Iva

Iva non dovuta: modalità di restituzione (nel termine biennale)

 

La risoluzione fornisce precisazioni in ordine all’applicazione dell’articolo 30-ter, Dpr 633/1972 che stabilisce una modalità di restituzione dell’Iva non dovuta, nei casi in cui non si renda applicabile la rettifica della fattura errata, ai sensi dell’articolo 26, Dpr 633/1972.

Il suddetto articolo 30-ter, introdotto dall’articolo 8, legge 167/2017, consente al soggetto passivo di presentare istanza di rimborso dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro due anni dal versamento della stessa o, se successivo, dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Nei casi in cui l’indebita applicazione dell’Iva su una cessione di beni o su una prestazione di servizi sia stata accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, il rimborso al cedente o al prestatore è subordinato alla preventiva restituzione al cessionario o al committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura, il quale deve, a sua volta, averla restituita all’Erario (per via del diritto alla detrazione a suo tempo esercitato).

Il meccanismo sopra delineato rispetta il principio di neutralità dell’imposta (risposta 66/2024), in quanto garantisce al cedente o al prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta inizialmente versata all’Erario; principio che cessa di dover essere rispettato in presenza di frodi fiscali o se il titolo negoziale risulti invalido (comma 3 dell’articolo 30-ter).

Accise

Carburanti e oli lubrificanti: esenti se utilizzati per la navigazione marittima

 

L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce chiarimenti in merito all’esenzione da accisa prevista per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti.

Ai fini del riconoscimento o meno dell’esenzione, rilevano l’utilizzatore finale, locatario o noleggiatore, e l’utilizzazione finale dell’imbarcazione da parte di tale soggetto, ed è tale utilizzazione che deve servire «direttamente ai fini della prestazione di servizi a titolo oneroso» in vista di tale esenzione.

L’accesso al beneficio fiscale è consentito, in ottemperanza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia Ue, sentenza 16 settembre 2021, causa C-341/20, e dall’articolo 6-bis, Dm 225/2015, anche al soggetto che intende utilizzare in via esclusiva un’imbarcazione, in virtù di un titolo di proprietà o di qualsiasi altro titolo, anche per un periodo di tempo limitato, allo scopo di fornire a soggetti terzi una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e merci e dalle altre attività indicate all’articolo 1, commi 4 e 5, del predetto Dm 225/2015. La citata sentenza ha chiarito che l’esenzione da accisa per i carburanti impiegati nella navigazione è strettamente correlata all’effettiva natura commerciale dell’attività svolta dall’imbarcazione.

Quanto al trasporto passeggeri l’esenzione è riservata ai soli soggetti in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente.

Al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi i requisiti di accesso al beneficio sono stati calibrati all’interno del Dm 225/2015 in maniera differente a seconda se il trasporto possa considerarsi regolare o meno.

Il trasporto regolare, definito come una «serie di collegamenti organizzati con caratteristiche di sistematicità su rotte commerciali predeterminate» (cfr. circolare 5/D/2016), è da intendersi come quel servizio di trasporto, anche di collegamento tra due o più località, svolto con continuità e sistematicità, effettuato con itinerario, orari e tariffe prestabiliti. Tale servizio è offerto indifferenziatamente al pubblico e in ogni circostanza, salvo cause di forza maggiore e, peraltro, si caratterizza per l’intrinseca necessità di coordinamento all’interno del piano di trasporto pubblico locale che richiede un’attenta pianificazione e dev’essere concordato con gli enti territoriali competenti. Lo scopo del trasporto regolare di passeggeri non è ricreativo, in quanto il servizio assume un carattere di utilità pubblica, ed assolve alla necessità di soddisfare il trasferimento. Il documento di prassi in esame precisa, fra l’altro, che l’iscrizione delle imbarcazioni nei registri navali (ad esempio, Registro Navi Minori e Galleggianti) abilita l’unità navale a esercitare l’attività di trasporto promiscuo di passeggeri e merci, ma tale licenza non comporta necessariamente che il natante autorizzato svolga un servizio regolare di trasporto. Pertanto, il semplice possesso della licenza è condizione necessaria, ma non sufficiente per ottenere automaticamente il beneficio fiscale dell’esenzione da accisa. Di conseguenza, i soggetti che intendono utilizzare in via esclusiva un’imbarcazione, anche per un periodo limitato, allo scopo di fornire a soggetti terzi una prestazione di servizi di trasporto a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri, pur se muniti di particolari autorizzazioni o licenze, dovranno richiedere il rilascio del codice identificativo previsto dall’articolo 6-bis, Dm 225/2015.

Da ultimo, viene precisato che, pur non assumendo le caratteristiche del trasporto regolare di passeggeri, sono da considerarsi esclusi dagli obblighi procedurali previsti dal suddetto articolo 6-bis i servizi di battellaggio, rientranti tra quei servizi tecnico-nautici di interesse generale, ancillari alle operazioni portuali, istituiti nei porti a garanzia della sicurezza della navigazione e dell’approdo.

Redditi finanziari

Carried interest percepiti dai manager: quando si qualificano come redditi di natura finanziaria

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 29 settembre 2025, nn. 254, 255, 256 e 257

 

Nei quattro documenti di prassi vengono fornite ulteriori indicazioni utili per qualificare come redditi finanziari i compensi percepiti da manager derivanti da carried interest.

Nonostante il mancato rispetto di taluni parametri previsti dall’articolo 60, Dl 50/2017 si applica, in luogo dell’imposizione Irpef all’interno del reddito di lavoro dipendente, la tassazione dei redditi di capitale/diversi con l’aliquota del 26% a titolo d’imposta sostitutiva.

I carried interest sono proventi da diritti patrimoniali rafforzati, in genere erogati da fondi di investimento, che spettano agli amministratori e al personale dipendente per la gestione del fondo stesso, solo in ipotesi di utili in eccedenza rispetto all’investimento effettuato (in pratica, la remunerazione si sostanzia in una quota degli utili del fondo, derivante dalla partecipazione al capitale di rischio).

La norma suddetta annovera tra i redditi di natura finanziaria i carried interest nel rispetto dei seguenti presupposti:

- i dipendenti e gli amministratori hanno effettuato un investimento complessivo comportante un esborso effettivo pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo effettuato dall’Oicr;

- il diritto ai proventi è postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti che devono percepire un ammontare pari al capitale investito e un rendimento minimo;

- le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono mantenuti dai dipendenti e dagli amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo minimo di 5 anni o fino al cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

L’assenza di uno o più dei requisiti elencati non preclude automaticamente l’esclusione della remunerazione da quelle di natura finanziaria, in quanto occorre valutare caso per caso se il reddito rientri o meno in quello di lavoro dipendente (circolare 25/E/2017). I documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria ricordano che la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito; e ciò costituisce la ratio dell’assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.

Ad esempio, rileva il fatto che:

- i manager utilizzino esclusivamente risorse proprie per la sottoscrizione del piano senza beneficiare di alcun finanziamento da parte dell’emittente e di soggetti a esso collegati (Risposta 254). Inoltre, in caso di interruzione del rapporto di lavoro con il manager, il diritto di acquisto delle azioni detenute può essere esercitato dalla società solo per gravi motivazioni, non ricorrendo le quali l’ex lavoratore ha diritto a mantenere la proprietà delle azioni (nello stesso senso Risposta 295/2022). Consentire ai manager di mantenere la titolarità degli strumenti finanziari anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro costituisce, infatti, un’indicazione volta ad escludere in radice uno stretto legame con l’attività lavorativa dei manager, ed indica la natura finanziaria del reddito in questione;

- sia previsto un allineamento degli interessi e dei rischi dei manager e degli altri soci per beneficiare dei redditi di natura finanziaria (Risposta 255);

- solo se viene superata una certa soglia di redditività (requisito della postergazione), sia possibile remunerare, in modo più che proporzionale (diritto patrimoniale rafforzato), le azioni detenute dai manager (Risposta 256);

- vi sia un apporto per l’acquisizione delle azioni. Nel caso della Risposta 257 sono stati emessi strumenti finanziari participativi privi di apporto a favore dei manager coinvolti in un’operazione di ristrutturazione aziendale. Secondo l’agenzia non si applica l’agevolazione fiscale in esame in quanto, nel caso di specie, i manager non sopportano il rischio di perdita dell’investimento. Pertanto, il reddito rientra in quello di lavoro dipendente.

Redditi di lavoro dipendente

Warrant ai manager: tassazione ordinaria dei proventi

 

L’agenzia delle Entrate chiarisce che i proventi derivanti da warrant, percepiti da amministratori e dipendenti (i manager) della società istante, non si qualificano come redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, ma – in virtù del principio di onnicomprensività stabilito dall’articolo 51 del Tuir – costituiscono reddito di lavoro dipendente, data la stretta connessione con lo status di dipendente o amministratore dei manager. I warrant, infatti, sono stati riservati unicamente ai dipendenti e agli amministratori, con l’obiettivo di stimolare la massimizzazione delle performance dei manager; inoltre, il beneficio concesso è esplicitamente definito nel regolamento come «compenso avente carattere straordinario», e non come provento derivante dalla partecipazione al capitale della società e al conseguente rischio.

Quest’ultimo aspetto rende inapplicabile anche l’agevolazione prevista dall’articolo 60, Dl 50/2017 – che equipara i proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati ai redditi di natura finanziaria (redditi di capitale o redditi diversi) se sono rispettati determinati requisiti – in quanto il warrant è uno strumento finanziario che conferisce il diritto di sottoscrivere titoli, ma non attribuisce immediatamente la veste di socio al possessore. L’articolo 60 citato, invece, riguarda i proventi derivanti da una partecipazione (azioni, quote o altri strumenti) che conferisce diritti patrimoniali rafforzati (carried interest). Come chiarito dalla relazione illustrativa al Dl 50/2017, la sussistenza dei requisiti di legge (tra cui l’esborso per l’acquisizione di una partecipazione, che fa assumere all’investitore la qualifica di socio) è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell’assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.

Da quanto sopra discende che il provento in esame si qualifica come una forma di remunerazione legata al rapporto di lavoro. Di conseguenza, la società istante è tenuta a operare l’ordinaria ritenuta Irpef a titolo d’acconto sul valore dei warrant (al netto degli importi versati dai manager).

Redditi di impresa

Dta: non compensabile né ulteriormente cedibile il credito richiesto a rimborso

 

Nel documento di prassi l’istante chiede:

- se un soggetto economico, che non rientra tra gli intermediari finanziari, possa acquistare presso soggetti terzi alcuni crediti d’imposta derivanti dalle Dta (Deferred tax assets) ai sensi dell’articolo 44-bis, Dl 34/2019 (trasformazione in credito d’imposta delle imposte differite relative a perdite fiscali e alle eccedenze Ace);

- se sia possibile acquistare e utilizzare in compensazione i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle Dta.

Quanto al primo punto, viene precisato che l’assenza di qualsiasi limitazione soggettiva nella norma consente ad un soggetto non intermediario finanziario di acquistare detti crediti d’imposta.

Quanto al secondo punto, l’agenzia delle Entrate chiarisce che, per il cessionario di un credito chiesto a rimborso, la normativa – giusto il richiamo dell’articolo 43-bis, Dpr 602/1973 riguardante la cessione dei crediti richiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi – stabilisce l’espresso divieto di ulteriore cessione con l’effetto che l’acquisto di tale credito esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione (come chiarito dalla risoluzione 15 maggio 2025, n. 32/E), ma anche quella di utilizzo in compensazione.

Pertanto, il cessionario può solo monetizzare l’importo del credito acquistato mediante l’incasso delle somme oggetto di rimborso.

In sintesi, mentre la società può acquistare i crediti Dta, l’acquisto di un credito richiesto a rimborso (come previsto dall’unica ipotesi di cessione richiamata per terzi) ne impedisce l’utilizzo in compensazione, escludendo così la finalità principale dell’interpello.

Redditi di impresa

Dta: cessione dei crediti d’imposta

 

In relazione alla cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Dta-Deferred tax assets), di cui all’articolo 44-bis, Dl 34/2019, viene ribadito che la società che acquisisce da soggetti terzi il credito d’imposta potrà solo monetizzarlo, incassando le somme oggetto di rimborso, mentre non potrà ricorrere alla compensazione.

Per detti crediti sussiste il divieto per il cessionario di ulteriore cessione. L’articolo 43-bis, comma 1, secondo periodo, Dpr 602/1973 specifica, infatti, che «Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione».

Considerato che l’acquisto di un credito d’imposta chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la sua compensazione, quest’ultima non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da Dta da parte del cessionario che lo ha acquistato ai sensi dell’articolo 43-bis, Dpr 602/1973.

Immobili

Bonus edilizi: il trasferimento delle quote residue in caso di successione mortis causa

 

L’analisi riguarda la spettanza delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (inclusi Superbonus, ecobonus, bonus verde) su un immobile trasferito mortis causa all’erede. Quest’ultimo non ha la detenzione materiale e diretta del fabbricato al momento di apertura della successione

La norma di riferimento è l’articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del Tuir, la quale stabilisce, in via generale, che quando cambia la titolarità dell’immobile, le quote di detrazione non fruite dal titolare originario dell’agevolazione vengono trasferite al nuovo proprietario, che potrà beneficiarne per i successivi periodi d’imposta salvo diversi accordi tra le parti interessate. Se il trasferimento avviene però per decesso del contribuente con diritto di detrazione, lo sconto Irpef passa, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Quanto a quest’ultima casistica, l’Amministrazione finanziaria ritiene che, per usufruire dell’agevolazione, la detenzione materiale e diretta dell’immobile acquisito debba sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Ad esempio, l’erede non può utilizzare le rate residue per le annualità in cui l’immobile è locato o concesso in comodato anche se soltanto per una parte dell’anno (circolare 17/E/2023).

Sul punto, l’agenzia delle Entrate precisa che la norma non prevede che, per usufruire della detrazione, la detenzione dell’abitazione debba sussistere necessariamente nell’anno stesso di apertura della successione. Ciò che conta è che la condizione di detenzione materiale e diretta del bene esista per tutto il periodo d’imposta in cui l’erede beneficerà delle quote residue. Tant’è che, come ha precisato la circolare 17/E/2023 richiamata, il nuovo proprietario «al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza».

In altre parole:

- se nell’anno di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile, ad esempio perché è locato o dato in comodato a terzi, non sarà possibile usufruire per quell’anno della relativa quota di detrazione;

- se negli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile (per l’intero anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre), gli stessi potranno beneficiare delle eventuali quote annuali residue.

Inoltre, se il numero di eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile varia da un anno all’altro, anche il diritto alla detrazione dev’essere ripartito proporzionalmente tra loro per ciascun periodo in base alla detenzione effettiva.

Sport

Lavoro sportivo: pubblicati i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate

Comunicato Coni 25 settembre 2025

 

Il Coni ha reso noto le precisazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 956-13/2024 in tema di compensi nel settore sportivo dilettantistico di cui al Dlgs 36/2021.

In particolare, è stato precisato che:

- la categoria reddituale non incide sull’applicazione della soglia di esenzione fiscale (pari a 15.000 euro). Pertanto, sono soggetti a tassazione i redditi che eccedono la predetta soglia, secondo la tipologia di rapporto lavorativo instaurato (subordinato, autonomo, co.co.co.);

- le somme erogate dalle Federazioni sportive ad atleti e tecnici a titolo di premio, per la partecipazione a competizioni sportive o a raduni di squadre nazionali nell’ambito del dilettantismo (articolo 2, comma 1, lettera hh), Dlgs 36/2021), sono assoggettate a ritenuta del 20%, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, Dpr 600/1973, anche se i percettori lavorano ordinariamente nel settore professionistico, in forza di contratti di lavoro stipulati con società professionistiche.

Sport

Lavoro sportivo: trattamento fiscale di redditi e premi e accesso al regime forfetario

 

Nel documento di prassi vengono chiariti alcuni aspetti del trattamento fiscale del lavoro sportivo, sia nel mondo del dilettantismo che in quello del professionismo.

La disciplina – anche sotto l’aspetto fiscale e contributivo – è stata modificata dal Dlgs 36/2021, che ha introdotto disposizioni speciali e di favore sia a beneficio dei lavoratori, che degli enti sportivi.

Preliminarmente va ricordato che, in via generale, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo professionale, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 25, comma 2, Dlgs 36/2021).

Attraverso alcune risposte, di seguito sintetizzate, viene analizzato il trattamento fiscale dei redditi dei lavoratori sportivi e dei premi ricevuti, come pure i requisiti di accesso al regime forfetario:

1) i compensi erogati al lavoratore sportivo dell’area del dilettantismo, che svolga la propria attività come lavoratore autonomo, non devono subire, per gli importi che non eccedono i 15.000 euro, la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, in applicazione del regime di favore previsto dall’articolo 36, comma 6, Dlgs 36/2021 (che prevede la non imponibilità dei compensi fino a detta soglia per i lavoratori sportivi del dilettantismo). Comunque si rende necessaria un’apposita autocertificazione rilasciata dal percettore al sostituto d’imposta, in occasione di ogni singolo pagamento che riceve, sui compensi complessivamente percepiti, fino a quel momento, nell’anno solare. L’associazione sportiva erogante può non applicare la ritenuta quando rileva, sulla base dell’autocertificazione ricevuta, che l’importo che deve erogare non supera l’importo complessivo di 15.000 euro fino a quel momento percepito dal lavoratore nell’anno solare. Qualora, di contro, l’importo erogato comporti il superamento di tale soglia, l’associazione sportiva erogante è tenuta all’effettuazione della ritenuta per l’importo che eccede tale soglia;

2) per il lavoratore in regime forfetario (articolo 1, commi 54 e segg., legge 190/2014) rilevano, quali componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono i 15.000 euro. In altri termini, detto coefficiente va applicato a detti compensi, al netto dell’importo soglia. Comunque, anche tale importo concorre ai fini del calcolo del limite massimo dei compensi percepiti nell’anno precedente per l’accesso al regime forfetario (in tal senso l’agenzia delle Entrate si era già espressa con la precedente consulenza giuridica n. 956-13/2024);

3) ai premi legati ai risultati sportivi raggiunti, regolati nei contratti di lavoro, non si applica la disciplina dell’articolo 30, Dpr 600/1973, che dispone la ritenuta d’imposta sui premi e sulle vincite delle lotterie, delle tombole, dei giochi svolti in occasione di competizioni sportive o prove di abilità. Come regola generale, restano esclusi dal campo di applicazione della ritenuta le somme, che atleti e tecnici del dilettantismo conseguono in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, anche qualora dette somme siano qualificate nei contratti come «premi» correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Ciò in quanto tali somme costituiscono parti variabili della retribuzione, fissata nel contratto e di cui va assoggettata a imposizione unitamente la parte fissa, secondo le regole proprie della categoria reddituale, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo). Sono esclusi dalla ritenuta anche i premi corrisposti non al singolo atleta, ma direttamente all’ente sportivo. Occorre però distinguere i premi erogati dalle Federazioni sportive al professionista convocato in Nazionale: laddove le somme siano corrisposte direttamente dalle Federazioni nazionali ad atleti e tecnici professionisti a titolo di premio, ovvero per la partecipazione a raduni di preparazione, le attività, considerate svolte nell’ambito del dilettantismo, richiedono l’applicazione della disciplina speciale dell’articolo 36, comma 6-quater, Dlgs 36/2021. In altri termini, si applica la ritenuta a titolo d’imposta di cui all’articolo 30, Dpr 600/1973. Nella diversa ipotesi in cui le somme siano compensi previsti da un contratto del professionista direttamente con la Federazione sportiva, tali compensi devono essere qualificati come componenti del reddito di lavoro dello sportivo, che, in base al contratto, può essere qualificato come reddito di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo;

4) il Dlgs 36/2021 prevede l’irrilevanza Irap dei compensi inferiori agli 85.000 euro annui erogati in favore di collaboratori coordinati e continuativi dello sport dilettantistico. La questione che si pone riguarda gli enti che erogano i compensi, ossia se devono considerare tale soglia una sorta di franchigia (con imponibilità della sola eccedenza). Secondo l’agenzia delle Entrate la risposta è negativa, in quanto la soglia non rappresenta una franchigia. Pertanto, qualora uno (o più) dei singoli compensi superi l’importo soglia, detto compenso rileverà per intero ai fini della determinazione della base imponibile Irap dell’ente erogante.

Dogane

AEO: attività formative per il conseguimento della qualifica professionale

 

La circolare in esame modifica e integra le precedenti circolari 27/E/2023 e 6/D/2024.

In relazione all’attività formativa per il conseguimento e mantenimento del titolo di persona designata come responsabile delle questioni doganali, da parte dei soggetti che chiedono l’autorizzazione AEO (Operatore Economico Autorizzato) e/o dell’abilitazione a prestare servizi di rappresentanza diretta, ai fini del soddisfacimento, rispettivamente, del criterio (formativo) di cui all’articolo 39, lettera d) del regolamento Ue 952/2013 (Cdu-Codice doganale dell’Unione) e dell’articolo 31, comma 2, lettera c), Dlgs 141/2024 (Dnc-Disposizioni nazionali complementari al Cdu) viene precisato quanto segue:

- la competenza professionale del responsabile delle questioni doganali (ai fini AEO e rappresentanza diretta) può essere dimostrata in due modi alternativi: a) rispetto di specifici standard pratici di competenza; b) aver completato con profitto una formazione idonea (minimo 200 ore, erogate da un ente di formazione riconosciuto) riguardante la legislazione doganale;

- anche i percorsi di aggiornamento obbligatori (minimo 30 ore biennali), finalizzati al mantenimento degli standard professionali, vanno accreditati in via preventiva. In precedenza, per i corsi di aggiornamento era richiesta solo una comunicazione informativa;

- l’ente formatore, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, deve presentare un’istanza all’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese, almeno 60 giorni prima dell’avvio del corso, indicando: a) titolo di riconoscimento come soggetto deputato alla formazione professionale; b) obiettivo e denominazione del corso; c) durata e tipologia della formazione; d) programma e periodo di erogazione; e) modalità di attestazione della frequenza (è richiesto il rilascio di un attestato di partecipazione).

Green Deal

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere: richiesta dello status di dichiarante CBAM autorizzato

 

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha fornito nuove istruzioni in merito alla documentazione da presentare per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (soggetto tenuto a dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette al CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate). La nuova documentazione si compone di 11 allegati (in genere autocertificazioni), predisposti dopo che la Commissione Ue ha precisato che la domanda dev’essere corredata di tutte le informazioni previste dagli articoli 5 e 17 del regolamento Ue 2023/956.

La documentazione va caricata all’interno del Registro CBAM, disponibile al link: https://cbam.ec.europa.eu/authorised-declarant, compilando il modulo online.

L’istruttoria si concluderà entro 120 giorni dalla domanda.

Gli operatori che hanno già presentato la domanda sono tenuti a verificare nel Registro CBAM la presenza di eventuali comunicazioni da parte dell’Autorità nazionale competente, nonché la completezza della documentazione trasmessa. In caso di necessità dovranno procedere all’integrazione della stessa, seguendo quanto indicato nelle istruzioni.

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