Imposte dirette
Straordinari degli infermieri: non si applica l’imposta sostitutiva alle «ore di pronta disponibilità»
L’articolo 1, commi 354 e 355, legge 207/2024 ha previsto un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%, da applicare ai compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del Ccnl del comparto sanità, triennio 2019/2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Ssn.
Affinché l’imposta sostitutiva possa trovare applicazione è necessaria la coesistenza di due requisiti: 1) i compensi devono riguardare il lavoro straordinario di cui all’articolo 47 suddetto (requisito oggettivo); 2) i compensi devono essere erogati agli «infermieri» dipendenti dalle aziende e dagli enti del Ssn (requisito soggettivo).
Chiarito il quadro normativo, l’agenzia delle Entrate afferma che l’imposta sostitutiva in oggetto non si applica ai compensi erogati per le «ore di pronta disponibilità» e per le «prestazioni svolte in sede elettorale». Infatti, le «ore di pronta disponibilità» (ossia le ore in cui il lavoratore, pur non essendo fisicamente presente nel luogo di lavoro, è tenuto a garantire la propria reperibilità in caso di urgenze, dovendo raggiungere la struttura nel tempo stabilito), disciplinate dall’articolo 44 del Ccnl, e le «prestazioni svolte in sede elettorale» (cioè le attività straordinarie svolte dai lavoratori dipendenti in occasione di consultazioni elettorali), seppur retribuite con maggiorazioni ovvero a titolo di straordinario (ai sensi dell’articolo 44, comma 6 del Ccnl), non possono essere assimilabili alla fattispecie delle prestazioni di cui all’articolo 47 del Ccnl.
La risposta in esame è in linea con la risposta interpello 139/2025 e con analoghi orientamenti inerenti alla flat tax sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario (articolo 7, Dl 73/2024), che hanno sempre escluso l’estensione dei benefici, tanto sul piano oggettivo per prestazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente richiamate dalle norme agevolative, quanto su quello soggettivo a figure diverse o incardinate presso strutture diverse dal comparto sanità.
Di conseguenza, ai compensi erogati agli infermieri a tali titoli non può applicarsi l’imposta sostitutiva del 5%, in quanto l’agevolazione non si può estendere ad altre prestazioni, in linea con il principio consolidato secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non estensibili a ipotesi non espressamente previste (Cassazione, ordinanza 2778/2021 e Corte Costituzionale, sentenza 264/2017).
Imposta sulle donazioni
Donazione della nuda proprietà di quote: il passaggio del controllo con il diritto di voto avviene senza imposta
Secondo il documento di prassi, a norma dell’articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990, è esente dall’imposta sulle donazioni l’atto con cui una persona dona ai propri figli, in comunione, la nuda proprietà di una quota di maggioranza (95% di una holding industriale) del capitale di una società di capitali, purché nell’atto stesso venga previsto anche il trasferimento in favore dei figli della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in comunione (tramite la convenzione sull’attribuzione dei diritti di voto, ai sensi dell’articolo 2352 del Codice civile, e la nomina di un rappresentante comune, come previsto dall’articolo 2347 del Codice civile) nell’assemblea ordinaria della società; in tal modo, infatti, i beneficiari acquisiscono il controllo di diritto, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1 del Codice civile.
Quanto all’applicabilità dell’esenzione in esame nei casi di trasferimento delle quote in comunione, con precedenti documenti di prassi, l’agenzia delle Entrate ha specificato che se, alla morte del titolare, la partecipazione di controllo viene trasferita a più eredi, l’esenzione spetta solo ove i beneficiari acquisiscano la partecipazione in comproprietà, con obbligo di nominare un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (risposta interpello 72/2024).
Non rileva che il genitore mantenga una quota di proprietà (1,3% del capitale) nonché l’usufrutto sulle quote donate, come pure alcuni diritti particolari (quali il diritto di convocare l’assemblea, il potere di veto su alcune decisioni e un diritto attinente all’utile) ai sensi dell’articolo 2468, comma 3 del Codice civile. Ciò in quanto questi diritti mantenuti non sono «tali da incidere sul controllo di diritto trasferito» ai donatari.
L’unico elemento che rileva, ai fini dell’esenzione in parola, è che i donatari acquisiscano il controllo di diritto (50%+1 del capitale), ai sensi dell’articolo 2359 citato, senza che rilevino particolari clausole statutarie di governance, come quella che stabilisca «una maggioranza qualificata per ogni tipo di decisione, rendendo così di fatto impossibile il controllo del socio di maggioranza … detentore del 60% della quota di partecipazione» (Cassazione, sentenza 10726/2017).
Si ricorda che:
- la norma si applica anche ai trasferimenti di partecipazioni in società residenti in Paesi Ue, See o in Stati che garantiscano un adeguato scambio di informazioni, purché siano rispettate le stesse condizioni previste per le società italiane;
- gli aventi causa devono rendere, contestualmente all’atto di donazione, una dichiarazione d’impegno alla detenzione del controllo per il periodo richiesto (5 anni dalla data del trasferimento).
Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’applicazione d’imposta, sanzioni e interessi di mora.
Immobili
Recupero edilizio di un immobile di proprietà di un non residente: non spetta la detrazione maggiorata
L’agenzia delle Entrate precisa che un soggetto residente all’estero non può fruire della detrazione applicabile agli interventi edilizi effettuati sulle abitazioni principali pari al 50% (articolo 16-bis del Tuir; articolo 16, comma 1, Dl 63/2013). Pertanto, nel caso di specie, per le spese di recupero edilizio, sostenute nel 2025 su un immobile sito in Italia da parte del soggetto proprietario iscritto all’Aire e fiscalmente residente all’estero, è possibile beneficiare della detrazione nella misura ordinaria del 36%.
La circolare 19 giugno 2025, n, 8/E ha ricordato che la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 55, lettera b), numero 1, legge 207/2024) ha stabilito che è possibile applicare l’aliquota maggiorata del 50% alle spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel corso del 2025 soltanto se:
- il contribuente è proprietario dell’immobile oggetto dei lavori o è titolare di un diritto reale sullo stesso e
- l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, al più tardi al termine dei lavori.
È anche necessario che il contribuente possieda redditi imponibili soggetti a Irpef (in sostanza, che non sia «incapiente»).
Per abitazione principale, come sottolineato nel medesimo documento di prassi, s’intende quella in cui il soggetto o i suoi familiari dimorano abitualmente. Così pure secondo la disposizione normativa (articolo 10, comma 3-bis del Tuir), per abitazione principale s’intende «quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata». Anche per il Codice civile (articolo 43) la «residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale».
Vi sono situazioni, comunque, in cui la residenza non coincide con la dimora abituale. In tal caso prevale quest’ultima (risposta interpello 244/2025). Si pensi al caso degli studenti o dei lavoratori che dimorano in un luogo diverso da quello di residenza: la prassi ha previsto che, in dette ipotesi, il contribuente possa attestare, con un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la circostanza che la dimora abituale non coincide con la residenza anagrafica (circolare 19/E/2012, paragrafo 5.2).
Anche la risoluzione 136/E/2008 ha precisato che la residenza all’estero esclude che l’immobile posseduto in Italia possa essere considerato quale dimora abituale. E, dunque, il contribuente residente all’estero non può fruire della detassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un’abitazione in Italia, giacché questa, mancando la dimora abituale, non può essere considerata abitazione principale (articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir).
Nel caso di specie, l’immobile viene utilizzato solo durante i soggiorni in Italia per vacanze o esigenze amministrative e l’uso occasionale non soddisfa il requisito della dimora abituale, che implica una presenza stabile e continuativa.
In definitiva, posto che l’istante è fiscalmente residente all’estero e che l’immobile posseduto in Italia non può considerarsi adibito a sua abitazione principale, il contribuente può usufruire della detrazione nella misura ordinaria del 36%.
Immobili
Superbonus: è tassata la plusvalenza da cessione di un immobile agevolato ricevuto in donazione
I chiarimenti contenuti nella risoluzione attengono alla determinazione della plusvalenza imponibile, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del Tuir, in caso di cessione a titolo oneroso di un immobile pervenuto per atto di donazione ed oggetto di interventi edilizi agevolati con il Superbonus, di cui all’ articolo 119, Dl 34/2020. La cessione dell’immobile avviene entro i 10 anni dalla conclusione degli interventi e, non essendo stato utilizzato quale abitazione principale, il contribuente chiede se operi la norma che obbliga a determinare la plusvalenza.
Nella risoluzione viene richiamata la circolare 13/E/2024 la quale ha ricordato che – a seguito delle modifiche apportate al Tuir dalla legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024) con decorrenza 1° gennaio 2024 – la plusvalenza, derivante dalla vendita dell’immobile sottoposto a interventi Superbonus, non risulta tassabile nell’ipotesi in cui:
- il cedente abbia acquisito l’immobile per successione;
- l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale, per sé o per un familiare, per la maggior parte del periodo di possesso (o comunque di 10 anni) antecedente alla cessione.
Nel caso di specie non opera l’esclusione citata, in quanto l’immobile oggetto di cessione non è stato acquisito per successione, bensì per donazione (e ciò anche se la donante, la madre, lo abbia acquisito per successione), né lo stesso è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso antecedentemente alla vendita.
Per determinare l’importo della plusvalenza, si applica l’articolo 68 del Tuir. In caso di immobili ricevuti in donazione, il valore iniziale da considerare è quello sostenuto dal donante. A questo si aggiungono eventuali costi inerenti, ma con alcune limitazioni: se gli interventi Superbonus si sono conclusi da meno di 5 anni e si è fruito del 110% con cessione del credito o sconto in fattura, le spese agevolate non possono essere conteggiate; se sono passati più di 5 anni, si può considerare il 50% di tali spese. Inoltre, il valore iniziale può essere rivalutato secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo.
Infine, come affermato con la circolare 13/E/2024, la tassazione si applica alla prima cessione dell’immobile oggetto di Superbonus, indipendentemente da chi abbia eseguito i lavori, dalla percentuale di detrazione spettante o dalla modalità di fruizione dell’incentivo.
Agevolazioni
Regime impatriati: luogo di svolgimento dell’attività lavorativa
Secondo il documento di prassi non si applica il regime agevolato, di cui all’articolo 16, Dlgs 147/2015, ai compensi di lavoro dipendente riferibili ad attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato durante il periodo di fruizione del regime, ma percepiti in periodi d’imposta successivi in cui il dipendente non risulta più fiscalmente residente in Italia.
Nel caso di specie si tratta di elementi della retribuzione aventi natura differita (bonus e incentivi derivanti dalla partecipazione a piani di incentivazione finanziaria, quali stock option) assegnati ai dipendenti nel 2022 e 2023 durante il periodo di fruizione del regime speciale, ma corrisposti nel 2025, quando il rapporto di lavoro era già cessato e i soggetti si erano trasferiti all’estero (Grecia).
L’agenzia delle Entrate precisa che ai redditi di lavoro dipendente si applica il principio di cassa – in base al quale detto reddito assume rilevanza fiscale al momento della percezione dei compensi, siano essi in denaro o in natura – per cui, se la retribuzione viene erogata in un periodo d’imposta in cui l’impatriato non usufruisce del regime agevolato, essa viene assoggettata ad imposizione secondo le regole ordinarie, anche se gli elementi che la compongono sono riconducibili all’attività svolta in Italia mentre rientravano nell’agevolazione (circolare 33/E/2020).
L’agenzia richiama anche il diritto convenzionale, considerata la sua prevalenza sul diritto interno. In particolare, la Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Grecia (articolo 15, paragrafo 1) dispone che «i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe» (tra cui rientrano i compensi in natura, quali le stock option; cfr. Commentario Ocse) siano imponibili nello Stato di residenza del dipendente se qui viene svolta l’attività lavorativa. Come eccezione è prevista una tassazione concorrente tra lo Stato di residenza e quello di svolgimento dell’attività di lavoro nel caso in cui non siano coincidenti.
La potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che tali compensi in natura derivino da un’attività di lavoro dipendente svolta in tale Stato, non essendo rilevante la circostanza che il momento di erogazione sia diverso.
Considerato che anche ai fini convenzionali, sussiste, pertanto, il diritto dello Stato italiano di tassare alla fonte i redditi derivanti dalla partecipazione ai piani di incentivazione azionaria, per la parte riferita all’attività prestata in Italia, l’agenzia ritiene che la società istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà assoggettare a tassazione i suddetti redditi applicando la ritenuta alla fonte.
Agevolazioni
Bonus mamme 2025: modalità e requisiti per la fruizione
Il documento di prassi illustra la disciplina del nuovo Bonus mamme, il contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno 2 figli che sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo previsto per il 2026 (Dl 95/2025). Con l’occasione vengono fornite indicazioni in merito alla presentazione della domanda.
Il contributo spetta alle madri con 2 figli (fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio) e alle madri con 3 o più figli (in questo caso, fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo).
Possono accedere al bonus le lavoratrici dipendenti (del settore pubblico e privato, a esclusione del lavoro domestico) e autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le Casse professionali e la Gestione separata Inps, purché il reddito da lavoro annuo non superi i 40.000 euro.
L’importo di 40 euro mensili, non assoggettato ad imposizione e non rilevante ai fini Isee, sarà erogato dall’Inps in un’unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), coprendo fino a 12 mensilità, per un massimo di 480 euro annui.
Il servizio per la presentazione della domanda sarà accessibile attraverso i seguenti canali:
- sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (Spid di almeno livello 2, Cie 3.0, Cns o eIdas);
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- istituti di patronato.
La domanda dev’essere presentata entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in esame (quindi entro il 7 dicembre 2025). Le lavoratrici, per le quali i requisiti per l’accesso al bonus si perfezionano successivamente a tale data, possono presentarla entro il 31 gennaio 2026.
Successivamente alla presentazione della domanda è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.
Agevolazioni
Contributi Covid e riporto delle perdite fiscali
Gli interroganti fanno riferimento alle lettere di contestazione inviate dall’agenzia delle Entrate a diverse imprese in relazione ai contributi concessi durante il periodo pandemico.
Tali contestazioni riguardano non la mancanza dei requisiti richiesti per l’accesso agli aiuti quanto, piuttosto, il riporto delle perdite fiscali di periodo, dal momento che, secondo l’agenzia, il contributo andrebbe considerato come «provento esente» e come tale da defalcare dalla perdita riportabile secondo la disciplina prevista dall’articolo 84, comma 1, terzo periodo, del Tuir.
Gli atti del Fisco sono volti a recuperare l’Ires/l’Irpef dei contribuenti nell’anno dell’utilizzo di tale perdita, oltre alle sanzioni, compresa quella fissa di 250 euro per l’errata compilazione della dichiarazione nell’anno dell’incasso (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997).
Nella risposta l’Amministrazione finanziaria rappresenta di ritenere corretta la qualificazione dei contributi Covid quali «proventi esenti» e come tali rilevanti ai fini della rettifica dell’ammontare delle perdite fiscali riportabili. In relazione alla qualificazione di proventi «esenti», secondo la prassi (risoluzione 126/E/2005) la stessa è attribuibile a quei proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile a seguito di disposizioni aventi natura meramente agevolativa (come nel caso dell’articolo 10-bis, Dl 137/2020, cd. decreto Ristori). Diversamente, la nozione di proventi «esclusi» attiene più propriamente a quei componenti di reddito che non sono tassati per esigenze di carattere strutturale, in quanto, ad esempio, o sono stati già tassati (come, ad esempio, i dividendi, perché considerati tassati in capo al soggetto che li eroga) o lo saranno in futuro.
Per quanto riguarda, invece, il riporto delle perdite fiscali, l’articolo 10-bis suddetto nulla prevede, richiamando espressamente solo le norme rilevanti ai fini della deducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir) e delle spese generali (articolo 109 del Tuir). Ciò diversamente da quanto previsto, ad esempio, dall’articolo 1, comma 310, legge 244/2007, con il quale il legislatore, adottando una norma di interpretazione autentica, ha espressamente previsto l’irrilevanza, anche in relazione alle perdite fiscali riportabili, dei contributi erogati alle imprese di trasporto pubbliche, richiamando espressamente l’articolo 84 del Tuir (ai fini del riporto a nuovo delle perdite).
Inoltre, poiché la detassazione dei contributi Covid, prevista dal citato articolo 10-bis, costituisce una norma agevolativa, la stessa, in base ai principi generali, non è suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche. Ne consegue che, se il legislatore avesse inteso escludere tali contributi dal meccanismo di riduzione delle perdite previsto avrebbe dovuto prevederlo espressamente, come nel caso della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. L’assenza di una deroga esplicita appare, dunque, essere indicativa della volontà normativa di considerare i contributi Covid come proventi esenti e, quindi, rilevanti ai fini della disciplina del riporto delle perdite fiscali.
Pertanto, secondo il Mef, le imprese beneficiarie di contributi o altre forme di sostegno nel periodo pandemico, che hanno chiuso l’esercizio in perdita fiscale, avrebbero dovuto ridurre tali perdite dell’importo dei contributi ricevuti. Pertanto, l’esenzione opera solo nell’anno d’incasso, con conseguente assoggettamento ad imposizione nel periodo di utilizzo delle perdite. L’effetto è quello della detassazione solo temporanea degli aiuti Covid, con l’assolvimento delle imposte dirette rinviato al periodo di utilizzo delle perdite.
In attesa di un’auspicata (anche dal Mef) norma di interpretazione autentica, non può non osservarsi che, il fatto che il decreto Ristori non menzioni la non rilevanza dei contributi Covid ai fini dell’articolo 84 del Tuir, si debba al fatto che la possibilità di riporto in avanti delle perdite discende implicitamente dalla non applicazione dei limiti di deduzione di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Codici Ateco
Riclassificazione Ateco 2025: nuovo Manuale di classificazione previdenziale
L’Istituto di previdenza ha pubblicato il nuovo Manuale di classificazione previdenziale con le regole di compatibilità (pallino verde; per le incompatibilità pallino rosso). La classificazione si basa su quella delle attività economiche Ateco 2025 (che ha sostituito la classificazione Ateco 2007), adottata dall’Istituto a partire dal 1° aprile 2025 (circolare Inps 31 marzo 2025, n. 71). Per tutte le aziende iscritte prima del 1° aprile 2025, l’Inps ha applicato una procedura automatica di riallineamento: ogni matricola ha ricevuto il nuovo codice Ateco 2025 corrispondente al vecchio codice Ateco 2007 già presente negli archivi, come definito nel messaggio Inps 1471/2025.
Questa operazione di riclassificazione, ancora in corso per alcune realtà aziendali, non avrà effetti retroattivi per i contributi previdenziali. Secondo quanto annunciato dall’Inps, il nuovo inquadramento contributivo decorrerà dal mese successivo a quello in cui l’azienda dichiarerà in modo definitivo quale sia la propria attività e il relativo codice Ateco, con la conseguente individuazione del corrispondente Codice statistico contributivo (Csc), secondo le regole di corrispondenza previste nel nuovo Manuale di classificazione 2025.
Il Manuale in oggetto fornisce, per ogni codice Ateco a 6 cifre, la descrizione e il dettaglio delle attività, includendo i relativi Csc attribuiti dall’Inps ai sensi dell’articolo 49, legge 88/1989. Sono presenti anche delle sezioni rubricate «Particolari criteri di inquadramento» che, per specifiche attività e classificazioni, contengono indicazioni utili ai fini dell’attribuzione del corretto Csc.
La consultazione delle regole di compatibilità comprende:
- lista codici Ateco 2025: selezionando il singolo codice Ateco 2025 è possibile visualizzare i Csc compatibili;
- lista Csc: selezionando il singolo Csc è possibile visualizzare tutti i codici Ateco 2025 o 2007 compatibili;
- lista Ca: selezionando il singolo Ca, oltre alla descrizione e alla data inizio e fine, è possibile visualizzare le compatibilità del Ca con i singoli codici Csc, nonché le compatibilità del Ca con gli altri Ca.
Datori di lavoro e intermediari possono accedere al nuovo Manuale e al servizio di consultazione tramite il sito dell’Inps al percorso: «Imprese e liberi professionisti» > «Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività» > «Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità Ateco-CSC-CA». In alternativa, è possibile accedere anche dall’area Uniemens all’interno dei Servizi per aziende e consulenti (sezione «Tutti i servizi»).
Violazioni
Illeciti di società o enti e responsabilità dei professionisti che prestano attività di consulenza
Oggetto dell’interrogazione è la disciplina del concorso di persone nelle violazioni amministrative. Secondo gli istanti, l’orientamento giurisprudenziale sembra ambiguo: da un lato, la norma dispone che le sanzioni amministrative di carattere fiscale per società o enti con personalità giuridica ricadono esclusivamente sulla persona giuridica (articolo 7, Dl 269/2003; cfr. ora articolo 2, comma 2-bis, Dlgs 472/1997), dall’altro, parte della giurisprudenza afferma la responsabilità in concorso del professionista che assiste la società per violazioni fiscali commesse dai clienti (articolo 9, Dlgs 472/1997).
La Cassazione aveva escluso il concorso del professionista per le violazioni tributarie commesse dalla società di capitali dallo stesso assistite (si vedano le pronunce 5924/2017, 25284/2017, 10975/2019, 9448/2020, 24805/2021, 13232/2022). Detto principio è stato esteso alle società di persone, ad opera del Dlgs 87/2024.
L’Amministrazione finanziaria osserva che non si rinvengono nel sistema ambiguità o particolari problematiche di ordine interpretativo, dal momento che la richiamata disciplina si riferisce al soggetto con ruoli di servizio o dipendenza in seno alla società o all’ente con o senza personalità giuridica (amministratori, ecc.), ruolo che non si rinviene nel professionista indipendente (soggetto esterno, che potrebbe solo concorrere nel reato). Nei confronti di soggetti o professionisti esterni all’ente rimane applicabile il principio generale di cui all’articolo 9, comma 1, primo periodo, Dlgs 472/1997 in tema di concorso di persone, laddove viene disposto che «Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta». Da parte del soggetto esterno alla società (il professionista) occorre che vi sia la coscienza e la volontà di apportare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell’illecito tributario (Cassazione, sentenze 20823/2024, 21092/2024, 21222/2024, 7948/2025).
Dogane
Nuovo assetto organizzativo: avvio dal 1° novembre 2025
Stanno per essere completate le modifiche relative agli interventi organizzativi delle strutture territoriali dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli; modifiche in vigore dal 1° novembre 2025.
Nell’ambito del processo di riorganizzazione territoriale dell’agenzia sono stati pubblicati i codici meccanografici, i codici Itu, i codici Taxi, un prospetto riepilogativo contenente i codici meccanografici con i relativi codici Cics oggetto di variazione e i corrispondenti codici di confluenza.
Pertanto, ciascun operatore è stato invitato a verificare le proprie decisioni doganali disponibili nel sistema Customs Decisions, nonché i propri luoghi approvati, attenendosi alle eventuali indicazioni fornite dagli Uffici delle Dogane competenti. Inoltre,
a ciascun operatore è stato ricordato di aggiornare i propri sistemi secondo le codifiche di confluenza (codici di takeover), già disponibili nell’ambiente di addestramento dal 4 agosto 2025.
Riscossione
Accise e diritti di licenza: istruzioni per il versamento tramite bonifici
L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce istruzioni operative circa le modalità di versamento delle accise, dell’imposta di consumo sui lubrificanti e bitumi, dei diritti di licenza e di altri importi dovuti ai sensi del Dlgs 504/1995.
Le istruzioni hanno lo scopo di risolvere le difficoltà riscontrate dagli Uffici territoriali nell’imputazione corretta dei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o postale, specialmente in relazione alla tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e ossidi di azoto (NOx). I problemi principali riguardano l’associazione dei versamenti alle contabilità dei singoli operatori economici. Tali criticità derivano dal fatto che, in molti casi, la causale dei bonifici non riporta informazioni sufficienti a individuare con certezza la Provincia competente o il codice ditta/accisa del soggetto obbligato.
Le modalità di pagamento attualmente consentite per i versamenti relativi alle accise e ad altri tributi doganali sono le seguenti:
a) modello F24 Accise, che consente l’indicazione diretta del codice tributo, della Provincia e del codice accisa. L’utilizzo del modello F24 Accise rappresenta la soluzione più efficiente per garantire la corretta imputazione dei pagamenti, poiché consente un riscontro automatico da parte degli Uffici e riduce sensibilmente i tempi di verifica. Tale strumento assicura, inoltre, la tracciabilità completa delle somme versate, agevolando la gestione dei conti intestati ai singoli soggetti obbligati;
b) piattaforma PagoPA, nel rispetto dei limiti e delle specifiche tecniche definite dalla determinazione 13 novembre 2020, n. 413976/RU ove sono individuati sia i capitoli d’imposta sia i riferimenti territoriali relativi alle immissioni in consumo;
c) versamento diretto al bilancio dello Stato mediante bonifico bancario o postale, introdotto con il Dm 9 ottobre 2006, n. 293, per le ipotesi residuali in cui non sia possibile utilizzare i canali ordinari.
Quanto a quest’ultima modalità, nelle more della realizzazione di un campo dedicato alla Provincia nelle disposizioni di bonifico, l’agenzia ha raccomandato agli operatori economici di adottare una specifica procedura transitoria. In particolare, nella causale del bonifico devono essere inseriti i 3 caratteri iniziali corrispondenti alla sigla della Provincia cui si riferisce il versamento, seguiti dal carattere separatore «?». Ad esempio, per la Provincia di Roma la causale dovrà iniziare con la sigla «RM?». Tale indicazione deve precedere le altre informazioni relative al pagamento, come il codice accisa e l’eventuale riferimento interno. La causale tipo consigliata è la seguente: «Sigla Provincia? – Codice accisa – 1419», dove il numero finale rappresenta il codice identificativo della specifica operazione.
Dopo aver effettuato il bonifico, l’operatore economico deve trasmettere la contabile del pagamento tramite Pec all’Ufficio dell’agenzia territorialmente competente; in questo modo viene consentito un immediato abbinamento del versamento con la posizione fiscale del soggetto obbligato, accelerando le verifiche e riducendo il rischio di irregolarità.
Con specifico riguardo ai versamenti dei diritti di licenza sono previste indicazioni aggiuntive: 1) nel caso di rinnovo di licenze già rilasciate, quando il pagamento avviene tramite bonifico bancario, la sigla della Provincia dev’essere sempre accompagnata dal codice ditta/accisa. L’assenza di tali elementi può compromettere l’attribuzione corretta del versamento; 2) nel caso di primo rilascio del diritto di licenza, nella causale del bonifico deve comparire obbligatoriamente la sigla provinciale, che consente di associare il pagamento all’Ufficio competente per territorio.


