Iva
Concordato preventivo convertito in liquidazione giudiziale: quando emettere le note di variazione
Nel documento di prassi vengono forniti chiarimenti in merito alla possibilità di emettere la nota di variazione Iva in diminuzione (articolo 26, Dpr 633/1972) in relazione alla parte di credito esclusa dal passivo a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice già ammessa a concordato preventivo.
Si ricorda che la nota di credito può essere emessa, per le procedure aperte dal 26 maggio 2021, dalla data di apertura di una procedura concorsuale, senza dover attendere l’esito infruttuoso della stessa.
Nel caso di specie, la società istante Alfa vanta un credito nei confronti della società Beta per forniture di merci regolarmente consegnate. Nel 2015 la società debitrice era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato nel 2016, la cui proposta concordataria prevedeva il pagamento del 10% del credito a favore dei creditori chirografari. Successivamente, nel 2024, a causa dell’inadempimento, la procedura era trasformata in liquidazione giudiziale, senza che fosse stata previamente dichiarata la risoluzione del concordato preventivo. Il creditore chiedeva al Giudice di essere ammesso al passivo per l’intera somma, mentre nella procedura il credito veniva iscritto limitatamente alla somma precedentemente stabilita dal piano di concordato, mentre la parte residua veniva esclusa. Nel nuovo stato passivo, quindi, il credito della società istante è ammesso solo nella misura del 10%, coerentemente con quanto previsto dal piano di concordato, mentre il restante 90% viene escluso.
Secondo l’agenzia delle Entrate, una volta accertata, come nel caso in esame, la consecuzione fra il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale, risulta applicabile la disciplina di cui all’articolo 26 citato nella formulazione vigente ante 26 maggio 2021, in base alla quale, con riguardo all’importo ammesso al passivo, è consentita l’emissione della nota di variazione solo nel momento in cui viene definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura.
Con riguardo, invece, alla quota di credito non ammessa al passivo nella liquidazione giudiziale, la società istante può emettere la nota di variazione dal momento in cui diventa definitivo il decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo, poiché è in tale momento che si configura l’irrecuperabilità della parte del credito falcidiato.
Imposte dirette
Concordato preventivo: plusvalenza da tassare se la cessione dei beni è fatta da terzi
Nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, l’agenzia delle Entrate si pronuncia in merito alla possibilità di applicare la detassazione della plusvalenza, ai sensi dell’articolo 86, comma 5 del Tuir, anche se la cessione dei beni avviene da parte di un terzo soggetto.
La norma citata stabilisce che le plusvalenze e le minusvalenze sui beni (comprese le rimanenze) non si considerano realizzate se la cessione avviene «in sede di concordato preventivo». Tale esonero fiscale persegue il fine di non aggravare con imposizione fiscale una procedura già complessa e volta a soddisfare i creditori in uno scenario di crisi.
Nel caso oggetto di interpello, la società Alfa, posta in concordato liquidatorio, decide di vendere alcuni immobili detenuti dalla società Beta, controllata al 100% da Alfa. Gli immobili risultano iscritti nel bilancio di Beta tra le rimanenze di merce, trattandosi di beni destinati alla vendita.
Le società istanti chiedono se al margine positivo realizzato dalla società Beta si applichi l’esenzione di cui all’articolo 86 citato. Con l’occasione viene chiesto il regime fiscale della distribuzione del residuo attivo di liquidazione della controllata Beta, con riferimento al combinato disposto degli articoli 47, 86 e 89 del Tuir.
Quanto al primo quesito, l’agenzia risponde negativamente, in quanto l’agevolazione dell’articolo 86 è strettamente riferita al soggetto ammesso alla procedura concorsuale. Deve, dunque, trattarsi di cessioni, effettuate direttamente dalla società in concordato, di beni di proprietà del soggetto concordatario e con finalità riconducibili all’esecuzione del piano approvato dal tribunale. Anche se la vendita effettuata dalla società Beta ha lo scopo di generare liquidità per attuare il concordato, la cessione è posta in essere da un soggetto non sottoposto alla procedura concorsuale.
Quanto al secondo quesito (distribuzione del residuo attivo della controllata Beta), la tassazione avviene secondo le regole: a) dell’articolo 89, comma 2 del Tuir per quanto attiene alla distribuzione degli utili (tassazione limitata al 5% delle somme distribuite); b) dell’articolo 86, comma 5-bis del Tuir per quanto attiene alla distribuzione di capitale o riserve di capitale (costituisce plusvalenza imponibile solo la parte eccedente il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione rispetto agli importi ripartiti).
Imposte dirette
Tassa etica: soggetti anche i contribuenti in regime forfetario
La tassa etica – di cui all’articolo 1, comma 466, legge 266/2005 – è un’addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito d’impresa e dagli esercenti arti e professioni, per la quota del reddito complessivo netto corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o dei compensi. La base imponibile è determinata applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza il coefficiente di redditività corrispondente al codice Ateco dell’attività esercitata. La tassa colpisce in modo mirato chi opera nel mercato dei contenuti per adulti nella misura del 25%.
La risposta in esame precisa che la tassa etica è dovuta anche dai soggetti in regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014). Pertanto, detti contribuenti dovranno versare sia l’imposta sostitutiva del 15% sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo sia la tassa etica.
A nulla rileva che la risoluzione 107/E/2009 – istitutiva dei codici tributo per il versamento della suddetta tassa – faccia riferimento ai soli contribuenti Irpef e Ires, senza alcun richiamo ai soggetti che aderivano al regime agevolato dei «minimi» (e, per analogia, al regime forfetario).
Nonostante il regime forfetario preveda un’imposta sostitutiva, questa non esclude l’applicazione della tassa etica, in quanto tale imposta non rientra tra quelle sostituite dal regime agevolato. In altre parole, l’imposta dovuta dai contribuenti in regime forfetario è sostitutiva esclusivamente delle imposte e delle addizionali espressamente indicate dalla legge (Irpef e Irap), mentre la tassa etica si aggiunge all’imposta sostitutiva.
Per i soggetti in regime forfetario, la base imponibile dell’imposta si determina applicando il coefficiente di redditività previsto per il codice Ateco dell’attività esercitata ai ricavi o ai compensi derivanti dalle attività soggette alla tassa. L’importo così ottenuto va indicato nel quadro RQ del modello Redditi PF, rigo RQ49, e su di esso si applica l’aliquota del 25%.
Il versamento, poi, avviene secondo le stesse modalità previste per l’Irpef, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 107/E citata: 4003 – acconto prima rata; 4004 – acconto seconda rata o unica soluzione; 4005 – saldo.
Redditi di lavoro autonomo
Contributi in conto impianti percepiti da un professionista: trattamento fiscale
Nella risposta sono forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei contributi in conto impianto incassati da lavoratori autonomi, sulla base del principio di onnicomprensività, ai sensi degli articoli 54 e 54-quinquies del Tuir (come modificati/introdotti dall’articolo 5, Dlgs 192/2024). Tale impostazione implica che rilevano tutti i proventi, anche le sopravvenienze attive (a differenza di quanto avveniva in passato).
L’agenzia delle Entrate ha spiegato che i contributi in conto impianti non assumono natura di compensi, ma incidono sulla determinazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali a fronte dei quali sono stati erogati. In altre parole, le erogazioni pubbliche, ricevute dal professionista per l’acquisto di attrezzature, non sono tassate per cassa come i compensi, ma seguono l’imputazione delle quote di ammortamento del bene agevolato.
Pertanto:
a) se il contributo è percepito nel medesimo periodo d’imposta dell’acquisto, il costo ammortizzabile del bene va assunto al netto del contributo;
b) se il contributo è incassato in esercizi successivi rispetto a quello in cui è avvenuto l’acquisto, occorre rilevare, nel periodo in cui avviene l’incasso, una sopravvenienza attiva pari alla differenza tra le quote di ammortamento già dedotte e quelle che sarebbero risultate deducibili assumendo da subito il costo netto.
Dal periodo d’imposta di percezione, le quote di ammortamento deducibili devono essere determinate sul valore del bene ridotto del contributo, in coerenza con la nozione di «costo effettivamente sostenuto» (risoluzione 163/E/2001), che impone al contribuente di attribuire al bene il valore al netto del contributo ricevuto per il suo acquisto.
Redditi di impresa
Plusvalenza su permuta di cosa presente contro cosa futura: trattamento fiscale
L’articolo 86, comma 2 del Tuir prevede che, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, «se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito». Alla luce di questo principio, la società istante ritiene che la permuta (articolo 1552 del Codice civile), ai fini fiscali, sia assimilabile alla cessione (articolo 9, comma 5 del Tuir) e che la norma non ponga limiti espliciti sulla sua applicabilità alle permute, purché il corrispettivo sia rappresentato da beni ammortizzabili.
In base a questa interpretazione, la società ritiene legittimo iscrivere in bilancio i beni ricevuti (posti auto) allo stesso valore del terreno ceduto, e tassare esclusivamente il conguaglio in denaro come plusvalenza.
Di diverso avviso è l’agenzia delle Entrate, la quale osserva che il regime fiscale agevolato richiede che il corrispettivo sia costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, ma poiché nel caso di specie essi non esistono ancora (i posti auto sono beni futuri, ancora da costruire; cfr. articolo 1472 del Codice civile) non possono essere iscritti in bilancio come tali, per cui non possono godere dell’agevolazione in esame. Non rileva che il bene ricevuto in permuta sia solo parzialmente ammortizzabile (in quanto una quota pari al 20% dell’importo verrebbe attribuito al terreno, a norma dell’articolo 36, comma 7, Dl 223/2006); rileva solo il fatto che il bene, non esistente, non è immesso nel ciclo produttivo quale bene ammortizzabile.
Di conseguenza, il maggior valore, che emerge dalla cessione, va assoggettato ad imposizione in misura integrale.
Immobili
Bonus edilizi: trasferimento in caso di conferimento d’azienda
Secondo il documento di prassi, in caso di trasformazione di una ditta individuale in una Srl mediante conferimento dell’unica azienda, i crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi, per i quali si sono esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, Dl 34/2020, non si trasferiscono automaticamente alla società conferitaria, ma soggiacciono ai limiti e alle regole previste per le cessioni dal comma 1 del menzionato articolo 121.
L’operazione straordinaria di conferimento non determina una successione universale nei diritti e doveri del soggetto conferente. Infatti, l’operazione di conferimento si differenzia da quelle di trasformazione, fusione e scissione, apparendo al più assimilabile a quella di cessione. Pertanto, il conferimento d’azienda, ancorché neutrale sotto il profilo fiscale, non comporta alcuna successione universale dei diritti e doveri del soggetto conferente nella società conferitaria.
Pertanto, l’imprenditore individuale può decidere se trasferire o meno, alla società conferitaria, unitamente all’azienda, gli importi derivanti dallo sconto in fattura applicato ai clienti. In tal caso, però, operano i limiti posti dalla legge alle ulteriori future cessioni: i crediti maturati dai fornitori sono cedibili ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 3 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari (soggetti qualificati). Pur potendo i crediti d’imposta derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura essere oggetto di conferimento unitamente all’azienda alla quale afferiscono, tale trasferimento comunque rileva ai fini del computo del numero massimo di cessioni «libere» effettuabili dal titolare dei crediti stessi. Così i crediti non possono essere oggetto di un’ulteriore e successiva cessione da parte della Srl neo-costituita.
Agevolazioni
Art bonus: agevolata anche l’attività concertistica
L’articolo 1, Dl 83/2014 prevede che spetti un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni di denaro, effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il bonus (Art bonus) spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile, se si tratta di persone fisiche ed enti non commerciali, e del 5 per mille dei ricavi annui, se si tratta di titolari di reddito d’impresa, in tre quote annuali e vale anche se le donazioni per la manutenzione, la protezione e il restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai concessionari dei beni.
La Onlus istante, dedita all’attività concertistica e corale, possiede i requisiti richiesti dal citato articolo 1, per cui spetta il suddetto credito d’imposta in relazione alle somme erogate in suo favore (Dm 23 dicembre 2024, n. 463).
La Onlus era già inserita tra le società concertistiche e corali ai sensi dell’articolo 23, Dm 27 luglio 2017, ma successivamente è stata riclassificata tra i Centri di produzione musica, a seguito delle modifiche introdotte dal Dm 25 ottobre 2021. Al di là della riclassificazione, l’attività è stata sempre le medesima. E, infatti, gli articoli 21-bis e 23 del precedente decreto sono confluiti, con modifiche, rispettivamente, negli articoli 22 e 24 del nuovo testo.
Nello specifico, l’agenzia delle Entrate chiarisce che possono beneficiare dell’Art bonus le erogazioni liberali, destinate a sostenere l’attività di un’associazione senza scopo di lucro dedita all’attività concertistica e corale, ricevute a partire dall’anno 2024, sulla base del Dm 463/2024 che ha abrogato e sostituto il Dm 27 luglio 2017, in materia di criteri per l’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus).
Viene, inoltre, richiamata la risposta interpello 542/2022, nella quale è stato affermato che l’ammissibilità all’Art bonus non dipende dalla percezione effettiva dei contributi Fus, né dall’inquadramento in una specifica categoria, ma dalla natura dell’attività concretamente svolta, ossia attività culturali riconducibili a quelle indicate nella norma.
Riforma fiscale
Concordato preventivo biennale: adesione al Cpb e al ravvedimento speciale da parte di un soggetto «non solare»
L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’adesione al Concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al Dlgs 13/2024, da parte di soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nonché sull’applicabilità del cd. «ravvedimento speciale» per le annualità 2018-2022, di cui all’articolo 2-quater, Dl 113/2024.
Nel caso di specie, una società, con esercizio chiuso il 30 giugno 2024, intendeva aderire per la prima volta al Cpb per i periodi d’imposta 2024 - 2025.
L’agenzia chiarisce che:
- per il primo anno di applicazione dell’istituto, l’adesione al Cpb da parte della società doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta chiuso nel 2024 (decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio), ossia entro il 30 aprile 2025 (articolo 9, comma 3, Dlgs 13/2024);
- quanto alla sanatoria per gli anni 2018-2022, il termine del 31 marzo 2025 per il versamento dell’imposta sostitutiva, previsto dall’articolo 2-quater, comma 8, Dl 13/2024 e dal provvedimento agenzia delle Entrate 4 novembre 2024, deve considerarsi perentorio, e l’inderogabilità opera anche per i contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
Nel caso in esame, il termine per il ravvedimento speciale (31 marzo 2025) è anteriore rispetto a quello per l’adesione al Cpb (30 aprile 2025); di conseguenza, la società istante poteva aderire al ravvedimento entro il 31 marzo 2025, fermo restando l’obbligo di aderire al Cpb entro il 30 aprile 2025.
Operazioni straordinarie
Fusione e riporto delle perdite fiscali: necessaria la perizia giurata per le perdite eccedenti il patrimonio netto
Il Dlgs 192/2024 ha modificato significativamente la possibilità di riportare le perdite fiscali e altre posizioni soggettive (eccedenze Ace e interessi passivi indeducibili riportabili) a seguito di operazioni di fusione. Tra le novità si segnala l’obbligo, in determinate circostanze, di predisporre una relazione giurata di stima per dimostrare il valore economico del patrimonio netto (articolo 15, Dlgs 192/2024).
L’articolo 172, comma 7 del Tuir prevede un limite patrimoniale al riporto dei tax asset, fondato su una soglia minima di:
- vitalità economica. È necessario che la società con le perdite abbia registrato, nei periodi precedenti la fusione, ricavi e costi del personale superiori al 40% della media degli ultimi 2 esercizi, sia nell’esercizio precedente sia nella frazione di esercizio fino alla data della fusione;
- consistenza patrimoniale. Il valore delle perdite riportabili non può eccedere il valore economico del patrimonio netto della società che le detiene. Tale valore deve: a) essere determinato alla data di efficacia della fusione; b) risultare da una relazione giurata di stima redatta da un esperto, iscritto tra i soggetti di cui all’articolo 2409-bis del Codice civile; c) essere ridotto di un importo pari al doppio dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti, salvo quelli erogati dallo Stato o da enti pubblici. In assenza della perizia, si applica il limite alternativo, ossia il patrimonio netto contabile, rettificato come sopra, quale risultante dall’ultimo bilancio o dalla situazione ai sensi dell’articolo 2501-quater del Codice civile.
L’agenzia delle Entrate chiarisce che, a seguito della Riforma fiscale, non è più sufficiente il patrimonio contabile per superare i limiti di riporto delle perdite fiscali se esso risulta essere inferiore ai tax asset da riportare.
In sostanza, se le perdite fiscali eccedono il patrimonio netto contabile, il contribuente deve predisporre una perizia giurata per dimostrare un valore economico del patrimonio netto sufficiente; in assenza della perizia, il riporto è ammesso solo entro i limiti del patrimonio netto contabile, rettificato delle movimentazioni rilevanti.
Consolidato fiscale
Consolidato fiscale: attribuzione delle perdite in caso di rinnovo tacito dell’opzione
I chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate attengono al criterio di attribuzione delle perdite fiscali in caso di rinnovo tacito dell’opzione per il consolidato (articolo 117 del Tuir) e di interruzione del regime che si verifica nel primo periodo d’imposta successivo al suo rinnovo (tacito).
L’agenzia precisa che la modifica del criterio di attribuzione delle perdite residue avvenuta in occasione del rinnovo tacito per il triennio 2025-2027 è efficace, anche se il regime di tassazione di gruppo si interrompe nel corso del primo esercizio del triennio successivo al rinnovo (ossia, il 2025).
Quanto agli obblighi dichiarativi, si chiarisce che la modifica del criterio di attribuzione delle perdite in caso di interruzione/revoca del consolidato fiscale debba avvenire mediante la presentazione del modello «Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap» (articoli 117, comma 3, e 119, comma 1, lettera b), del Tuir e articoli 5 e 6, Dm 1° marzo 2018). Tale modifica andava, comunque, indicata nel Modello Redditi SC 2025.
Dichiarazioni annuali
Dichiarazione dei redditi in caso di decesso del contribuente: anche l’erede minorenne è obbligato alla presentazione
L’analisi condotta dall’agenzia delle Entrate riguarda l’obbligo di presentazione della dichiarazione redditi del de cuius da parte dell’erede minorenne.
Nel caso di specie, un figlio minorenne, che dopo la morte della madre, avvenuta nel 2025, è stato autorizzato in qualità di erede dal competente tribunale dei minori ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario, è fiscalmente obbligato a presentare nei termini di legge la dichiarazione per i redditi percepiti dal genitore nel 2024, anche se l’inventario non è ancora stato concluso.
Il tribunale dei minori ha già provveduto ad autorizzare l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario (articolo 471 del Codice civile) da parte del minore e si è in attesa della sola redazione dello stesso con successiva accettazione. Pertanto, il minore ha già acquisito la qualità di erede nel momento in cui ha presentato al tribunale la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario (articoli 459 e 484 del Codice civile), a nulla rilevando la circostanza che la redazione dell’inventario non sia ancora intervenuta (Cassazione, Sezioni Unite, 6 dicembre 2024, n. 31310).
Da ciò deriva l’obbligo, in capo all’erede, di presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius e di versare le relative imposte (articolo 65, Dpr 600/1973).
Fiscalità internazionale
Global minimum tax: Linee guida per la compilazione della Comunicazione rilevante
Il Mef pubblica le Linee guida per la compilazione della Comunicazione rilevante (GloBE Information Return) prevista nell’ambito dell’imposizione minima globale (Global minimum tax), in attuazione della direttiva Ue 2025/872 (DAC 9), introdotta con Dlgs
209/2023.
Le istruzioni operative saranno utilizzate dai gruppi multinazionali e nazionali tenuti all’adempimento (Dm 16 ottobre 2025).
Le Linee guida ministeriali si concentrano sul contenuto tecnico della Comunicazione rilevante, fornendo una descrizione dettagliata delle sezioni e tabelle che la compongono, nonché delle modalità di compilazione dei vari campi informativi.
Fiscalità internazionale
Ritenute su provvigioni: obblighi della stabile organizzazione
Una compagnia di assicurazione e riassicurazione con sede in Belgio, operante all’interno del mercato Ue e dello Spazio economico europeo (See), ha affidato a terzi (broker locali e coverholder) l’attività di sottoscrizione delle polizze e delle operazioni correlate; la compagnia opera anche in Italia tramite una Stabile organizzazione (So), registrata come sede secondaria e autorizzata dall’Ivass. La sede italiana si occupa, per conto della casa madre, di servizi amministrativi, legali e di compliance, della gestione dell’imposta sulle assicurazioni, di attività di promozione e marketing, e di ricezione di premi assicurativi e imposte, ma non è parte dei contratti di provvigione. I broker locali e i coverholder raccolgono premi assicurativi e li trasferiscono alla So, che gestisce gli obblighi di compliance, inclusi quelli fiscali.
Posto il quesito, l’agenzia delle Entrate precisa che l’obbligo di operare e di versare la ritenuta d’acconto su provvigioni (articolo 25-bis, Dpr 600/1973) è posto in capo anche alla So in Italia per le commissioni dovute alla casa madre estera. Quindi la So, che svolge attività d’impresa nel mercato assicurativo italiano, per i redditi corrisposti nel territorio nazionale attraverso la propria sede fissa in Italia assume il ruolo di sostituto d’imposta di cui all’articolo 23, Dpr 600/1972.
Detto ruolo è stato assunto dal 1° gennaio 2024, allorché la legge di Bilancio 2024 ha previsto che gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tornati a essere soggetti alla ritenuta d’acconto sulle provvigioni (articolo 1, comma 89, legge 213/2023). La legge ha riscritto il quinto comma dell’articolo 25-bis suddetto, ridefinendo l’elenco dei soggetti esonerati dall’obbligo di ritenuta. Tuttavia, per effetto della modifica, il regime di esonero non si applica più agli «agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione» e ai «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva» (circolare 7/E/2024).
La ritenuta dev’essere effettuata in base al criterio di cassa, quindi al momento del pagamento della provvigione, e rappresenta un acconto sulle imposte dovute dal percettore del compenso (sia Irpef che Ires). È previsto anche l’obbligo di rivalsa, cioè il diritto del sostituto d’imposta di trattenere la ritenuta a chi percepisce la provvigione.
La norma si applica anche quando le somme in questione sono pagate a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. In questi casi, la sede distaccata agisce come rappresentante fiscale del soggetto estero, assumendo gli obblighi tributari connessi all’attività svolta nel territorio italiano.
Inoltre, nei frequenti casi in cui l’intermediario (come un agente o un mediatore) trattiene direttamente la provvigione dalle somme incassate per conto del committente, è lo stesso percettore a dover calcolare e versare al committente l’importo della ritenuta. Quest’ultima si considera effettuata nel mese successivo a quello in cui è avvenuto il trattenimento, e da quel momento decorrono i termini per il versamento da parte del committente.
In definitiva, sia il trasferimento da parte dei corrispondenti locali alla So dei premi al netto delle provvigioni sia il successivo pagamento ai broker accreditati rappresentano il momento del pagamento delle provvigioni; da tale momento scatta l’obbligo di versamento del tributo.


