Controlli e liti

La relata di notifica sul frontespizio non garantisce la consegna dell’avviso

Per la sentenza 2951/2020 della Ctr Lazio la notifica è invalida ma occorre una contestazione specifica da parte del contribuente

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di Marcello Maria De Vito

Il posizionamento della relazione di notificazione sul frontespizio dell’atto anziché in calce, fa venir meno la garanzia della consegna dell’atto nella sua integralità. Tuttavia, la notifica non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell’atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse. Infatti, in tale modo, viene garantita all’interessato l’integrità dell’atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo. Sono questi gli interessanti principi statuiti dalla Ctr del Lazio con la sentenza 2951/2020 (presidente Lunerti e relatore Galeota).

La controversia
Un contribuente acquistava un immobile nel comune di Fiumicino cor-rispondendo il prezzo in contanti per 260.000 euro e mediante accensione di un mutuo per 240.0000 euro. Stante il fatto che il contribuente risultava nullatenente, l’Ufficio notificava un accertamento. L’atto veniva notificato dalla società privata «Roma Recapiti», appalta-trice di Poste Italiane. Il messo apponeva la relata di notifica sul frontespizio anziché in calce all’atto e non indicava alcunché, sia in relazione alle ricerche svolte, sia ai motivi che avevano giustificato il deposito dell’atto presso la casa comunale.

Il contribuente, dopo tre anni dalla notifica, impugnava l’atto avanti la Ctp di Roma, la quale accoglieva il ricorso statuendo l’irregolarità della notifica dell’accertamento e la nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione. L’Ufficio appellava la sentenza affermando che la notifica doveva ritenersi regolare, atteso che essa era stata eseguita da una società appaltatrice di Poste Italiane e, quindi, eccepiva la tardività del ricorso. Resisteva il contribuente dolendosi della violazione dell’articolo 148 Cpc per essere stata la relata di notifica apposta sul frontespizio dell’atto anziché in calce ad esso, nonchè la mancata indicazione dell’attività di ricerca del contribuente svolta, sia dei motivi che avevano giustificato il deposito dell'atto presso la casa comunale.

Il giudizio d’appello
La Ctr osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 6749/07), il posizionamento della relata in calce all’atto notificato, svolge la funzione garantistica di richiamare l’attenzione dell’Ufficiale giudiziario alla regolare esecuzione della consegna della copia conforme all’originale. Infatti, l’attestazione di eseguita consegna della copia dell’atto, che fa fede fino a querela di falso, implica l’attestazione di conformità della copia all’originale. Da ciò consegue che, qualora la relazione di notificazione sia stata, invece, annotata sul frontespizio del documento, viene meno la garanzia della consegna dell’atto nella sua integralità e, pertanto, la notificazione deve dirsi nulla, ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del Codice di procedura civile, qualora manchino i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

Tuttavia, continua il Collegio citando sempre la Suprema Corte (Cassazione 23175/16), la notifica dell’avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell’atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse. Infatti, in tale modo, viene garantita all’interessato l’integrità dell’atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo. Nel caso di specie, precisa la Ctr, il contribuente non ha espressamente e specificamente contestato e disconosciuto la completezza e conformità dell’atto notificatogli, né, tantomeno, la circostanza che l’atto impositivo riportasse, su ogni foglio, il numero della pagina e l’indicazione del numero di pagine totale.

Tali elementi sono idonei ad assicurare la completezza e conformità del documento notificato. Né, ancora, nel proprio ricorso la parte ha dedotto di non avere potuto formulare in maniera tempestiva domande ed eccezioni per non aver avuto conoscenza integrale dell'avviso stesso, con il conseguente prodursi degli effetti sananti derivanti dal raggiungimento dello scopo.

La Ctr ha poi ritenuto l’erroneità del capo della sentenza di prime cure che aveva statuito l’inammissibilità della notifica della raccomandata informativa avvalso il messo notificatore si era avvalso di una agenzia privata anziché del servizio postale. Il Collegio rammenta che secondi consolidati principi di legittimità, in tema di atti di impositivi, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia. Ne deriva che la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice (Cass. n.21071/18;. n. 2203/18; Cass. n. 8374/15).

Il Collegio osserva che il tenore testuale degli articoli 156 e 161 Cpc invita a riflettere sul doveroso riconoscimento dell’esistenza di una realtà, consistente nell’avvenuta consegna dell’atto e nella sua conoscenza legale da parte del destinatario di cui, peraltro, non può mai dubitarsi nell’ipotesi in cui quest’ultimo si sia costituito in giudizio. Pertanto, conclude la Ctr, la mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa, necessaria per il perfezionamento della notifica ex articolo 140 Cpc, non influisce sulla validità dell’atto notificato, ma determina soltanto la nullità della notifica. Tuttavia, tale vizio è sanato dalla proposizione del ricorso, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell’atto di cui all’articolo 156, comma 3, Cpc, che opera anche per la notifica degli atti diversi da quelli processuali. Per le suesposte ragioni la Ctr, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’appello dell’Ufficio e stante l’esistenza di punti problematici di rito, ha compensato le spese di giudizio.


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