenza fiscale stabilito nell’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir.
Nonostante le modalità di rappresentazione contabile del lease-back non siano cambiate con la riforma del bilanci, con la risoluzione 77/E le Entrate hanno rivisto la propria posizione alla luce della nuova formulazione dell’l’articolo 83 del Tuir. Quest’ultimo ha introdotto come noto, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai nuovi Oic, il cosiddetto principio di derivazione rafforzata, in base al quale rilevano ai fini fiscali i criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale previsti dai principi contabili nazionali.
In applicazione di tale principio, pertanto, la plusvalenza realizzata mediante una operazione di lease-back, concorre alla formazione del reddito di impresa secondo i criteri di imputazione temporale previsti dall’art. 2425-bis del c.c., ovvero in correlazione con la durata leasing di ritorno.
Si tratta di una conclusione inevitabile, ma che assume importanza in quanto chiarisce per la prima volta la portata del nuovo principio di derivazione rafforzata. In tale ottica è singolare notare che l’intervento delle Entrate riguarda una fattispecie le cui modalità di contabilizzazione non sono mutate per effetto dei nuovi principi contabili; quello che è cambiato, per effetto della derivazione rafforzata, è il trattamento fiscale, che si allinea (finalmente) ai criteri di imputazione temporale previsi contabilmente, così come già avvenuto per i soggetti Ias.